Page 57 - MediAppalti, Anno XIII - N. 6
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti







                 Consiglio di Stato, Sez. V, 18/08/2023, n. 7815

                 Conseguenze in ordine al superamento del limite massimo di pagine previsto dal disciplinare di gara

                 “...  la prescrizione sul numero massimo delle pagine della relazione tecnica allegata all’offerta deve essere
                 interpretata cum grano salis, e in ogni caso (nei casi in cui la regola, sempreché sia formulata in termini
                 inequivoci, sia accompagnata da una espressa e specifica sanzione escludente) nel senso che l’eventuale
                 eccedenza quantitativa rispetto al limite prefigurato dalla lex specialis determini, in concreto, una alterazione
                 valutativa dell’offerta (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 giugno 2012, n. 3677). In tale prospettiva, il superamento
                 del limite massimo di pagine previsto dal disciplinare di gara per la redazione dei documenti componenti
                 l’offerta rappresenta una giusta ragione di censura del provvedimento di aggiudicazione solo se previsto a
                 pena di esclusione dalla procedura di gara (il che non è nella vicenda in esame), e non invece nel caso in
                 cui si preveda solamente che le pagine eccedenti non possano essere considerate dalla commissione ai fini
                 della valutazione dell’offerta: in tale ultimo caso, infatti, il ricorrente, che intenda valorizzare la violazione,
                 deve fornire prova – anche solo presuntiva – che la violazione si sia (non solo effettivamente, ma anche
                 specificamente: cioè a dire con riguardo alla puntuale incidenza dello sforamento quantitativo sul margine
                 di valutazione della proposta  negoziale) tradotta  in un indebito vantaggio  per  il  concorrente  a danno
                 dell’altro (così Cons. Stato, sez. V, 5 luglio 2021 n. 5112; Id., 9 novembre 2020, n. 6857; Id., 2 ottobre
                 2020, n. 5777; Id., sez. III, 25 marzo 2021, n. 2516).”




                 TAR Campania, Napoli, Sez. III, 4/8/2023, n. 4756


                 Le disposizioni sull’avvalimento premiale hanno un evidente carattere innovativo, e non interpretativo, per
                 cui non può essere predicata la loro interpretazione retroattiva, estesa anche alle gare già bandite e svolte
                 sotto il regime del pregresso codice appalti

                 “... va rilevato come oggi il legislatore non si ponga più esclusivamente nella prospettiva di una messa a
                 disposizione dei soli requisiti di partecipazione, avendo nell’art. 104 contemplato anche la possibilità di un
                 avvalimento “ per migliorare la propria offerta”(cfr. art. 104 co 4 ) , nel qual caso tuttavia pone un limite
                 all’avvalimento solo premiale, ovvero a quello azionato laddove il concorrente possegga già, in proprio, le
                 risorse necessarie per l’esecuzione della commessa e ricorra all’ausilio all’esclusivo fine di conseguire un
                 punteggio incrementale.
                 La principale innovazione portata dall’art. 104 consiste nella “formalizzazione” dell’avvalimento premiale
                 puro, ovvero quello adottato non esclusivamente a fini partecipativi bensì per permettere all’operatore
                 economico di ottenere un punteggio maggiore nella valutazione della propria offerta tecnica.

                 Viene superato il divieto, individuato nella precedente giurisprudenza, dell’avvalimento meramente premiale
                 finalizzato esclusivamente alla maggior valorizzazione della propria proposta negoziale (in tal senso Cons.
                 St. V n. 2526/ 2021, TAR Palermo n. 2378/2022).

                 L’ultimo comma dell’art. 104 puntualizza che, nei soli casi in cui l’avvalimento (come previsto dal comma
                 4)  sia  finalizzato  a  migliorare  l’offerta,  non  è  consentito  che  partecipino  alla  medesima  gara  l’impresa
                 ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione. In tal modo il legislatore ha
                 confermato  l’apertura  ad  un  avvalimento  solo  premiale,  ponendovi  delle  limitazioni  nell’interesse  della
                 stazione appaltante.

                 Tali disposizioni normative hanno un evidente carattere innovativo, e non interpretativo, per cui non può
                 essere predicata la loro interpretazione retroattiva, estesa anche alle gare già bandite e svolte sotto il
                 regime del pregresso codice appalti.

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