Page 59 - MediAppalti, Anno XIII - N. 6
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti







                 Autorità Nazionale Anticorruzione

                 DELIBERA N. 230 del 24 maggio 2023
                 UPREC-PRE 533/2023/S/PREC

                 “Il  ricorrente  avrebbe  dovuto  immediatamente  impugnare  il bando  nella  parte  in  cui  ha  previsto  dei
                 costi  della  manodopera  ritenuti  insufficienti  a  consentire  la  formulazione  di  un’offerta  economicamente
                 sostenibile. Tra le clausole da considerare immediatamente escludenti rientrano, infatti, anche quelle che
                 prevedono un importo a base d’asta insufficiente alla copertura dei costi”

                 “... per costante orientamento giurisprudenziale “il ricorrente avrebbe dovuto immediatamente impugnare
                 il  bando  nella  parte  in  cui  ha  previsto  dei  costi  della  manodopera  ritenuti  insufficienti  a  consentire  la
                 formulazione di un’offerta economicamente sostenibile. Tra le clausole da considerare immediatamente
                 escludenti rientrano, infatti, anche quelle che prevedono un importo a base d’asta insufficiente alla copertura
                 dei costi (cfr. C.d.S. n. 8014/2019 e, di recente, T.A.R. Lombardia, Milano, n. 1559/2021 che ha ritenuto
                 ammissibile l’impugnazione del bando e della legge di gara da parte di un operatore non partecipante
                 alla procedura  per  contestare  l’incongrua  determinazione  della base  d’asta  tale da  rendere  il  rapporto
                 contrattuale  eccessivamente  oneroso  e  obiettivamente  non  conveniente).” (ex  multis TAR  Campania  –
                 Napoli 2117 del 30.3.2022);”




                 Autorità Nazionale Anticorruzione


                 DELIBERA N. 239 del 30 maggio 2023
                 UPREC-PRE 546/2023/S/PREC


                 “Nelle gare pubbliche non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio per modificare il contenuto sostanziale
                 di un’autodichiarazione resa in gara”


                 “... nel DGUE l’operatore economico istante aveva dichiarato tre servizi analoghi per un importo complessivo
                 pari a € 506.786,85 e, contestualmente, la volontà di partecipare a tutti e 9 i lotti, la stazione appaltante
                 pertanto procedeva all’esclusione della ditta [OMISSIS]per i lotti nn. 4 – 9 con il provvedimento n. 17441
                 del 17.3.2023, “in quanto i requisiti di capacità tecnica e professionale sono sufficienti a confermare il
                 possesso dei requisiti stessi solo per l’importo dei lotti n. 1, n. 2 e n. 3, così come previsto dal punto n.
                 6.3 del disciplinare di gara”; nel caso specifico, l’operatore istante lamenta in prima battuta la mancata
                 attivazione del soccorso istruttorio al fine di integrare quanto dichiarato nel DGUE, si osserva che, secondo
                 giurisprudenza prevalente, “Nelle gare pubbliche il soccorso istruttorio non può giungere sino al punto di
                 consentire al concorrente di modificare la domanda di partecipazione” (Consiglio di Stato, n. 4975/2017 e
                 n. 3541/2017) e che “Non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio per modificare il contenuto sostanziale
                 di un’autodichiarazione resa in gara” (TAR Toscana n. 983/2017).

                 Nelle gare pubbliche non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio per modificare il contenuto sostanziale
                 di un’autodichiarazione resa in gara: il soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui configge con
                 il  principio  generale  dell’autoresponsabilità  dei  concorrenti,  in  forza  del  quale  ciascuno  sopporta  le
                 conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione con la conseguenza
                 che in presenza di una previsione chiara l’invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del
                 principio della par condicio.”






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