Page 39 - MediAppalti, Anno XIII - N. 7
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Il Punto Mediappalti
1. Il fatto penalmente rilevante ai fini del Come rilevato anche dall’ANAC nel parere in
grave illecito professionale nel D.Lgs. commento, mentre il comma 1 dell’art. 80 del
n. 50/2016 D.Lgs. n. 50/2016 individua un’ampia serie di
reati per i quali, in caso di condanna definitiva,
Si premette che la disciplina del D.Lgs. n. 50/2016, l’operatore economico è automaticamente escluso
pur essendo stata abrogata a decorrere dal 1^ dalla gara, il comma 5 non fa riferimento espresso
luglio 2023 per effetto dell’entrata in vigore del a vicende penali ma, secondo l’interpretazione
D.Lgs. n. 36/2023 (art. 226), rimane applicabile giurisprudenziale consolidata, è comunque
alle procedure bandite prima di tale data. L’ANAC, idoneo a ricomprendere nell’ambito dell’illecito
pertanto, al fine di riscontrare la richiesta di professionale grave qualunque tipo di violazione
parere ha fatto riferimento proprio alla disciplina rilevante e, quindi, anche quelle costituenti altre
codicistica del 2016 in quanto la procedura di gara ipotesi di reato le quali possono dunque condurre
in questione – come anticipato - era già stata (previa approfondita istruttoria e adeguata
avviata alla data del 30 giugno 2023. valutazione discrezionale dell’integrità/affidabilità)
all’esclusione del concorrente anche in assenza di
L’ANAC ricorda che i requisiti generali di moralità un accertamento penale definitivo sui reati di cui
richiesti dall’ordinamento ai fini della partecipazione al comma 1 oppure per reati comunque differenti
alle gare per l’affidamento degli appalti pubblici da quelli ricompresi nell’elenco di cui al comma 1.
e della stipula dei relativi contratti sono elencati
nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale disposizione Come riferisce, infatti, l’ANAC «al di fuori delle
indica, al comma 1, i reati che incidono sulla cause di esclusione tassativamente previste dal
moralità del concorrente, facendo espresso richiamato art. 80 d.lgs. 50/2016, in presenza di
riferimento, ai fini dell’esclusione automatica dalla gravi fatti di rilevanza penale conosciuti dalla
gara, alla sentenza definitiva di condanna o al stazione appaltante è demandato alla stessa
decreto penale o alla sentenza di applicazione della un margine importante di discrezionalità con
pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. per uno dei riferimento alla verifica del requisito di cui all’art.
reati ivi indicati. Richiamando taluni precedenti, 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. 50/2016, che
l’ANAC ricorda però che può formare oggetto di prevede come causa ostativa alla partecipazione
valutazione come grave illecito professionale a gare d’appalto e alla stipula dei relativi contratti,
ex art. 80, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, previa motivata valutazione della stazione
“anche la pendenza di indagini penali o il rinvio appaltante, la circostanza che il concorrente abbia
a giudizio del legale rappresentante della società, commesso un errore grave nell’esercizio della
o anche il caso in cui il legale rappresentante o sua attività professionale, accertato con qualsiasi
socio di maggioranza della società aggiudicataria mezzo di prova da parte della stazione appaltante
sia destinatario di una misura cautelare interdittiva (parere Funz Cons 9/2022 e 69/2022)».
(delibera n. 146/2022; n. 1050/2020)”.
Sul punto si rileva un orientamento
L’ANAC, rilevando che la fattispecie oggetto del giurisprudenziale ad avviso del quale «Né ai fini
parere di cui alla Delibera 397/2023 costituisce della valutazione sulla sussistenza dell’ipotesi
proprio un elemento qualificabile come grave di esclusione di cui all’art. 80, co. 5 lett. c, del
illecito professionale ai sensi dell’art. 80, comma codice dei contratti è necessaria l’adozione di un
5, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, premette che la provvedimento di rinvio a giudizio, atteso che ciò
relativa valutazione - non trattandosi di una causa che rileva è la gravità dei fatti contestati in
di esclusione automatica - è di diretta pertinenza un procedimento penale. La giurisprudenza
della stazione appaltante. amministrativa ha, infatti, rilevato che, ai fini della
valutazione dell’esistenza della fattispecie di cui
Testualmente l’art. 80 comma 5 del D.Lgs. n. all’art. 80, co. 5, lett. c) del codice dei contratti,
50/2016 dispone che «5. Le stazioni appaltanti correlato a fatti di rilevanza penale, non è
escludono dalla partecipazione alla procedura necessaria la previa adozione di una misura penale
d’appalto un operatore economico in una delle a carico di un soggetto che agisce ed opera per la
seguenti situazioni, qualora: … c) la stazione società interessata, ovvero la disposizione nei suoi
appaltante dimostri con mezzi adeguati che confronti del rinvio a giudizio, ma rileva, piuttosto,
l’operatore economico si è reso colpevole che i fatti presi in considerazione dalla
di gravi illeciti professionali, tali da rendere stazione appaltante, quand’anche di rilevanza
dubbia la sua integrità o affidabilità …». penale, siano espressivi di un grave errore
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