Page 55 - MediAppalti, Anno XIII - N. 6
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti






                 Pareri &                     PARERI

                 Sentenze                       E SEN
                                                 TENZE






                 Consiglio di Stato, Sez. V, 7/9/2023, n. 8197

                 “Il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica non va inteso in senso assoluto, dovendosi
                 invece fare riferimento al parametro di giudizio costituito dalla concreta concludenza dei dati economici in
                 quanto anticipatori della conoscenza dell’offerta economica”


                 “  ...  la  giurisprudenza  di  questo  Consiglio  di  Stato  ha  chiarito,  anche  recentemente  (cfr.  Consiglio  di
                 Stato, sez. V, 24 ottobre 2022, n. 9047), che l’amministrazione giudicatrice deve verificare in concreto se
                 l’anticipazione di alcuni elementi di natura economica, nell’ambito dell’offerta tecnica, comporti la possibilità
                 di individuare l’offerta economica complessiva dell’offerente. Il divieto di commistione tra offerta tecnica
                 ed economica non va inteso in senso assoluto, dovendosi invece fare riferimento al parametro di giudizio
                 costituito dalla concreta concludenza dei dati economici in quanto anticipatori della conoscenza dell’offerta
                 economica. In particolare, il giudice amministrativo deve procedere di volta in volta a una valutazione
                 in  concreto  circa  l’effettiva  attitudine  degli  elementi  dell’offerta  economica  resi  anticipatamente  noti  a
                 condizionare le scelte della commissione di gara (Consiglio di Stato, sez. V, 2 maggio 2017, n. 1988; id.,
                 29 febbraio 2016, n. 824). ... Nel caso di specie, il punto 8 della lettera di invito («Criteri di valutazione
                 dell’offerta e criterio di aggiudicazione») prevedeva una serie di criteri di valutazione delle offerte distinti
                 con riguardo ai profili del merito tecnico dell’offerta (cui erano riservati 50 punti sui 1000 complessivi,
                 distribuiti tra i criteri di cui alle lettere c): «oggetto dell’attività che verrà espletata all’interno dell’immobile
                 […]», massimo 30 punti; e d): «interventi migliorativi sull’immobile […]», massimo 20 punti); e ai profili
                 economici, ossia l’importo del canone di locazione (lettera a), fino a un massimo 40 punti) e le modalità e
                 i tempi di pagamento del canone (lettera b), fino a un massimo di 10 punti).”




                 TAR Roma, II Sez. - ter, 01/09/2023, n. 13529


                 Nelle procedure a evidenza pubblica è precluso da parte della commissione giudicatrice introdurre nuovi e
                 diversi parametri di valutazione


                 “... la commissione giudicatrice può autovincolare la discrezionalità ad essa attribuita dai criteri di valutazione
                 stabiliti dal bando di gara, senza modificare in alcun modo questi ultimi, ma, ad ulteriore garanzia della
                 trasparenza  del  percorso  motivazionale  che  presiede  all’attribuzione  dei  punteggi  per  le  offerte,  solo
                 specificando le modalità applicative di tale operazione, con criteri definiti appunto “motivazionali”, sempre
                 che ciò non avvenga a buste già aperte e che in ogni caso non si modifichino i criteri di valutazione e i fattori
                 di ponderazione fissati nel bando di gara; in particolare questa non consentita modificazione si realizza
                 quando la commissione enuclea sub – criteri di valutazione non previsti dal bando o alteri il peso di quelli
                 contemplati dalla lex specialis (Cons. Stato, sez. V, 2 agosto 2016, n. 3481; 3 giugno 2013, n. 3036; 19
                 settembre 2012, n. 4971; Consiglio di Stato sez. V, 18/06/2018, n.3737). E dunque, “nelle procedure a
                 evidenza pubblica è preclusa la modifica, l’integrazione o la specificazione dei criteri di valutazione delle
                 offerte da parte della commissione giudicatrice, la quale, se prima dell’apertura delle buste può specificare
                 in sub-criteri o sub-pesi (c.d. criteri motivazionali) i parametri di valutazione indicati nel bando di gara, non
                 può farlo dopo l’apertura e, men che meno, può, oltre questo specifico momento del procedimento di gara,
                 introdurre nuovi e diversi parametri di valutazione (T.A.R. Latina, sez. I, 19/09/2019, n.548).”

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