Page 64 - MediAppalti, Anno XIII - N. 5
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Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                                       In caso di rinnovo, nessun incentivo
                                                                per funzioni tecniche (nel Codice del 2016)











               In caso di rinnovo, nessun incentivo per

               funzioni tecniche (nel Codice del 2016)

























               Premessa




               Alla sezione viene posta la questione del rapporto tra incentivi per funzioni tecniche e rinnovo, con
               rinegoziazione, del contratto. Vicenda che riguarda, evidentemente, le norme – sugli incentivi – del
               Codice del 2016.
               Il quesito mira a capire se con intervenuta “rinegoziazione, con rinnovo contrattuale per ulteriori nove
               anni”, (possibile nel caso di specie dalla disposizione contenuta al punto 6, comma 2, lett. b), del
               Allegato II, del D.lgs. n. 115 del 30.05.2008 laddove prevede che: “Qualora nel corso della vigenza
               di un contratto di servizio energia, le parti concordino l’esecuzione di nuove ed ulteriori prestazioni
               ed attività conformi corrispondenti ai requisiti del presente decreto, la durata del contratto potrà
               essere prorogata nel rispetto delle modalità definite nel presente decreto “, e quindi con una deroga
               alla disciplina generale che impone le procedure ad evidenza pubblica, sia ammissibile riconoscere
               gli incentivi per funzioni tecniche.

               Il dubbio, come si riconosce nel quesito, nasce dal fatto che “gli orientamenti interpretativi della
               Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sono concordi nel ritenere, alla luce del tenore
               letterale dell’art. 113, comma 2, del D.lgs. n. 50 del 2016, che l’erogazione degli incentivi tecnici
               risulta legittima se, a monte, vi sia stato l’espletamento di una “gara” o comunque l’esperimento
               di una procedura comparativa nella forma, quantomeno, dello svolgimento di indagini di mercato
               della comparazione concorrenziale tra  più soluzioni  negoziali, mentre,  invece,  non  sono  ritenute
               idonee le procedure non comparative come, per esempio l’affidamento di lavori in amministrazione
               diretta,  lavori di somma  urgenza,  le proroghe  tecniche  (cfr.  Deliberazioni n.  150/2021/PAR della
               Sezione regionale di controllo della Puglia e Sezione di controllo della Regione Sicilia n. 18/2022 dl
               03.11.2022)”.


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