Page 56 - MediAppalti, Anno XIII - N. 6
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Mediappalti Pareri & Sentenze
Consiglio di Stato, Sez. V, 22/08/2023, n. 7914
Intervallo minimo tra le sedute di gara solo in presenza di adeguate garanzie di conservazione dei plichi
“ … se è vero che il richiamato principio postula che la valutazione delle offerte tecniche ed economiche
debba avvenire nel corso di una sola seduta, senza soluzione di continuità, al fine di scongiurare possibili
influenze esterne, è pur vero che in presenza di particolari circostanze che oggettivamente impediscano
tale adempimento il principio de quo è comunque salvaguardato in presenza di un intervallo minimo tra
le sedute e di adeguate garanzie di conservazione dei plichi (ex multis, Cons. Stato, V, 24 aprile 2013, n.
2282).
Nel caso in esame, è ragionevole il rilievo dell’amministrazione per cui in un procedimento, come quello in
esame, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le offerte tecniche
devono essere esaminate e valutate in seduta segreta, mente le buste, contenenti le offerte economiche,
devono essere sempre aperte in seduta pubblica, per cui occorrono minimo due riunioni della Commissione
giudicatrice.”
Consiglio di Stato, Sez. V, 22/08/2023, n. 7915
In caso di concessione in locazione di un immobile comunale per la realizzazione di un servizio pubblico si
applica il codice dei contratti pubblici
“... se è indubbio che astrattamente rientra nelle facoltà dell’Ente locale stipulare un contratto di locazione
mediante il quale si obblighi a far godere al conduttore un immobile di proprietà pubblica, in concreto
occorrerà però verificare, alla luce delle finalità in concreto perseguite con il ricorso allo schema negoziale
privatistico, la legittimità nel suo complesso dell’operazione: in particolare, la mancanza di una corretta
procedura competitiva circa l’assegnazione di un bene pubblico suscettibile di sfruttamento economico
(come nel caso in esame) introdurrebbe una barriera all’ingresso del mercato, determinando la lesione
dei principi comunitari di concorrenza e libertà di stabilimento (in termini Cons. Stato, V, 27 luglio 2016,
n. 3380; V, 31 maggio 2011, n. 3250)....La stazione appaltante aveva infatti imposto al futuro conduttore
“di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui agli indirizzi forniti dall’Amministrazione comunale con
D.G.M n. 195/17 [...]”, ossia “di utilizzare l’immobile […] per realizzare il servizio di Asilo nido e le attività
ad esso correlate […] assumendo appieno il rischio d’impresa che deriva dall’esercizio dell’attività per cui
il Prestatore si aggiudica la sola locazione dell’immobile e non l’affidamento del servizio”; a sua volta,
il conduttore “si impegna[va] altresì a provvedere alla manutenzione completa e complessiva dell’area
esterna di pertinenza della struttura”. ... ritiene il Collegio di dover confermare l’indirizzo (ex multis, Cons.
Stato, V, 26 ottobre 2016, n. 4476) secondo cui solamente la disponibilità contrattuale di locali per un
periodo di tempo determinato può qualificarsi come locazione in senso proprio, laddove “Tale situazione
non ricorre allorché invece questa detenzione è strettamente collegata ad un servizio che concretizza
una serie prestazioni nient’affatto “accessorie” o “complementari”, come giustappunto quella su cui si
controverte: il contratto stipulato dal Comune di -OMISSIS- andava dunque correttamente qualificato
quale concessione di servizio pubblico, rispetto alla quale la detenzione dell’immobile concesso in locazione
risultava residuale.”
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