Page 7 - MediAppalti, Anno XIII - N. 4
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               Cause di esclusione nel nuovo Codice appalti




               di Francesca Scura
                                                                                           EVIDENZA
                                                                                             IN

















                   Premesse                                        1. Cause di esclusione automatica

               La  disciplina  delle  cause  di  esclusione  dalle  gare   L’art.  94  del  nuovo  Codice,  rubricato  “Cause  di
               pubbliche contenuta  nel nuovo Codice (d.lgs. 31   esclusione  automatica”,  disciplina le cause  di
               marzo 2023, n. 36 - G.U.R.I. 31 marzo 2023, n.   esclusione  tali  da  comportare  l’esclusione  diretta
               77),  pur  ponendosi  in  sostanziale  continuità  con   del concorrente  dalla  gara,  mentre  le  cause  di
               la normativa vigente (d.lgs. n. 50/2016), presenta   esclusione non automatica (elencate al successivo
               alcuni elementi di novità.                      art.  95)  sono  soggette  a  valutazione  da  parte
                                                               della stazione appaltante  e  a  contraddittorio con
               Tra  questi  il  riordino  della  disciplina  in  separati   l’operatore economico.
               articoli,  con  indubbi vantaggi  in  termini  di   L’art.  94  corrisponde,  nei  contenuti,  all’art.  80,
               semplificazione  e  interpretazione  della  normativa   comma  1  del vecchio  Codice, ma  riprende  la
               a  beneficio  di  operatori  economici  e  stazioni   definizione  di  causa  di  esclusione  “automatica”
               appaltanti.                                     invalsa nella giurisprudenza della CGUE,  adottata
                                                                                                 2
                                                               in riferimento a tutti quei casi in cui il divieto di
               La  disciplina  viene,  difatti,  suddivisa  in  cinque   partecipazione e/o l’esclusione dalla procedura di
               distinte disposizioni (artt. 94-98), regolanti le cause   gara operano ex lege, ossia derivano direttamente
               di esclusione automatica,  le cause  di esclusione   da  una  fonte  normativa.  Come  riportato  nella
               non  automatica,  la  procedura  dell’esclusione,  le   Relazione  allo  schema  di  decreto  legislativo  del
               cause di esclusione di partecipanti a RTI e, infine,   nuovo  Codice,  in presenza  di una  delle cause  di
               l’illecito professionale.                       esclusione  in  oggetto  “non  v’è  spazio  per  alcun
                                                               margine  valutativo  della stazione appaltante”
               Nel senso della semplificazione è intervenuto, da   e  i soggetti  che  ne  sono  coinvolti sono  “soggetti
               ultimo, anche lo schema di bando - tipo predisposto   destinatari  di provvedimenti  preclusivi idonei
               dall’ANAC al fine di evitare errori in fase di prima   a  determinare,  per  contagio,  l’esclusione
               applicazione del nuovo Codice .                 dell’operatore economico”.
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               1. Il nuovo Codice affida all’ANAC il compito di supportare le stazioni appaltanti attraverso l’adozione di
               bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri atti amministrativi generali: l’art. 83, comma 3, prevede
               che i bandi di gara siano redatti in conformità ai bandi tipo predisposti dall’Autorità e che eventuali deroghe
               vengano espressamente motivate dalle stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre. Per lo schema di
               bando tipo per contratti nei settori ordinari sopra soglia si veda https://www.anticorruzione.it/-/schema-
               di-bando-tipo-n.-1/2023-procedura-aperta-per-l-affidamento-di-contratti-pubblici-di-servizi-e-forniture-
               nei-settori-ordinari-sopra-le-soglie-europee-con-il-criterio-dell-offerta-economicamente-più-vantaggiosa-
               sulla-base-del-miglior-rapporto-qu
               2. V. CGUE, causa C-210/20, 3 giugno 2021.

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