Page 58 - MediAppalti, Anno XIII - N. 6
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Mediappalti                                                                    Pareri & Sentenze






                 La contraria opzione comporterebbe quantomeno una lesione della par condicio dei concorrenti, avendo la
                 stazione appaltante regolato la gara, in parte qua, con riferimento espresso nella lex specialis all’art. 89 del
                 D. Lgs 50/2016, ed ai connessi limiti con cui lo stesso è stato applicato nel diritto vivente, disciplina sulla
                 base della quale tutti i concorrenti hanno calibrato la propria offerta.”




                 Autorità Nazionale Anticorruzione

                 DELIBERA N. 293 del 27 giugno 2023
                 UPREC-PRE 602/2023/S/PREC

                 “A fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis di gara (una avente quale effetto
                 l’esclusione dalla gara e l’altra tale da consentire la permanenza del concorrente), non può legittimamente
                 aderirsi all’opzione  che,  ove  condivisa, comporterebbe  l’esclusione dalla gara,  dovendo  essere  favorita
                 l’ammissione  del  più  elevato  numero  di concorrenti,  in  nome  del  principio del  favor  partecipationis  e
                 dell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale”

                 “…  costituisce  principio  generale  e  consolidato  in  materia  quello  secondo  cui  i  bandi  di  gara  possono
                 prevedere requisiti di capacità particolarmente rigorosi, purché non siano discriminanti e abnormi rispetto
                 alle regole proprie del settore, giacché rientra nella discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice dii
                 fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara anche molto rigorosi e superiori a quelli previsti dalla
                 legge. Il che, in punto di adeguatezza, corrisponde a un corretto uso del principio di proporzionalità nell’azione
                 amministrativa: le credenziali e le qualificazioni pregresse debbono infatti – ai fini dell’efficiente risultato
                 del contratto e dunque dell’interesse alla buona amministrazione mediante una tale esternalizzazione –
                 essere attentamente congrue rispetto all’oggetto del contratto. Errerebbe l’amministrazione pubblica che,
                 non facendosi carico di un tale criterio di corrispondenza, aprisse incautamente la via dell’aggiudicazione
                 a chi non dimostri inerenti particolari esperienze e capacità. Naturalmente, sempre in ragione del criterio
                 dell’adeguatezza, stavolta congiunto a quello della necessarietà, tali particolari requisiti vanno parametrati
                 all’oggetto complessivo del contratto di appalto ed essere riferiti alle sue specifiche peculiarità, al fine di
                 valutarne la corrispondenza effettiva e concreta alla gara medesima, specie con riferimento a quei requisiti
                 che esprimono la capacità tecnica dei concorrenti (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 9
                 del 4 gennaio 2017); CONSIDERATO inoltre che per giurisprudenza piuttosto costante, allorché si tratti di
                 requisiti tecnico – professionale (gli stessi sono ritenuti espressamente tali dalla legge di gara nel caso di
                 cui si controverte in questa sede) non è necessaria una espressa comminatoria di esclusione, trattandosi
                 di  elementi  essenziali  della  prestazione.  Dunque  la  loro  assenza  comporterebbe  sempre  e  comunque
                 l’esclusione del concorrente che ne risulti privo (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 21 ottobre
                 2022, n. 9394). PRESO ATTO infine che in tema di interpretazione del bando e del disciplinare di gara “a
                 fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis di gara (una avente quale effetto
                 l’esclusione dalla gara e l’altra tale da consentire la permanenza del concorrente), non può legittimamente
                 aderirsi  all’opzione  che,  ove  condivisa,  comporterebbe  l’esclusione  dalla  gara,  dovendo  essere  favorita
                 l’ammissione  del  più  elevato  numero  di  concorrenti,  in  nome  del  principio  del  favor  partecipationis  e
                 dell’interesse  pubblico  al  più  ampio  confronto  concorrenziale”  (Consiglio  di  Stato,  sez.  V,  sentenza  24
                 gennaio 2020, n. 607);”












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