Page 41 - MediAppalti, Anno XIII - N. 7
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               economico  ma  anche  quelli  riferibili  alle  figure   a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito
               soggettive  contemplate  dall’art.  94,  comma  3   professionale;
               (come  si  desume  dalle  previsioni  dell’art.  98,   b)  idoneità  del  grave  illecito  professionale  ad
               comma 3, lett. g) e h)».                        incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore;
                                                               c)  adeguati  mezzi  di  prova  di  cui  all’art.  98,
               In applicazione dell’art. 80 comma 5 del D.Lgs. n.   comma 6 del D.Lgs. 36/2023.
               50/2016 la giurisprudenza si è infatti interrogata
               per stabilire se sussiste un criterio di collegamento
               fra  le  persone  fisiche  che  sono  investite  d  certi
               incarichi  societari  e  gli  operatori  economici   Con l’art. 98 comma 1 D.Lgs. 36/2023,
               partecipanti alle gare, tale da poter determinare la   secondo cui il grave illecito
               carenza di affidabilità/credibilità di questi ultimi.   professionale rileva quale causa
               Si è pertanto giunti all’elaborazione della teoria   di esclusione (non automatica)
               del contagio secondo cui «In pratica la presenza
               stessa,  in  determinate  cariche,  di  una  persona   solo se riferibile all’operatore
               fisica non dotata in sé della necessaria affidabilità/  economico fatta eccezione per le
               integrità,  trasmetterebbe  tale  caratteristica  ipotesi ivi espressamente previste,
               all’operatore  economico  “per  contagio”,  ossia   si supera la cd. teoria del contagio
               de  facto  e  dunque  prescindendo  dalla  tematica
               dell’imputazione  degli  atti»  (Consiglio  di  Stato,
               sez. V, 21 febbraio 2023 n. 1786).
                                                               Sul punto giova  segnalare  che l’art.  98  comma
               E ancora «Allorché  una  persona  fisica,  titolare   8  del  Nuovo  Codice Appalti  chiarisce  che  la
               di carica rilevante, sia coinvolta in procedimenti   motivazione  della stazione  appaltante  sottesa
               penali  ma per condotte tenute nella qualità di   all’adozione  di una  causa  di esclusione  non
               organo  di  un  operatore  economico  diverso  da   automatica  rientrante  nel  perimetro  dell’illecito
               quello  che  partecipa  alla  gara  o  addirittura  per   professionale deve prendere in esame tutti e tre
               conto proprio, la giurisprudenza risulta propensa   gli elementi indicati nel comma 2.
               ad  adottare,  a  tale  specifico  riguardo,  la  teoria
               c.d. del “contagio”. In pratica la presenza stessa,   Sempre  ai  fini  dell’applicazione  della  causa  di
               in determinate cariche, di una persona fisica non   esclusione  (non  automatica)  del  grave  illecito
               dotata in sé della necessaria affidabilità/integrità,   professionale  nel  Nuovo  Codice  Appalti  rileva
               trasmetterebbe tale caratteristica all’operatore   poi l’art. 98 comma 3, il quale fornisce l’elenco
               economico “per contagio”, ossia de facto e dunque   tassativo  degli elementi  da  cui  la  stazione
               prescindendo  dalla  tematica  dell’imputazione   appaltante  deve  desumere  la  sussistenza  del
               degli atti» (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 aprile   grave illecito professionale. In particolare, l’illecito
               2022, n. 3107).                                 professionale  si  può  desumere  al  verificarsi  di
                                                               almeno  uno degli  elementi  indicati al comma  3
               Come visto, l’art. 98 comma 1 del Nuovo Codice   fra i quali rilevano le ipotesi di cui alla lettera g)
               Appalti ha tuttavia previsto come regola generale   «contestata  commissione da  parte  dell’operatore
               quella di «non estendere la fattispecie dell’illecito   economico,  ovvero  dei soggetti  di cui al comma
               professionale rilevante all’ipotesi di c.d. “contagio”   3  dell’articolo  94  di  taluno  dei  reati  consumati  o
               dell’operatore economico da parte della persona   tentati  di cui al comma  1  del medesimo  articolo
               fisica.  Da  questa  perimetrazione  esulano  i  fatti   94» (come visto, l’art. 94 è dedicato alle cause di
               rilevanti ai sensi delle lettere g) ed h) del comma   esclusione automatica).
               4 …» (cfr. Relazione al D.Lgs. n. 36/2023 – pag.
               147).                                           Ai  fini  dell’applicazione  di  una  misura  espulsiva
                                                               per  un  illecito  professionale  occorre  considerare
               Proseguendo nella disamina compiuta dall’ANAC ai   ancora  l’art.  98  comma  6  ai  sensi  del  quale  il
               fini dell’emissione del parere, è stato considerato   legislatore ha indicato quali sono i mezzi di prova
               l’art. 98, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 il quale   adeguati a dimostrare gli elementi del comma 3,
               individua le condizioni che devono (tutte) ricorrere   che per l’ipotesi della citata lettera g) indica «gli
               per l’esclusione di un operatore economico ai fini   atti di cui all’articolo 407-bis, comma 1, del codice
               della lettera e) dell’art. 95, comma 1 del D.Lgs.   di  procedura  penale  [n.d.r.  esercizio  dell’azione
               36/2023:                                        penale  tramite  formulazione  dell’imputazione  o

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