Page 64 - MediAppalti, Anno XIII - N. 6
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                 9       Le pubbliche amministrazioni           di assistenza devono  essere  non  assimilabili  agli

                                                                incarichi vietati dalla norma citata.
                         possono attribuire incarichi al
                         personale in quiescenza?
                                                                Se  il divieto riguarda  l’attività di “studio e
                                                                quella  di  consulenza”,  infatti,  può  ritenersi
                 La questione è stata affrontata recentemente dalla   consentita  quella  di  “assistenza”  nei limiti  in
                 sentenza della Corte Conti Liguria n. 60/2022, con   cui  si  diversifica  dalle  altre  due:  assistenza  che
                 la  quale  si  rammenta  che  il  divieto  riguarda,  in   non  comporti studio e consulenza,  ossia attività
                 particolare, gli “incarichi di studio e di consulenza”,   caratterizzata,  in  negativo,  dalla  mancanza  di
                 gli “incarichi dirigenziali o  direttivi” o  le  “cariche   competenze  specialistiche e  che  non  rientri  nelle
                 in  organi  di  governo”  conferibili  dalle  pubbliche   ipotesi di contratto  d’opera  intellettuale  di cui
                 amministrazioni indicate  nel  primo  periodo  della   agli artt.  2229  e  ss.  del  codice  civile (Sez.  reg.
                 disposizione citata  e  dagli enti  e  società  da  esse   contr. Basilicata, n. 38/2018/PAR; Sez. reg. contr.
                 controllati.                                   Lombardia, n. 126/2022/PAR).

                 L’affidamento  dei  citati  incarichi  è,  invece,   L’unica eccezione alle indicazioni su citate riguarda
                 consentito ove ne sia prevista la gratuità.    l’ambito degli interventi finanziati PNRR per i quali
                 È, infatti, vietata la corresponsione di un compenso   sarebbe possibile per le pubbliche amministrazioni
                 a soggetti già collocati in quiescenza.        affidare incarichi fino al 31/12/2026 a pensionati
                                                                da almeno 2 anni con incarichi retribuiti nelle PA
                 Ai fini dell’applicazione del divieto, rileva unicamente   per una durata non superiore ai tre anni.
                 il  fatto  che  il  destinatario  dell’incarico  sia  già   A stabilirlo è l’articolo 10 del Decreto PNRR 2.
                 titolare di pensione, “restando del tutto irrilevante
                 che  tale  soggetto  non  abbia  ancora  maturato
                 i  presupposti  anagrafici  per  il  collocamento  in
                 quiescenza  con  riferimento  all’incarico  che  gli  si
                 vorrebbe conferire.”

                 Per  i  soli  incarichi  dirigenziali  e  direttivi,  ferma
                 restando  la  gratuità,  è  prevista  un’ulteriore
                 limitazione data dalla durata massima non superiore
                 ad 1 anno, non prorogabile né rinnovabile.

                 Con deliberazione  n.  88/2023/PAR,  la Corte  dei
                 Conti  Lazio  è  intervenuta  sull’interpretazione
                 delle  disposizioni  in  materia  del  conferimento
                 di  incarichi  al  personale  in  quiescenza,  di  cui  al
                 comma  9  dell’art.  5  del DL  95/2012,  conv. dalla
                 legge  135/2021  e  del  comma  16-ter  dell’art.  53
                 del d.lgs. 165/2001.


                 La  sentenza  della  Corte,  fa  osservare  che  la
                 tassatività  delle  fattispecie  vietate,  fa  sì  che  le
                 attività consentite  per  gli  incarichi si ricavino
                 a  contrario,  dovendosi  le situazioni diverse  da
                 quelle elencate non essere ricomprese nel divieto
                 di  legge,  quindi,  gli  incarichi  riferibili  alle  attività

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