Page 63 - MediAppalti, Anno XIII - N. 5
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               Illegittimo prorogare il contratto se non
               espressamente programmato nella legge di gara











               4.     Proroga tecnica e contratto ponte

               Infine,  è  interessante  anche  l’ultima  riflessione  espressa  nella  deliberazione  che,  anch’essa,  può
               essere letta come importante suggerimento al RUP.
               In una situazione di questo tipo caratterizzata dalla necessità di avere la prestazione in prossimità
               di scadenza del contratto che non contiene espressamente la possibilità della proroga il RUP – pur in
               presenza di responsabilità se i ritardi sono a lui imputabili, in realtà, ha lo strumento del contratto
               “ponte” (ovvero un affidamento diretto per il tempo essenziale a stabilire il nuovo aggiudicatario).
               Di per sé, bene rileva la deliberazione, l’utilizzo del contratto “ponte” “non può, comunque, tradursi
               in una violazione di disposizioni di legge”.


               A suggerire, quindi, che invece di usare una “proroga” non prevista negli atti di gara – chiaramente
               inaccettabile e priva  della necessaria  legittimazione (visto che  obbligatoriamente  deve essere
               disciplinata/prevista  nella  legge  di gara)  valutare  l’opportunità  di utilizzare una  “procedura”  che
               fotografi chiaramente la situazione di emergenza ed utilizzi strumenti appositamente apprestati. In
               quest’ultimo caso, in pratica, ovviamente occorrerebbe un impedimento oggettivo non imputabile (se
               non è così evidentemente, si aprono questioni di responsabilità), ma nel caso – stessa situazione –
               dell’utilizzo della proroga (che dovrebbe essere appunto “programmata”) le incongruenze sono due e
               la posizione del soggetto agente è molto più delicata (ed è più ampia la responsabilità).










































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