Page 65 - MediAppalti, Anno XIII - N. 5
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
In caso di rinnovo, nessun incentivo
per funzioni tecniche (nel Codice del 2016)
1. L’istruttoria della Corte
La deliberazione ricorda gli approdi, in materia, anche dell’ANAC e non solo della giurisprudenza
contabile.
In relazione alle indicazioni dell’autorità anticorruzione si rammenta che si è in presenza di un principio
consolidato nella giurisprudenza contabile e amministrativa, “che, pur in una lettura estensiva dell’art.
113 del decreto legislativo n. 50/2016, hanno sempre confermato la necessità dell’esperimento
di una procedura comparativa come presupposto necessario per il riconoscimento degli incentivi
tecnici”.
Per fornire una interpretazione che tenesse conto delle varie esigenze, occorre annotare, le sezioni
hanno ribadito che per “gara” può intendersi anche un riferimento a “forme più ridotte e semplificate,
riferibili quantomeno “allo svolgimento di indagini di mercato e della comparazione concorrenziale
tra più soluzioni negoziali che vincolano il committente alla valutazione tra le diverse offerte secondo
canoni predeterminati, a contenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipologia e oggetto del
contratto da affidare” (Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Sardegna, 15 giugno 2022,
deliberazione n. 96/2022/PAR), per cui va dimostrata l’esistenza di “una procedura sostanzialmente
comparativa, la quale dovrà comunque emergere nella motivazione della determinazione a contrarre,
in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice comunitaria”(Corte dei
conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione 16 novembre 2022, n. 173/PAR,
e , sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione 15 settembre 2020, n. 121/2020/PAR)”.
Ed anche nel caso di proroghe tecniche e affidamenti diretti le Sezioni di controllo non hanno ritenuto
di discostarsi dalla linea interpretativa già tracciata, coerente con un’interpretazione letterale della
norma (Sezione controllo Sardegna n. 96 del 2022; Sezione controllo Sicilia n. 181 del 2022),
nella considerazione del carattere tassativo dell’individuazione delle fattispecie fatta dal legislatore
(nell’articolo 113 del Codice del 2016 che parla di “gara”) non suscettibile di interpretazioni estensive.
2. Il caso del rinnovo con rinegoziazione
Anche nel caso di rinnovo con rinegoziazione (pur espressamente prevista per legge) la soluzione,
evidenzia la sezione, non può essere diversa.
L’impossibilità di riconoscere l’incentivo tecnico, si legge nel deliberato, nel caso di affidamento di
appalti lavori, servizi e forniture con procedure non competitive “trova, pertanto, conferma anche nelle
ipotesi, sia pur legislativamente consentite, di rinegoziazione del contratto con lo stesso contraente
ed in particolare nel contratto di servizio energia nelle ipotesi previste, come nel caso all’esame,
dalla disposizione contenuta al punto 6, comma 2, lett. b),allegato II, del decreto legislativo n.115
del 2008, laddove prevede che: “Qualora nel corso della vigenza di un contratto di servizio energia,
le parti concordino l’esecuzione di nuove ed ulteriori prestazioni ed attività conformi corrispondenti
ai requisiti del presente decreto, la durata del contratto potrà essere prorogata nel rispetto delle
modalità definite nel presente decreto”.
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