Page 59 - MediAppalti, Anno XIII - N. 6
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Pareri & Sentenze Mediappalti
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 230 del 24 maggio 2023
UPREC-PRE 533/2023/S/PREC
“Il ricorrente avrebbe dovuto immediatamente impugnare il bando nella parte in cui ha previsto dei
costi della manodopera ritenuti insufficienti a consentire la formulazione di un’offerta economicamente
sostenibile. Tra le clausole da considerare immediatamente escludenti rientrano, infatti, anche quelle che
prevedono un importo a base d’asta insufficiente alla copertura dei costi”
“... per costante orientamento giurisprudenziale “il ricorrente avrebbe dovuto immediatamente impugnare
il bando nella parte in cui ha previsto dei costi della manodopera ritenuti insufficienti a consentire la
formulazione di un’offerta economicamente sostenibile. Tra le clausole da considerare immediatamente
escludenti rientrano, infatti, anche quelle che prevedono un importo a base d’asta insufficiente alla copertura
dei costi (cfr. C.d.S. n. 8014/2019 e, di recente, T.A.R. Lombardia, Milano, n. 1559/2021 che ha ritenuto
ammissibile l’impugnazione del bando e della legge di gara da parte di un operatore non partecipante
alla procedura per contestare l’incongrua determinazione della base d’asta tale da rendere il rapporto
contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente).” (ex multis TAR Campania –
Napoli 2117 del 30.3.2022);”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 239 del 30 maggio 2023
UPREC-PRE 546/2023/S/PREC
“Nelle gare pubbliche non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio per modificare il contenuto sostanziale
di un’autodichiarazione resa in gara”
“... nel DGUE l’operatore economico istante aveva dichiarato tre servizi analoghi per un importo complessivo
pari a € 506.786,85 e, contestualmente, la volontà di partecipare a tutti e 9 i lotti, la stazione appaltante
pertanto procedeva all’esclusione della ditta [OMISSIS]per i lotti nn. 4 – 9 con il provvedimento n. 17441
del 17.3.2023, “in quanto i requisiti di capacità tecnica e professionale sono sufficienti a confermare il
possesso dei requisiti stessi solo per l’importo dei lotti n. 1, n. 2 e n. 3, così come previsto dal punto n.
6.3 del disciplinare di gara”; nel caso specifico, l’operatore istante lamenta in prima battuta la mancata
attivazione del soccorso istruttorio al fine di integrare quanto dichiarato nel DGUE, si osserva che, secondo
giurisprudenza prevalente, “Nelle gare pubbliche il soccorso istruttorio non può giungere sino al punto di
consentire al concorrente di modificare la domanda di partecipazione” (Consiglio di Stato, n. 4975/2017 e
n. 3541/2017) e che “Non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio per modificare il contenuto sostanziale
di un’autodichiarazione resa in gara” (TAR Toscana n. 983/2017).
Nelle gare pubbliche non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio per modificare il contenuto sostanziale
di un’autodichiarazione resa in gara: il soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui configge con
il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le
conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione con la conseguenza
che in presenza di una previsione chiara l’invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del
principio della par condicio.”
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