Page 54 - MediAppalti, Anno XIII - N. 6
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Mediappalti Il Punto
Nella Relazione Illustrativa si legge a tale riguardo 3. Conclusioni
che «Una tale opzione ermeneutica, avallata dalla
giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. V, 24 Come visto, l’obbligo di applicazione del principio
maggio 2021, n. 3999), si giustifica in quanto in di rotazione negli affidamenti sotto-soglia è volto
detta ipotesi non ricorre la ratio che caratterizza il ad evitare la cristallizzazione di relazioni esclusive
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, tra la stazione appaltante ed il precedente gestore,
il quale, in attuazione del principio di concorrenza, avendo come obbiettivo l’ampliamento delle
ha la finalità di evitare il consolidamento di rendite possibilità concrete di aggiudicazione in capo agli
di posizione in capo al gestore uscente, esigenza che altri concorrenti, in settori nei quali è maggiore il
non viene in rilievo allorché la stazione appaltante rischio del consolidarsi - soprattutto a livello locale
decida di non introdurre alcun sbarramento al - di posizioni di rendita da parte di operatori del
numero degli operatori da invitare alla procedura settore risultati in precedenza aggiudicatari.
negoziata all’esito dell’indagine di mercato».
Quale norma di chiusura al regime derogatorio il Nell’epoca recente che vede un proliferarsi
successivo sesto comma dell’art. 49 prevede che di affidamenti anche preordinati e funzionali
per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € all’avanzamento dell’attuazione del PNRR,
5.000,00 la stazione appaltante può derogare al le stazioni appaltanti di sovente potrebbero
principio di rotazione. essere chiamate a ricorrere alle procedure per
l’affidamento di contratti sotto-soglia, da esperire
Con espresso riferimento all’importo di € 5.000,00, nel rispetto del principio di rotazione.
innalzato rispetto alle Linee Guida n. 4 ANAC in cui
era previsto il limite di € 1.000,00, è sempre la Per le procedure bandite dopo il 1^ luglio 2023 le
Relazione Illustrativa a chiarire che «Si è ritenuto stazioni appaltanti dovranno pertanto conformarsi
di confermare e, anzi, estendere, tale previsione, all’art. 49 del Nuovo Codice Appalti che in estrema
che favorisce la semplificazione e velocizzazione sintesi dispone che:
degli affidamenti di importo minimo, stabilendo
che “è comunque consentito derogare alla a) il principio di rotazione degli affidamenti sotto-
rotazione per gli affidamenti di importo inferiore a soglia non si applica:
5.000 euro”. In tal modo tale limite viene allineato - nelle procedure ordinarie o nelle procedure
a quello previsto dall’art. 1, comma 450 della l. n. negoziate senza limiti al numero di operatori;
296 del 2006 per il ricorso obbligatorio al mercato - nel caso in cui l’oggetto del contratto ricada
elettronico della pubblica amministrazione ovvero in un settore merceologico o categorie di
al sistema telematico messo 74 a disposizione dalla opere diverso;
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento - nel caso in cui l’importo del nuovo
delle procedure di acquisto sottosoglia di beni e affidamento ricada in una fascia di importo
servizi». diversa rispetto a quello precedente;
b) il principio di rotazione degli affidamenti può
Tra le novità l’art. 49 dispone che essere derogato con motivazione:
per gli affidamenti diretti di importo - per importi inferiori ai 5.000 euro;
inferiore a € 5.000,00 la stazione - per importi pari o superiori a 5.000 euro
appaltante può derogare al principio tenuto conto della concorrenza dei requisiti
previsti (struttura del mercato, effettiva
di rotazione assenza di alternative, accurata esecuzione
del precedente contratto).
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