Page 64 - MediAppalti, Anno XIII - N. 6
P. 64
Mediappalti A. D. R.
9 Le pubbliche amministrazioni di assistenza devono essere non assimilabili agli
incarichi vietati dalla norma citata.
possono attribuire incarichi al
personale in quiescenza?
Se il divieto riguarda l’attività di “studio e
quella di consulenza”, infatti, può ritenersi
La questione è stata affrontata recentemente dalla consentita quella di “assistenza” nei limiti in
sentenza della Corte Conti Liguria n. 60/2022, con cui si diversifica dalle altre due: assistenza che
la quale si rammenta che il divieto riguarda, in non comporti studio e consulenza, ossia attività
particolare, gli “incarichi di studio e di consulenza”, caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di
gli “incarichi dirigenziali o direttivi” o le “cariche competenze specialistiche e che non rientri nelle
in organi di governo” conferibili dalle pubbliche ipotesi di contratto d’opera intellettuale di cui
amministrazioni indicate nel primo periodo della agli artt. 2229 e ss. del codice civile (Sez. reg.
disposizione citata e dagli enti e società da esse contr. Basilicata, n. 38/2018/PAR; Sez. reg. contr.
controllati. Lombardia, n. 126/2022/PAR).
L’affidamento dei citati incarichi è, invece, L’unica eccezione alle indicazioni su citate riguarda
consentito ove ne sia prevista la gratuità. l’ambito degli interventi finanziati PNRR per i quali
È, infatti, vietata la corresponsione di un compenso sarebbe possibile per le pubbliche amministrazioni
a soggetti già collocati in quiescenza. affidare incarichi fino al 31/12/2026 a pensionati
da almeno 2 anni con incarichi retribuiti nelle PA
Ai fini dell’applicazione del divieto, rileva unicamente per una durata non superiore ai tre anni.
il fatto che il destinatario dell’incarico sia già A stabilirlo è l’articolo 10 del Decreto PNRR 2.
titolare di pensione, “restando del tutto irrilevante
che tale soggetto non abbia ancora maturato
i presupposti anagrafici per il collocamento in
quiescenza con riferimento all’incarico che gli si
vorrebbe conferire.”
Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma
restando la gratuità, è prevista un’ulteriore
limitazione data dalla durata massima non superiore
ad 1 anno, non prorogabile né rinnovabile.
Con deliberazione n. 88/2023/PAR, la Corte dei
Conti Lazio è intervenuta sull’interpretazione
delle disposizioni in materia del conferimento
di incarichi al personale in quiescenza, di cui al
comma 9 dell’art. 5 del DL 95/2012, conv. dalla
legge 135/2021 e del comma 16-ter dell’art. 53
del d.lgs. 165/2001.
La sentenza della Corte, fa osservare che la
tassatività delle fattispecie vietate, fa sì che le
attività consentite per gli incarichi si ricavino
a contrario, dovendosi le situazioni diverse da
quelle elencate non essere ricomprese nel divieto
di legge, quindi, gli incarichi riferibili alle attività
64