Page 62 - MediAppalti, Anno XIII - N. 5
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                                   Illegittimo prorogare il contratto se non
                                                          espressamente programmato nella legge di gara











               2.     Il riscontro


               La direzione richiedente l’approvazione del contratto evidenzia che “nel bando di gara non era stata
               prevista la possibilità di far ricorso alla proroga tecnica, poiché era intenzione della stazione appaltante
               avviare tempestivamente una nuova procedura di evidenza pubblica che consentisse di aggiudicare
               il contratto entro il 31 dicembre 2022”.


               Tale situazione non si è verificata, pertanto, per evitare assenza di prestazione si è ritenuto di attivare
               una “proroga tecnica” del pregresso contratto aggiudicato attraverso procedure ordinarie.
               La sezione – che non ha approvato il contratto – evidenzia (e ciò appare utilissimo per il RUP anche
               sotto l’egida del nuovo Codice dei contratti) che la “c.d. proroga tecnica, volta ad assicurare che,
               nelle more dello svolgimento di una gara per il nuovo affidamento di un servizio, l’erogazione dello
               stesso non subisca soluzioni di continuità. Integrando, tuttavia, una deroga ai principi eurounitari
               di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, nonché al principio
               dell’evidenza pubblica”. Come noto, si legge ancora nella deliberazione “il ricorso alla c.d. proroga
               tecnica,  come  pacificamente  chiarito  dalla  giurisprudenza  amministrativa,  costituisce  un’ipotesi
               residuale  e  del tutto eccezionale,  utilizzabile  solo ove non  sia possibile  attivare  gli  ordinari
               e necessari meccanismi concorrenziali (ex multis, Cons. Stato, V, 23 settembre 2019, n. 6326; V, 17
               gennaio 2018, n. 274; III, 3 aprile 2017, n. 1521)”.



               3.     Una previsione derogatoria


               Il collegio precisa che, proprio per il fatto che si è in presenza di una deroga agli ordinari principi
               dell’evidenza pubblica, la stessa non può che essere oggetto di rigorosa interpretazione.
               L’art. 106, c. 11, d.lgs. n. 50/2016 è chiaro nell’ammettere il ricorso all’istituto in discorso soltanto in
               presenza di un’espressa previsione al riguardo nel bando e nei documenti di gara.
               D’altra  parte,  dall’analisi  della  giurisprudenza  amministrativa  e  contabile  (T.A.R.  Lombardia  -
               Milano, sez. IV,17 novembre 2022, n. 2552 e sez. I, 9 dicembre 2020, n. 2450; T.A.R. Campania
               –  Napoli,  sez.  VIII,  10  febbraio  2022,  n.  891;  sez.  V,  18  aprile  2020,  n.  1392  e  23  settembre
               2019,  n.  6326; Corte  dei conti, Sezione  regionale  di controllo per  la Puglia, 28  ottobre  2020  n.
               96/2020/PREV; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 9 giugno 2021, n. 102/2021/PREV),
               nonché delle delibere adottate in materia dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (delibera n. 576 del
               28 luglio 2021), non emerge alcun elemento in senso contrario, essendo pacifico il principio per
               cui la  previsione dell’opzione  di  proroga  nel bando  e nei documenti di  gara costituisce
               requisito di legittimità della proroga stessa.

               La previsione dell’opzione in parola, evidentemente, rappresenta la condizione legittimante per poter
               esperire la proroga (ciò vale sia per il Codice del 2016 sia per quello del 2023).
               Pertanto, “l’assenza di qualsivoglia previsione in tal senso nella documentazione di gara (circostanza,
               peraltro, riconosciuta espressamente anche dalla stessa Amministrazione), non permette di superare
               il vizio di legittimità (…), ponendosi in contrasto con l’art. 106, c. 11, d.lgs. n. 50/2016”.


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