Page 40 - MediAppalti, Anno XIII - N. 7
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               professionale  (TAR  Campania,  Napoli,  sez.  I,  8   In particolare, è l’art. 94 ad essere dedicato alle
               febbraio 2021, n. 799; TAR Sicilia, Palermo, sez. I,   cause  di esclusione  automatica,  operanti  senza
               16 ottobre 2020, n. 2112; TAR Lombardia, Milano,   alcun  margine  di apprezzamento  da  parte  della
               14 maggio 2020, n. 811). Nella fattispecie i fatti   stazione  appaltante,  mentre  l’art.  95  prevede  le
               contestati  appaiono di particolare gravità  ed   cause  di  esclusione  non  automatica,  per  le  quali
               espressivi di un pericolo per l’affidabilità ed   quindi l’esclusione è rimessa alla valutazione della
               integrità dell’operatore  anche  a prescindere   stazione appaltante.
               dalla formale adozione di un provvedimento
               di rinvio a giudizio o condanna» (TAR Lazio –   Tra queste ultime l’art. 95 al comma 1 lettera
               Roma, sez. I, 22 giugno 2022 n. 8356).          e)  prevede  la  fattispecie  del  grave  illecito
                                                               professionale, le cui ipotesi e i relativi mezzi di prova
               Nella  fase  procedimentale  della  gara  ai  fini  della   sono  tassativamente indicati al successivo  art.
               valutazione dell’esclusione ex art. 80 comma 5 del   98  (rubricato  proprio  “Illecito  professionale
               D.Lgs. n. 50/2016, quindi, la stazione appaltante   grave”).
               può  (motivatamente)  far  riferimento  a  “fatti  di
               rilevanza penale” idonei a minare nel giudizio della   Testualmente l’art. 95, comma 1 così recita «1.
               stazione appaltante l’affidabilità del concorrente.  La stazione appaltante esclude dalla partecipazione
                                                               alla  procedura  un  operatore  economico  qualora
               Ne  deriva  che  per  le procedure  di gara  bandite   accerti:  ….  e)  che  l’offerente  abbia  commesso
               ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  50/2016  anche  l’iscrizione   un  illecito  professionale  grave, tale da  rendere
               nel  registro  degli  indagati  per  i  relativi  fatti  può   dubbia  la  sua  integrità  o  affidabilità,  dimostrato
               costituire un “indice” di inaffidabilità dell’operatore   dalla  stazione  appaltante  con  mezzi  adeguati.
               economico rimesso alla valutazione della stazione   All’articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i
               appaltante ai fini dell’esclusione dalla procedura.  gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati
                                                               a dimostrare i medesimi».

                                                               Il  Nuovo  Codice  Appalti  introduce,  quindi,  una
                  Determinati fatti di rilievo penale,         tipizzazione dei mezzi di prova utili per la valutazione
                 laddove costituenti ipotesi di grave          dell’illecito  professionale  grave,  superando  la
                                                               previgente  impostazione dell’art.  80,  comma  5,
                   illecito professionale, possono             lett.  c)  del  D.Lgs.  50/2016  che  consentiva  alla
                 essere valorizzati ai fini dell’art. 80       stazione  appaltante  di valutare  ogni  condotta  la
                 comma 5 lett. c) del D. Lgs. 50/2016          cui gravità era idonea ad incidere sulla affidabilità
                                                               e sull’integrità della impresa concorrente.

                                                               Passiamo,  quindi,  a  esaminare  l’art.  98  comma
                                                               1  del  Nuovo  Codice  Appalti  ai  sensi  del  quale
                 2. La nuova disciplina del D.Lgs. n. 36/2023  «L’illecito  professionale  grave  rileva  solo  se
                                                               compiuto  dall’operatore  economico  offerente,
               Chiarita   la   rilevanza   del   fatto   penale   e   salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed
               dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato ai   h)».
               fini dell’applicabilità di una causa di esclusione ai
               sensi  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  l’ANAC  fornisce  poi   Troviamo  anche  qui  un’altra  importante  novità:
               alcune indicazioni circa le cause di esclusione dalle   con  tale  precisazione  il  legislatore  ha  voluto
               procedure  ad  evidenza  pubblica  disciplinate dal   definire  il  perimetro  di  applicazione  dell’illecito
               D.Lgs. n. 36/2023.                              professionale  grave,  superando  la  cd.  teoria
                                                               del contagio. Come evidenziato anche dall’ANAC
               L’ANAC  ricorda  che,  come  anche  messo  in luce   nel parere in commento: «...il grave illecito
               dalla Relazione illustrativa  dello stesso  D.Lgs.  n.   professionale  rileva  quale  causa  di  esclusione
               36/2023, in senso innovativo quest’ultimo prevede   (non automatica)  solo  se  riferibile  all’operatore
               cinque distinti articoli in luogo del previgente art.   economico, fatta eccezione per i casi contemplati
               80 del D.Lgs. n. 50/2016. Mediante gli articoli 94-  nel  comma  3,  lett.  g)  e  h)  della  norma  (riferiti
               98, adesso si distingue tra cause di esclusione   alla contestata o accertata commissione dei reati
               “automatica” e  cause  di  esclusione  “non     ivi  indicati)  per  i  quali  possono  rilevare,  ai  fini
               automatica”.                                    escludenti, non solo i reati riferibili all’operatore

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