Page 66 - MediAppalti, Anno XIII - N. 5
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                                       In caso di rinnovo, nessun incentivo
                                                                per funzioni tecniche (nel Codice del 2016)











               Non insiste, nel caso di specie, nessuna differenza rispetto alla proroga visto che nel caso di proroga
               il contratto rimane il medesimo, cambiando solamente la durata complessiva con uno slittamento
               temporale in avanti.
               Nel caso della rinegoziazione si realizza una attività delle parti “che riconsiderano il regolamento
               contrattuale  per  modificarne  il  contenuto  attraverso  lo  svolgimento  di  nuove  trattative  al  fine  di
               conciliare la vincolatività di un atto con l’adattamento delle sue conseguenze alle situazioni della
               realtà  mutate  nel  corso  dell’esecuzione,  soprattutto  nei  rapporti  ad  esecuzione  prolungata,  ove
               l’esecuzione della prestazione non è istantanea e la realizzazione del risultato dipende da un’attività
               negoziale articolata, fondata sulla partecipazione collaborativa delle parti”.


               Pur in presenza, nel secondo caso, di ricorso all’istituto della novazione oggettiva la rinegoziazione
               tra l’amministrazione e l’impresa aggiudicataria determinerebbe la costituzione di un nuovo rapporto
               integralmente  sostitutivo del precedente  (che  viene  estinto) con  la conseguenza  che  anche  il
               termine di durata non potrà sommarsi a quello in scadenza del contratto ma decorrerà ex novo dalla
               sottoscrizione del nuovo contratto.

               Ma anche in questo caso non vi è la gara che rappresenta il presupposto essenziale ex art. 113
               (pur in una lettura estensiva sopra riportata) – a differenza di quanto previsto nel nuovo Codice
               dei contratti applicabile alle procedure avviate a far data dal 1° luglio 2023 -, per poter riconoscere
               legittimamente gli incentivi per funzioni tecniche.
               Si tratta quindi di fattispecie, “come riconosciuto dalla stessa ANAC (delibere n. 127 e n. 184 del
               2021), di affidamento senza gara nel cui ambito la proroga di cui al d.lgs. 115/2008, punto 6, comma
               2, lett. b) costituisce una facoltà, avente carattere eccezionale nell’ambito dei contratti per ragioni di
               efficientamento energetico”.

               Alla  luce  di  quanto,  si  legge  infine  la  Sezione  ha  ritenuto  “di  non  discostarsi  dal  consolidato
               orientamento giurisprudenziale in base al quale, nella vigenza dell’art. 113 del d.lgs. 50 del 2016,
               il previo esperimento di una procedura comparativa è stato ritenuto un presupposto necessario per
               il riconoscimento degli incentivi tecnici, nella forma, quantomeno, dello svolgimento di indagini di
               mercato e della comparazione concorrenziale tra più soluzioni negoziali che vincolano il committente
               alla  valutazione  tra  le  diverse  offerte  secondo  canoni  predeterminati,  a  contenuto  più o  meno
               complesso, secondo la diversa tipologia e oggetto del contratto da affidare”.
               La stessa sezione, per completezza, evidenzia che gli incentivi per funzioni tecniche trovano una
               diversa disciplina nel nuovo Codice degli appalti (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,) le cui
               disposizioni acquisteranno efficacia dal 1 luglio 2023.


               L’articolo 45, infatti, non contiene più il riferimento alle gare ma all’affidamento aprendo quindi anche
               a fattispecie come l’affidamento diretto (evidentemente con incentivi per fasi di progettazione ed
               esecuzione visto che non esiste legge di gara), project financing, adesioni a convenzione etc.







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