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Mediappalti Il Punto
professionale (TAR Campania, Napoli, sez. I, 8 In particolare, è l’art. 94 ad essere dedicato alle
febbraio 2021, n. 799; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, cause di esclusione automatica, operanti senza
16 ottobre 2020, n. 2112; TAR Lombardia, Milano, alcun margine di apprezzamento da parte della
14 maggio 2020, n. 811). Nella fattispecie i fatti stazione appaltante, mentre l’art. 95 prevede le
contestati appaiono di particolare gravità ed cause di esclusione non automatica, per le quali
espressivi di un pericolo per l’affidabilità ed quindi l’esclusione è rimessa alla valutazione della
integrità dell’operatore anche a prescindere stazione appaltante.
dalla formale adozione di un provvedimento
di rinvio a giudizio o condanna» (TAR Lazio – Tra queste ultime l’art. 95 al comma 1 lettera
Roma, sez. I, 22 giugno 2022 n. 8356). e) prevede la fattispecie del grave illecito
professionale, le cui ipotesi e i relativi mezzi di prova
Nella fase procedimentale della gara ai fini della sono tassativamente indicati al successivo art.
valutazione dell’esclusione ex art. 80 comma 5 del 98 (rubricato proprio “Illecito professionale
D.Lgs. n. 50/2016, quindi, la stazione appaltante grave”).
può (motivatamente) far riferimento a “fatti di
rilevanza penale” idonei a minare nel giudizio della Testualmente l’art. 95, comma 1 così recita «1.
stazione appaltante l’affidabilità del concorrente. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione
alla procedura un operatore economico qualora
Ne deriva che per le procedure di gara bandite accerti: …. e) che l’offerente abbia commesso
ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 anche l’iscrizione un illecito professionale grave, tale da rendere
nel registro degli indagati per i relativi fatti può dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato
costituire un “indice” di inaffidabilità dell’operatore dalla stazione appaltante con mezzi adeguati.
economico rimesso alla valutazione della stazione All’articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i
appaltante ai fini dell’esclusione dalla procedura. gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati
a dimostrare i medesimi».
Il Nuovo Codice Appalti introduce, quindi, una
Determinati fatti di rilievo penale, tipizzazione dei mezzi di prova utili per la valutazione
laddove costituenti ipotesi di grave dell’illecito professionale grave, superando la
previgente impostazione dell’art. 80, comma 5,
illecito professionale, possono lett. c) del D.Lgs. 50/2016 che consentiva alla
essere valorizzati ai fini dell’art. 80 stazione appaltante di valutare ogni condotta la
comma 5 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 cui gravità era idonea ad incidere sulla affidabilità
e sull’integrità della impresa concorrente.
Passiamo, quindi, a esaminare l’art. 98 comma
1 del Nuovo Codice Appalti ai sensi del quale
2. La nuova disciplina del D.Lgs. n. 36/2023 «L’illecito professionale grave rileva solo se
compiuto dall’operatore economico offerente,
Chiarita la rilevanza del fatto penale e salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed
dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato ai h)».
fini dell’applicabilità di una causa di esclusione ai
sensi del D.Lgs. n. 50/2016, l’ANAC fornisce poi Troviamo anche qui un’altra importante novità:
alcune indicazioni circa le cause di esclusione dalle con tale precisazione il legislatore ha voluto
procedure ad evidenza pubblica disciplinate dal definire il perimetro di applicazione dell’illecito
D.Lgs. n. 36/2023. professionale grave, superando la cd. teoria
del contagio. Come evidenziato anche dall’ANAC
L’ANAC ricorda che, come anche messo in luce nel parere in commento: «...il grave illecito
dalla Relazione illustrativa dello stesso D.Lgs. n. professionale rileva quale causa di esclusione
36/2023, in senso innovativo quest’ultimo prevede (non automatica) solo se riferibile all’operatore
cinque distinti articoli in luogo del previgente art. economico, fatta eccezione per i casi contemplati
80 del D.Lgs. n. 50/2016. Mediante gli articoli 94- nel comma 3, lett. g) e h) della norma (riferiti
98, adesso si distingue tra cause di esclusione alla contestata o accertata commissione dei reati
“automatica” e cause di esclusione “non ivi indicati) per i quali possono rilevare, ai fini
automatica”. escludenti, non solo i reati riferibili all’operatore
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