Page 56 - MediAppalti, Anno XIII - N. 6
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                 Consiglio di Stato, Sez. V, 22/08/2023, n. 7914

                 Intervallo minimo tra le sedute di gara solo in presenza di adeguate garanzie di conservazione dei plichi

                 “ … se è vero che il richiamato principio postula che la valutazione delle offerte tecniche ed economiche
                 debba avvenire nel corso di una sola seduta, senza soluzione di continuità, al fine di scongiurare possibili
                 influenze esterne, è pur vero che in presenza di particolari circostanze che oggettivamente impediscano
                 tale adempimento il principio de quo è comunque salvaguardato in presenza di un intervallo minimo tra
                 le sedute e di adeguate garanzie di conservazione dei plichi (ex multis, Cons. Stato, V, 24 aprile 2013, n.
                 2282).


                 Nel caso in esame, è ragionevole il rilievo dell’amministrazione per cui in un procedimento, come quello in
                 esame, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le offerte tecniche
                 devono essere esaminate e valutate in seduta segreta, mente le buste, contenenti le offerte economiche,
                 devono essere sempre aperte in seduta pubblica, per cui occorrono minimo due riunioni della Commissione
                 giudicatrice.”





                 Consiglio di Stato, Sez. V, 22/08/2023, n. 7915

                 In caso di concessione in locazione di un immobile comunale per la realizzazione di un servizio pubblico si
                 applica il codice dei contratti pubblici


                 “... se è indubbio che astrattamente rientra nelle facoltà dell’Ente locale stipulare un contratto di locazione
                 mediante il quale si obblighi a far godere al conduttore un immobile di proprietà pubblica, in concreto
                 occorrerà però verificare, alla luce delle finalità in concreto perseguite con il ricorso allo schema negoziale
                 privatistico, la legittimità nel suo complesso dell’operazione: in particolare, la mancanza di una corretta
                 procedura  competitiva  circa  l’assegnazione  di  un  bene  pubblico  suscettibile  di  sfruttamento  economico
                 (come nel caso in esame) introdurrebbe una barriera all’ingresso del mercato, determinando la lesione
                 dei principi comunitari di concorrenza e libertà di stabilimento (in termini Cons. Stato, V, 27 luglio 2016,
                 n. 3380; V, 31 maggio 2011, n. 3250)....La stazione appaltante aveva infatti imposto al futuro conduttore
                 “di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui agli indirizzi forniti dall’Amministrazione comunale con
                 D.G.M n. 195/17 [...]”, ossia “di utilizzare l’immobile […] per realizzare il servizio di Asilo nido e le attività
                 ad esso correlate […] assumendo appieno il rischio d’impresa che deriva dall’esercizio dell’attività per cui
                 il Prestatore si aggiudica la sola locazione dell’immobile e non l’affidamento del servizio”; a sua volta,
                 il conduttore “si impegna[va] altresì a provvedere alla manutenzione completa e complessiva dell’area
                 esterna di pertinenza della struttura”. ... ritiene il Collegio di dover confermare l’indirizzo (ex multis, Cons.
                 Stato, V, 26 ottobre 2016, n. 4476) secondo cui solamente la disponibilità contrattuale di locali per un
                 periodo di tempo determinato può qualificarsi come locazione in senso proprio, laddove “Tale situazione
                 non  ricorre  allorché  invece  questa  detenzione  è  strettamente  collegata  ad  un  servizio  che  concretizza
                 una  serie  prestazioni  nient’affatto  “accessorie”  o  “complementari”,  come  giustappunto  quella  su  cui  si
                 controverte:  il  contratto  stipulato  dal  Comune  di  -OMISSIS-  andava  dunque  correttamente  qualificato
                 quale concessione di servizio pubblico, rispetto alla quale la detenzione dell’immobile concesso in locazione
                 risultava residuale.”











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