Page 65 - MediAppalti, Anno XIII - N. 5
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Osservatorio sulla Corte dei Conti                                                   Mediappalti
               In caso di rinnovo, nessun incentivo
               per funzioni tecniche (nel Codice del 2016)











               1.     L’istruttoria della Corte


               La  deliberazione  ricorda  gli approdi,  in  materia,  anche  dell’ANAC  e  non  solo della  giurisprudenza
               contabile.
               In relazione alle indicazioni dell’autorità anticorruzione si rammenta che si è in presenza di un principio
               consolidato nella giurisprudenza contabile e amministrativa, “che, pur in una lettura estensiva dell’art.
               113 del decreto legislativo n. 50/2016, hanno sempre confermato la necessità dell’esperimento
               di  una  procedura  comparativa  come  presupposto  necessario  per  il riconoscimento  degli incentivi
               tecnici”.


               Per fornire una interpretazione che tenesse conto delle varie esigenze, occorre annotare, le sezioni
               hanno ribadito che per “gara” può intendersi anche un riferimento a “forme più ridotte e semplificate,
               riferibili quantomeno “allo svolgimento di indagini di mercato e della comparazione concorrenziale
               tra più soluzioni negoziali che vincolano il committente alla valutazione tra le diverse offerte secondo
               canoni predeterminati, a contenuto più o meno complesso, secondo la diversa tipologia e oggetto del
               contratto da affidare” (Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Sardegna, 15 giugno 2022,
               deliberazione n. 96/2022/PAR), per cui va dimostrata l’esistenza di “una procedura sostanzialmente
               comparativa, la quale dovrà comunque emergere nella motivazione della determinazione a contrarre,
               in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice comunitaria”(Corte dei
               conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione 16 novembre 2022, n. 173/PAR,
               e , sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione 15 settembre 2020, n. 121/2020/PAR)”.
               Ed anche nel caso di proroghe tecniche e affidamenti diretti le Sezioni di controllo non hanno ritenuto
               di discostarsi dalla linea interpretativa già tracciata, coerente con un’interpretazione letterale della
               norma  (Sezione  controllo Sardegna  n.  96  del 2022;  Sezione controllo Sicilia  n.  181  del 2022),
               nella considerazione del carattere tassativo dell’individuazione delle fattispecie fatta dal legislatore
               (nell’articolo 113 del Codice del 2016 che parla di “gara”) non suscettibile di interpretazioni estensive.




               2.     Il caso del rinnovo con rinegoziazione

               Anche nel caso di rinnovo con rinegoziazione (pur espressamente prevista per legge) la soluzione,
               evidenzia la sezione, non può essere diversa.

               L’impossibilità di riconoscere l’incentivo tecnico, si legge nel deliberato, nel caso di affidamento di
               appalti lavori, servizi e forniture con procedure non competitive “trova, pertanto, conferma anche nelle
               ipotesi, sia pur legislativamente consentite, di rinegoziazione del contratto con lo stesso contraente
               ed in particolare nel contratto di servizio energia nelle ipotesi previste, come nel caso all’esame,
               dalla disposizione contenuta al punto 6, comma 2, lett. b),allegato II, del decreto legislativo n.115
               del 2008, laddove prevede che: “Qualora nel corso della vigenza di un contratto di servizio energia,
               le parti concordino l’esecuzione di nuove ed ulteriori prestazioni ed attività conformi corrispondenti
               ai requisiti del presente decreto, la durata del contratto potrà essere prorogata nel rispetto delle
               modalità definite nel presente decreto”.


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