Page 63 - MediAppalti, Anno XIII - N. 5
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Illegittimo prorogare il contratto se non
espressamente programmato nella legge di gara
4. Proroga tecnica e contratto ponte
Infine, è interessante anche l’ultima riflessione espressa nella deliberazione che, anch’essa, può
essere letta come importante suggerimento al RUP.
In una situazione di questo tipo caratterizzata dalla necessità di avere la prestazione in prossimità
di scadenza del contratto che non contiene espressamente la possibilità della proroga il RUP – pur in
presenza di responsabilità se i ritardi sono a lui imputabili, in realtà, ha lo strumento del contratto
“ponte” (ovvero un affidamento diretto per il tempo essenziale a stabilire il nuovo aggiudicatario).
Di per sé, bene rileva la deliberazione, l’utilizzo del contratto “ponte” “non può, comunque, tradursi
in una violazione di disposizioni di legge”.
A suggerire, quindi, che invece di usare una “proroga” non prevista negli atti di gara – chiaramente
inaccettabile e priva della necessaria legittimazione (visto che obbligatoriamente deve essere
disciplinata/prevista nella legge di gara) valutare l’opportunità di utilizzare una “procedura” che
fotografi chiaramente la situazione di emergenza ed utilizzi strumenti appositamente apprestati. In
quest’ultimo caso, in pratica, ovviamente occorrerebbe un impedimento oggettivo non imputabile (se
non è così evidentemente, si aprono questioni di responsabilità), ma nel caso – stessa situazione –
dell’utilizzo della proroga (che dovrebbe essere appunto “programmata”) le incongruenze sono due e
la posizione del soggetto agente è molto più delicata (ed è più ampia la responsabilità).
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