Page 61 - MediAppalti, Anno XIII - N. 5
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               Illegittimo prorogare il contratto se non
               espressamente programmato nella legge di gara











               Illegittimo prorogare il contratto

               se non espressamente programmato

               nella legge di gara


























               Premessa


               La recente deliberazione della sezione ligure risulta di interesse visto la tematica trattata relativa alla
               proroga (effettuata) di un contratto senza che la stessa risultasse prevista negli atti di gara.
               Nel caso  di specie,  inoltre,  la  funzione  della sezione  viene  in considerazione  per  i compiti di
               approvazione di contratti “ministeriali”. Più nel dettaglio, alla sezione veniva trasmesso un contratto
               (di proroga di prestazioni di ristorazione) per l’approvazione (condizione per i contratti “statali” per
               poter produrre efficacia).




               1.     La vicenda

               Viene  in  considerazione,  per  l’approvazione  della  sezione,  un  contratto  di  proroga  finalizzato  a
               consentire l’espletamento della nuova procedura e, pertanto, l’individuazione del nuovo affidatario.
               Il magistrato  istruttore,  per  completare  l’istruttoria,  richiede un  supplemento  di dati/informazioni
               consistente nella necessità di:


                  a)  indicare in quale documento di gara fosse contenuta l’opzione di proroga;
                  b)  fornire  informazioni il aggiornate  sullo stato  di avanzamento  della procedura  di evidenza
                     pubblica in atto a livello centrale e illustrare le circostanze che avevano impedito di avviare e
                     concludere la nuova procedura di evidenza pubblica prima della scadenza del contratto;
                  c)  specificare  quali  pericoli  e/o  danni  gravi,  con  riferimento  agli  interessi  indicati  dall’art.  32,
                     d.lgs. n. 50/2016, sarebbero conseguiti alla mancata immediata esecuzione del contratto.

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