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Mediappalti Pareri & Sentenze
La contraria opzione comporterebbe quantomeno una lesione della par condicio dei concorrenti, avendo la
stazione appaltante regolato la gara, in parte qua, con riferimento espresso nella lex specialis all’art. 89 del
D. Lgs 50/2016, ed ai connessi limiti con cui lo stesso è stato applicato nel diritto vivente, disciplina sulla
base della quale tutti i concorrenti hanno calibrato la propria offerta.”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 293 del 27 giugno 2023
UPREC-PRE 602/2023/S/PREC
“A fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis di gara (una avente quale effetto
l’esclusione dalla gara e l’altra tale da consentire la permanenza del concorrente), non può legittimamente
aderirsi all’opzione che, ove condivisa, comporterebbe l’esclusione dalla gara, dovendo essere favorita
l’ammissione del più elevato numero di concorrenti, in nome del principio del favor partecipationis e
dell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale”
“… costituisce principio generale e consolidato in materia quello secondo cui i bandi di gara possono
prevedere requisiti di capacità particolarmente rigorosi, purché non siano discriminanti e abnormi rispetto
alle regole proprie del settore, giacché rientra nella discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice dii
fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara anche molto rigorosi e superiori a quelli previsti dalla
legge. Il che, in punto di adeguatezza, corrisponde a un corretto uso del principio di proporzionalità nell’azione
amministrativa: le credenziali e le qualificazioni pregresse debbono infatti – ai fini dell’efficiente risultato
del contratto e dunque dell’interesse alla buona amministrazione mediante una tale esternalizzazione –
essere attentamente congrue rispetto all’oggetto del contratto. Errerebbe l’amministrazione pubblica che,
non facendosi carico di un tale criterio di corrispondenza, aprisse incautamente la via dell’aggiudicazione
a chi non dimostri inerenti particolari esperienze e capacità. Naturalmente, sempre in ragione del criterio
dell’adeguatezza, stavolta congiunto a quello della necessarietà, tali particolari requisiti vanno parametrati
all’oggetto complessivo del contratto di appalto ed essere riferiti alle sue specifiche peculiarità, al fine di
valutarne la corrispondenza effettiva e concreta alla gara medesima, specie con riferimento a quei requisiti
che esprimono la capacità tecnica dei concorrenti (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 9
del 4 gennaio 2017); CONSIDERATO inoltre che per giurisprudenza piuttosto costante, allorché si tratti di
requisiti tecnico – professionale (gli stessi sono ritenuti espressamente tali dalla legge di gara nel caso di
cui si controverte in questa sede) non è necessaria una espressa comminatoria di esclusione, trattandosi
di elementi essenziali della prestazione. Dunque la loro assenza comporterebbe sempre e comunque
l’esclusione del concorrente che ne risulti privo (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 21 ottobre
2022, n. 9394). PRESO ATTO infine che in tema di interpretazione del bando e del disciplinare di gara “a
fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis di gara (una avente quale effetto
l’esclusione dalla gara e l’altra tale da consentire la permanenza del concorrente), non può legittimamente
aderirsi all’opzione che, ove condivisa, comporterebbe l’esclusione dalla gara, dovendo essere favorita
l’ammissione del più elevato numero di concorrenti, in nome del principio del favor partecipationis e
dell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale” (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 24
gennaio 2020, n. 607);”
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