Page 42 - MediAppalti, Anno XIII - N. 7
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               richiesta di rinvio a giudizio], il decreto che dispone   in  sede  civile  o  amministrativa.  Sussiste  dunque
               il  giudizio  ai  sensi  dell’articolo  429  del  codice  di   l’onere  per  la  stazione  appaltante  di  verificare
               procedura  penale,  o eventuali provvedimenti   se  nei  confronti  dell’operatore  economico  siano
               cautelari  reali  o  personali  emessi  dal  giudice   stati  adottati  ulteriori  provvedimenti  da  parte
               penale,  la  sentenza  di  condanna  non  definitiva,   dell’autorità giudiziaria, come l’applicazione di una
               il decreto penale di condanna  non  irrevocabile,   misura cautelare o l’avvenuto esercizio dell’azione
               la sentenza non irrevocabile di applicazione della   penale, eventi questi che vengono espressamente
               pena  su  richiesta  ai  sensi  dell’articolo  444  del   contemplati nell’art. 98 comma 6 del Nuovo Codice
               codice  di  procedura  penale”.  Dunque,  la  norma   Appalti.
               non  prevede  l’ipotesi  della  mera  iscrizione
               del registro degli indagati ex art. 335 c.p.p..
                                                               L’iscrizione dell’operatore economico
               Anche i mezzi di prova utili alla stazione appaltante
               per la valutazione dell’illecito con il Nuovo Codice   nel registro degli indagati, non
               Appalti  risultano,  quindi,  tipizzati non  essendoci   essendo espressamente indicato
               più margine, come in precedenza in applicazione     nell’art. 98 comma 6 del D.Lgs.
               del  D.Lgs.  50/2016,  per  una  valutazione  di  una   36/2023 tra i “mezzi adeguati di
               condotta  la  cui gravità  era  idonea  ad  incidere   prova”, non può formare oggetto di
               sulla  affidabilità  e  sull’integrità  della  impresa
               concorrente.                                    valutazione ai fini della sussistenza di
                                                                   un illecito professionale grave
               Nell’ambito  di  detta  tipizzazione  perde,  quindi,
               rilevanza  la mera  iscrizione  nel registro degli
               indagati, anche per esigenze di coordinamento del
               Nuovo Codice Appalti con la riforma della giustizia   3. Conclusioni
               penale  attuata  con  il  D.Lgs.  n.  150/2022  (cd.
               Riforma Cartabia) che ha inter alia introdotto nel   Tra  le maggiori  criticità contenute  nel  D.Lgs.
               codice di procedura penale la nuova disposizione   n.  50/2016  vi  è  senza  dubbio  proprio  la  portata
               dell’art. 335-bis c.p.p. ai sensi del quale «La mera   dell’art. 80, comma 5 su cui nel corso degli anni si
               iscrizione  nel  registro  di  cui  all’articolo  335  non   sono  registrati diversi  interventi giurisprudenziali
               può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di   al  fine  di  delimitare  il  perimetro  dell’illecito
               natura civile o amministrativa per la persona alla   professionale grave.
               quale il reato è attribuito».
                                                               Come visto, secondo la disciplina del Nuovo Codice
               Con riferimento alla disciplina in tema di contratti   Appalti - le cui norme sono entrate in vigore il 1^
               pubblici, pertanto, il combinato disposto dell’art.   aprile 2023 e divenute efficaci dal 1^ luglio 2023
               335-bis c.p.p. con l’art. 98, comma 3 e comma   - l’iscrizione dell’operatore economico nel registro
               6  del  D.Lgs.  n.  36/2023 con la tassatività  sia   ex  art.  335  c.p.p.,  non  espressamente  citato  nel
               dei  fatti  costituenti  grave  illecito  professionale   comma 6 dell’art. 98 del Nuovo Codice tra i “mezzi
               sia  dei  mezzi  di  prova  adeguati  ai  fini  della  loro   adeguati  di prova”,  non  può  formare  oggetto  di
               valutazione,  determina  l’impossibilità  per  la   valutazione da parte della stazione appaltante ai fini
               stazione  appaltante  di  valutare  ai  fini  della   della sussistenza di un illecito professionale grave,
               sussistenza di un illecito professionale grave   tenuto  anche  conto  del  principio di  tassatività
               e, dunque, di escludere dalle gare d’appalto i   sancito dalla lettera e) dell’art. 95, comma 1 del
               soggetti meramente iscritti nel registro degli   medesimo Nuovo Codice Appalti.
               indagati di cui all’art. 335 c.p.p..
                                                               L’auspicio  è  che  la  compiuta  tipizzazione  dei
               Come rilevato dall’ANAC nel parere in commento,   mezzi  di  prova  per  la  qualificazione  dei  gravi
               resta tuttavia fermo il disposto dell’art. 110-quater   illeciti  professionali  ai  sensi  dell’art.  98  del
               disp.  att.  c.p.p.,  il cui  tenore  prevede  che  in   Nuovo  Codice  Appalti  consentirà  di eliminare
               presenza di un maggior grado di accertamento da   incertezze  interpretative  e  evitare  i contenziosi
               parte  dell’autorità  giudiziaria, raggiunto  in  sede   che  l’applicazione  della  previgente  disciplina ha
               di emanazione di una misura cautelare personale   generato negli anni.
               o  dell’avvenuto  esercizio  dell’azione  penale,
               possono comunque operare effetti pregiudizievoli

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