Page 55 - MediAppalti, Anno XIII - N. 6
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Pareri & Sentenze Mediappalti
Pareri & PARERI
Sentenze E SEN
TENZE
Consiglio di Stato, Sez. V, 7/9/2023, n. 8197
“Il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica non va inteso in senso assoluto, dovendosi
invece fare riferimento al parametro di giudizio costituito dalla concreta concludenza dei dati economici in
quanto anticipatori della conoscenza dell’offerta economica”
“ ... la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha chiarito, anche recentemente (cfr. Consiglio di
Stato, sez. V, 24 ottobre 2022, n. 9047), che l’amministrazione giudicatrice deve verificare in concreto se
l’anticipazione di alcuni elementi di natura economica, nell’ambito dell’offerta tecnica, comporti la possibilità
di individuare l’offerta economica complessiva dell’offerente. Il divieto di commistione tra offerta tecnica
ed economica non va inteso in senso assoluto, dovendosi invece fare riferimento al parametro di giudizio
costituito dalla concreta concludenza dei dati economici in quanto anticipatori della conoscenza dell’offerta
economica. In particolare, il giudice amministrativo deve procedere di volta in volta a una valutazione
in concreto circa l’effettiva attitudine degli elementi dell’offerta economica resi anticipatamente noti a
condizionare le scelte della commissione di gara (Consiglio di Stato, sez. V, 2 maggio 2017, n. 1988; id.,
29 febbraio 2016, n. 824). ... Nel caso di specie, il punto 8 della lettera di invito («Criteri di valutazione
dell’offerta e criterio di aggiudicazione») prevedeva una serie di criteri di valutazione delle offerte distinti
con riguardo ai profili del merito tecnico dell’offerta (cui erano riservati 50 punti sui 1000 complessivi,
distribuiti tra i criteri di cui alle lettere c): «oggetto dell’attività che verrà espletata all’interno dell’immobile
[…]», massimo 30 punti; e d): «interventi migliorativi sull’immobile […]», massimo 20 punti); e ai profili
economici, ossia l’importo del canone di locazione (lettera a), fino a un massimo 40 punti) e le modalità e
i tempi di pagamento del canone (lettera b), fino a un massimo di 10 punti).”
TAR Roma, II Sez. - ter, 01/09/2023, n. 13529
Nelle procedure a evidenza pubblica è precluso da parte della commissione giudicatrice introdurre nuovi e
diversi parametri di valutazione
“... la commissione giudicatrice può autovincolare la discrezionalità ad essa attribuita dai criteri di valutazione
stabiliti dal bando di gara, senza modificare in alcun modo questi ultimi, ma, ad ulteriore garanzia della
trasparenza del percorso motivazionale che presiede all’attribuzione dei punteggi per le offerte, solo
specificando le modalità applicative di tale operazione, con criteri definiti appunto “motivazionali”, sempre
che ciò non avvenga a buste già aperte e che in ogni caso non si modifichino i criteri di valutazione e i fattori
di ponderazione fissati nel bando di gara; in particolare questa non consentita modificazione si realizza
quando la commissione enuclea sub – criteri di valutazione non previsti dal bando o alteri il peso di quelli
contemplati dalla lex specialis (Cons. Stato, sez. V, 2 agosto 2016, n. 3481; 3 giugno 2013, n. 3036; 19
settembre 2012, n. 4971; Consiglio di Stato sez. V, 18/06/2018, n.3737). E dunque, “nelle procedure a
evidenza pubblica è preclusa la modifica, l’integrazione o la specificazione dei criteri di valutazione delle
offerte da parte della commissione giudicatrice, la quale, se prima dell’apertura delle buste può specificare
in sub-criteri o sub-pesi (c.d. criteri motivazionali) i parametri di valutazione indicati nel bando di gara, non
può farlo dopo l’apertura e, men che meno, può, oltre questo specifico momento del procedimento di gara,
introdurre nuovi e diversi parametri di valutazione (T.A.R. Latina, sez. I, 19/09/2019, n.548).”
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