Page 68 - MediAppalti, Anno XIII - N. 5
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                                  Riconoscimento del debito fuori bilancio
                                                                                 in caso di contratto nullo











               1.     Le questioni


               Al  fine  di  chiarire  meglio  gli  aspetti  pratico/applicativi  scaturenti  dalle  disposizione  in  tema  di
               riconoscimento del debito fuori bilancio, il richiedente osserva che, ove si valorizzi la parte del precetto
               che consente il riconoscimento «nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per
               l’ente», sembrerebbe non esistere alcun impedimento giuridico all’adozione dell’atto di competenza
               dell’organo consiliare a fronte di un contratto affetto da nullità per violazione della disciplina
               civilistica sostanziale, se della sua esecuzione si sia avvantaggiata comunque la pubblica
               amministrazione  in relazione  a  prestazioni  riconducibili «all’espletamento  di  pubbliche
               funzioni e servizi di competenza».


               Qualora,  la  sezione  privilegiasse l’interpretazione  del precetto  in aderenza  alla  sua  formulazione
               letterale,  il procedimento  di  riconoscimento  sembrerebbe  imprescindibilmente  ancorato  al
               presupposto  della (sola) «violazione  degli obblighi  di cui ai commi  1,  2  e  3  dell’art.  191»,  ossia
               dell’assunzione  delle  obbligazioni al  di  fuori  del  corretto  procedimento  contabile  di  spesa,  senza
               potersi conseguentemente  estendere  anche  alle ipotesi  del contratto  affetto  da vizi
               sostanziali di nullità. Sempre considerando “che, in questo caso, l’individuazione della copertura
               finanziaria e la riconduzione dell’obbligazione al sistema di bilancio possa avere efficacia sanante
               anche del vizio di nullità”.



               2.     L’istruttoria


               Nella lunga (e dettagliata) istruttoria (sull’analisi della possibilità del riconoscimento dei debiti fuori
               bilancio).
               Una delle annotazioni, per il collegamento al contratto nullo, espresso nella deliberazione ha riguardato
               la fattispecie della carenza della forma scritta per cui il contratto è inesistente.


               Qualora a questa fattispecie si aggiungesse la corretta e doverosa assunzione dell’impegno di spesa
               “la giurisprudenza legittimità evidenzia che solo un contratto in forma scritta tra l’amministrazione e
               il privato permetterebbe il perfezionamento della fattispecie dell’accollo del debito del terzo ai sensi
               dell’art. 1273 c.c., con il conseguente configurarsi di un rapporto obbligatorio diretto tra amministrazione
               pubblica e privato. Il debitore c.d. accollato sarebbe, infatti, il dipendente o l’amministratore che,
               avendo autorizzato l’effettuazione dei lavori oppure l’ordinazione della prestazione, è esclusiva parte
               del rapporto contrattuale con il privato, originato ope legis a norma dell’art. 191, comma 4 del TUEL, in
               virtù della scissione del rapporto di immedesimazione organica tra agente e pubblica amministrazione
               scaturente dal mancato rispetto delle regole sui procedimenti di spesa (Cass., cit., n. 15303 del 2022,
               punto n. 2.3. e n. 510 del 2021), alla base della speciale disciplina normativa in materia che, come è
               noto, rende l’ente locale estraneo alle obbligazione assunte dal dipendente/amministratore
               (art. 191, comma 4, del TUEL: «Nel caso in cui vi è stata l’acquisizione di beni e servizi
               in violazione dell’obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre,
               ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell’articolo 194,


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