Page 39 - MediAppalti, Anno XIII - N. 7
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Il Punto                                                                             Mediappalti






                    1. Il fatto penalmente rilevante ai fini del   Come  rilevato  anche  dall’ANAC  nel  parere  in
                      grave illecito professionale nel D.Lgs.   commento,  mentre  il comma 1  dell’art.  80  del
                      n. 50/2016                               D.Lgs.  n.  50/2016  individua  un’ampia  serie  di
                                                               reati  per  i  quali,  in  caso  di  condanna  definitiva,
               Si premette che la disciplina del D.Lgs. n. 50/2016,   l’operatore economico è automaticamente escluso
               pur  essendo  stata  abrogata  a  decorrere  dal  1^   dalla gara, il comma 5 non fa riferimento espresso
               luglio  2023  per  effetto  dell’entrata  in  vigore  del   a  vicende  penali ma,  secondo  l’interpretazione
               D.Lgs.  n.  36/2023  (art.  226),  rimane  applicabile   giurisprudenziale   consolidata,   è   comunque
               alle procedure bandite prima di tale data. L’ANAC,   idoneo  a  ricomprendere nell’ambito  dell’illecito
               pertanto,  al  fine  di  riscontrare  la  richiesta  di   professionale  grave  qualunque  tipo  di  violazione
               parere ha fatto riferimento proprio alla disciplina   rilevante  e,  quindi,  anche  quelle  costituenti  altre
               codicistica del 2016 in quanto la procedura di gara   ipotesi di reato le quali possono dunque condurre
               in  questione  –  come  anticipato  -  era  già  stata   (previa  approfondita  istruttoria  e  adeguata
               avviata alla data del 30 giugno 2023.           valutazione discrezionale dell’integrità/affidabilità)
                                                               all’esclusione del concorrente anche in assenza di
               L’ANAC ricorda che i requisiti generali di moralità   un accertamento penale definitivo sui reati di cui
               richiesti dall’ordinamento ai fini della partecipazione   al comma 1 oppure per reati comunque differenti
               alle  gare  per  l’affidamento  degli  appalti  pubblici   da quelli ricompresi nell’elenco di cui al comma 1.
               e  della stipula dei relativi contratti sono  elencati
               nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale disposizione   Come  riferisce,  infatti,  l’ANAC  «al  di  fuori  delle
               indica,  al  comma  1,  i reati  che  incidono sulla   cause  di esclusione  tassativamente  previste  dal
               moralità  del  concorrente,  facendo  espresso   richiamato art. 80 d.lgs. 50/2016, in presenza di
               riferimento, ai fini dell’esclusione automatica dalla   gravi fatti di rilevanza penale conosciuti dalla
               gara,  alla  sentenza  definitiva  di  condanna  o  al   stazione  appaltante  è  demandato  alla  stessa
               decreto penale o alla sentenza di applicazione della   un  margine  importante  di  discrezionalità  con
               pena  su  richiesta  ex  art.  444  c.p.p.  per  uno  dei   riferimento alla verifica del requisito di cui all’art.
               reati  ivi indicati. Richiamando  taluni precedenti,   80,  comma  5,  lett.  c)  del  d.lgs.  50/2016,  che
               l’ANAC  ricorda  però  che  può  formare  oggetto  di   prevede  come  causa  ostativa  alla  partecipazione
               valutazione come  grave  illecito  professionale   a gare d’appalto e alla stipula dei relativi contratti,
               ex art. 80, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016,      previa   motivata   valutazione   della   stazione
               “anche  la  pendenza  di  indagini  penali  o  il  rinvio   appaltante, la circostanza che il concorrente abbia
               a giudizio del legale rappresentante della società,   commesso  un  errore  grave  nell’esercizio  della
               o  anche  il  caso  in  cui  il  legale  rappresentante  o   sua attività professionale, accertato con qualsiasi
               socio di maggioranza della società aggiudicataria   mezzo di prova da parte della stazione appaltante
               sia destinatario di una misura cautelare interdittiva   (parere Funz Cons 9/2022 e 69/2022)».
               (delibera n. 146/2022; n. 1050/2020)”.
                                                               Sul   punto   si  rileva  un   orientamento
               L’ANAC,  rilevando  che  la  fattispecie  oggetto  del   giurisprudenziale  ad  avviso  del  quale  «Né  ai  fini
               parere  di  cui  alla  Delibera  397/2023  costituisce   della  valutazione  sulla  sussistenza  dell’ipotesi
               proprio  un  elemento  qualificabile  come  grave   di  esclusione  di  cui  all’art.  80,  co.  5  lett.  c,  del
               illecito professionale ai sensi dell’art. 80, comma   codice dei contratti è necessaria l’adozione di un
               5, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, premette che la   provvedimento di rinvio a giudizio, atteso che ciò
               relativa valutazione - non trattandosi di una causa   che rileva è la gravità dei fatti contestati in
               di esclusione automatica - è di diretta pertinenza   un procedimento penale.  La  giurisprudenza
               della stazione appaltante.                      amministrativa ha, infatti, rilevato che, ai fini della
                                                               valutazione  dell’esistenza  della  fattispecie  di  cui
               Testualmente  l’art.  80  comma  5 del D.Lgs.  n.   all’art. 80, co. 5, lett. c) del codice dei contratti,
               50/2016  dispone  che  «5.  Le  stazioni  appaltanti   correlato  a  fatti  di  rilevanza  penale,  non  è
               escludono  dalla  partecipazione  alla  procedura   necessaria la previa adozione di una misura penale
               d’appalto  un  operatore  economico  in una  delle   a carico di un soggetto che agisce ed opera per la
               seguenti  situazioni,  qualora:  …  c)  la  stazione   società interessata, ovvero la disposizione nei suoi
               appaltante dimostri  con mezzi  adeguati che    confronti del rinvio a giudizio, ma rileva, piuttosto,
               l’operatore  economico  si  è  reso  colpevole   che  i  fatti  presi in  considerazione  dalla
               di gravi illeciti professionali, tali da rendere   stazione appaltante, quand’anche di rilevanza
               dubbia la sua integrità o affidabilità …».      penale,  siano espressivi di un  grave errore

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