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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Riconoscimento del debito fuori bilancio
in caso di contratto nullo
1. Le questioni
Al fine di chiarire meglio gli aspetti pratico/applicativi scaturenti dalle disposizione in tema di
riconoscimento del debito fuori bilancio, il richiedente osserva che, ove si valorizzi la parte del precetto
che consente il riconoscimento «nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per
l’ente», sembrerebbe non esistere alcun impedimento giuridico all’adozione dell’atto di competenza
dell’organo consiliare a fronte di un contratto affetto da nullità per violazione della disciplina
civilistica sostanziale, se della sua esecuzione si sia avvantaggiata comunque la pubblica
amministrazione in relazione a prestazioni riconducibili «all’espletamento di pubbliche
funzioni e servizi di competenza».
Qualora, la sezione privilegiasse l’interpretazione del precetto in aderenza alla sua formulazione
letterale, il procedimento di riconoscimento sembrerebbe imprescindibilmente ancorato al
presupposto della (sola) «violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 191», ossia
dell’assunzione delle obbligazioni al di fuori del corretto procedimento contabile di spesa, senza
potersi conseguentemente estendere anche alle ipotesi del contratto affetto da vizi
sostanziali di nullità. Sempre considerando “che, in questo caso, l’individuazione della copertura
finanziaria e la riconduzione dell’obbligazione al sistema di bilancio possa avere efficacia sanante
anche del vizio di nullità”.
2. L’istruttoria
Nella lunga (e dettagliata) istruttoria (sull’analisi della possibilità del riconoscimento dei debiti fuori
bilancio).
Una delle annotazioni, per il collegamento al contratto nullo, espresso nella deliberazione ha riguardato
la fattispecie della carenza della forma scritta per cui il contratto è inesistente.
Qualora a questa fattispecie si aggiungesse la corretta e doverosa assunzione dell’impegno di spesa
“la giurisprudenza legittimità evidenzia che solo un contratto in forma scritta tra l’amministrazione e
il privato permetterebbe il perfezionamento della fattispecie dell’accollo del debito del terzo ai sensi
dell’art. 1273 c.c., con il conseguente configurarsi di un rapporto obbligatorio diretto tra amministrazione
pubblica e privato. Il debitore c.d. accollato sarebbe, infatti, il dipendente o l’amministratore che,
avendo autorizzato l’effettuazione dei lavori oppure l’ordinazione della prestazione, è esclusiva parte
del rapporto contrattuale con il privato, originato ope legis a norma dell’art. 191, comma 4 del TUEL, in
virtù della scissione del rapporto di immedesimazione organica tra agente e pubblica amministrazione
scaturente dal mancato rispetto delle regole sui procedimenti di spesa (Cass., cit., n. 15303 del 2022,
punto n. 2.3. e n. 510 del 2021), alla base della speciale disciplina normativa in materia che, come è
noto, rende l’ente locale estraneo alle obbligazione assunte dal dipendente/amministratore
(art. 191, comma 4, del TUEL: «Nel caso in cui vi è stata l’acquisizione di beni e servizi
in violazione dell’obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre,
ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell’articolo 194,
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