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Mediappalti Il Punto
rigorosa motivazione delle ragioni Eccezione: il nelle quali la stazione appaltante
che l’hanno a ciò indotta (nel caso precedente non operi alcuna limitazione in
in cui decida per l’affidamento esecutore ordine al numero di operatori
mediante le procedure di cui all’art. economici tra i quali effettuare la
36, comma 2, d.lgs. 18 aprile può essere selezione.» (cfr. Cons. Stato, sez.
2016, n. 50) (1), con l’ulteriore destinatario del V 24 maggio 2021, n. 3999).
precisazione della necessità di nuovo medesimo
far riferimento nella motivazione, affidamento Il caso sottoposto al Consiglio di
in particolare, al numero o dell’invito Stato appena citato si riferiva ad
eventualmente circoscritto e non alla medesima un affidamento avvenuto tramite
adeguato di operatori presenti una richiesta di offerta (RDO)
sul mercato, al particolare e procedura solo su Mepa, secondo il ricorrente
difficilmente replicabile grado se non esistono in primo grado (divenuto poi
di soddisfazione maturato a alternative sul appellante a seguito del rigetto
conclusione del precedente mercato e in del ricorso da parte del TAR) la
rapporto contrattuale ovvero al caso di accurata Stazione Appaltante avrebbe
peculiare oggetto e alle specifiche esecuzione violato il principio di rotazione
caratteristiche del mercato di avendo disposto l’affidamento in
riferimento.» (TAR Toscana, sez. precedente favore del precedente esecutore.
I, 31 gennaio 2023 n. 98).
Ebbene, secondo il TAR prima
Alla luce di quanto previsto dall’articolo 49 e il Consiglio di Stato poi, «È ormai consolidato
deve ritenersi che una motivazione come quella l’orientamento che limita l’applicazione del principio
riportata nella sentenza del TAR Toscana potrebbe di rotazione degli inviti o degli affidamenti alle
essere ritenuta sufficiente al reinvito dell’esecutore procedure negoziate (di recente in tal senso Sez.
uscente solo nel caso in cui, senza quest’ultimo, V, 13 ottobre 2020, n. 6168). L’art. 36, comma
non fosse possibile raggiungere nemmeno il 2, del Codice dei contratti pubblici, prevede,
numero minimo di operatori economici di cui è infatti, che le stazioni appaltanti hanno sempre
richiesto l’invito per la procedura negoziata senza la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie.
bando (5 o 10 per lavori e 5 per servizi e forniture). Ciò indica che la norma che impone l’applicazione
del principio di rotazione prefigura una chiara
La norma infatti descrive il caso di affidamento (o contrapposizione tra procedure ordinarie aperte e
reinvito) al precedente esecutore esclusivamente procedure negoziate (disciplinate dall’art. 36 cit.);
«In casi motivati con riferimento alla struttura in queste ultime, il principio di rotazione funge
del mercato e alla effettiva assenza di da contrappeso rispetto alla facoltà attribuita
alternative, nonché di accurata esecuzione del all’amministrazione appaltante di individuare
precedente contratto». gli operatori economici con i quali contrattare.
Pertanto, come emerge anche dalle linee-guida
Inoltre, per quanto riguarda le procedure dell’ANAC (n. 4 del 26 ottobre 2016, aggiornate
negoziate, il principio di rotazione non si applica con delibera 1° marzo 2018, n. 206), quando
quando l’indagine di mercato sia effettuata senza l’amministrazione procede attraverso un avviso
porre limiti al numero di operatori da invitare. pubblico aperto a tutti gli operatori economici, non
deve applicarsi il principio di rotazione, perché si è
Tale eccezione si giustifica in quanto in tale ipotesi fuori dalle procedure negoziate.».
non ricorre la ratio che giustifica il principio
di rotazione e cioè che, qualora la Stazione Da quanto desumibile dalla pronuncia in esame,
Appaltante decida di porre uno sbarramento nel caso di specie, la procedura di gara non era
(numerico) alla possibilità di presentare un’offerta, riconducibile a una procedura negoziata ristretta.
allora tale limitazione deve essere giustificata da Il procedimento di gara si è infatti svolto sulla
una rotazione dei soggetti che sono ammessi a piattaforma Mepa, mediante richiesta di offerta
prendere parte alla procedura. rivolta a tutti gli operatori iscritti al portale
Sul punto è stato infatti recentemente affermato telematico. Ciò ha delineato un meccanismo
che «Il principio di rotazione delle imprese di apertura alla partecipazione degli operatori
partecipanti ad una gara non è applicabile laddove economici del settore interessato, che esclude
il nuovo affidamento avvenga tramite procedure qualsiasi intervento dell’amministrazione
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