Page 38 - MediAppalti, Anno XIII - N. 7
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Mediappalti Il Punto
L’iscrizione nel registro degli indagati non
è più causa di esclusione dalle gare
IL
PUN
di Paola Cartolano
TO
Premesse Poiché la gara era già pendente al 30 giugno
2023, l’ANAC ha fatto riferimento alla disciplina del
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la D.Lgs. n. 50/2106; ciò nonostante, «vista la novità
recentissima Delibera n. 397 del 6 settembre e la rilevanza della questione sollevata» l’ANAC ha
2023 è intervenuta per chiarire che, secondo la colto l’occasione per fornire indicazioni sulla nuova
nuova disciplina normativa del D.Lgs. n. 36/2023 disciplina delle cause di esclusione dalle procedure
(di seguito anche “Nuovo Codice Appalti”), di gara ai sensi del Nuovo Codice Appalti.
la mera iscrizione nel registro degli indagati
non comporta più un’ipotesi di esclusione dalle Come vedremo, tenuto conto della fattispecie
procedure ad evidenza pubblica. oggetto di richiesta di parere, l’ANAC ha proceduto
ad individuare le differenze tra la disciplina in
Il Comune istante ha sottoposto all’ANAC una tema di illecito professionale grave dettata
richiesta di parere in ordine ai requisiti di ordine dal D.Lgs. n. 50/2106 e quella introdotta
generale per l’affidamento di contratti pubblici, dal D.Lgs. n. 36/2023, al fine di individuare la
in particolare circa la configurabilità del grave sussistenza o meno di relative ipotesi di cause di
illecito professionale. esclusione.
La fattispecie sottoposta all’attenzione dell’ANAC
riguarda, infatti, un concorrente iscritto nel
registro di cui all’art. 335 c.p.p. , ovvero il Con la delibera n. 397 del 6.9.2023
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registro delle notizie di reato generalmente indicato l’ANAC ha individuato le differenze
come “registro degli indagati” (in quanto accanto tra la disciplina in tema di illecito
alla notizia di reato in esso vengono annotati anche professionale grave dettata dal
i nominativi delle persone “sospettate” di esserne D.Lgs. n. 50/2106 e quella introdotta
gli autori) e destinatario di un provvedimento dal D.Lgs. n. 36/2023
di conclusione delle indagini preliminari ex
art. 415-bis c.p.p..
1. Art. 335 c.p.c. (come modificato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, c.d. “Riforma Cartabia” «1. Il
pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di
reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto,
determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell’iscrizione sono
indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto. 1-bis. Il pubblico ministero provvede
all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente
all’iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico …».
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