Page 74 - MediAppalti, Anno XIII - N. 3
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               Peraltro,  allorché  si  utilizzino  criteri  tabellari  on/
               off  (si/no)  questi  non  sono  neppure  riconducibili
               alla  discrezionalità tecnica  e  non  necessitano
               di  una  ulteriore  motivazione,  perché  accordati
               a  caratteristiche  obiettivamente  rilevabili:  non
               risulta,  pertanto,  necessario  che  il  punteggio
               attribuito  debba  essere  idoneamente  giustificate
               anche  con  una  motivazione  adeguata  per
               assicurare la trasparenza dei punteggi: sul criterio
               di  valutazione  on/off  la  condivisa  giurisprudenza
               ha  statuito  che  il  sistema  di  valutazione  on/
               off  non  è  di  per  sé  incompatibile  con  il  criterio
               di  aggiudicazione  dell’offerta  economicamente
               più  vantaggiosa.  Ai  sensi  dell’art.  95,  d.  lgs.
               n.  50/2016,  infatti,  è  necessario  assicurare,
               attraverso i criteri valutativi, la valorizzazione delle
               offerte  tecniche  e  un  confronto  concorrenziale
               tra   i   partecipanti,   rientrando   nell’ampia
               discrezionalità della  stazione  appaltante  la  loro
               concreta individuazione e ponderazione, chiarendo
               inoltre  che  la  preminenza  valutativa  accordata  a
               fattori  oggettivamente  riscontrabili  sulla  scorta
               di  analisi  tabellare,  scevri  quindi  da  giudizi
               discrezionali,  risponde  ad  un’avvertita  istanza  di
               arginamento e compressione della discrezionalità
               dell’Amministrazione  appaltante  in  armonia  con
               i principi  di trasparenza  e  non  discriminazione
               enunciati  all’art.  30,  comma  1,  d.lgs.  18  aprile
               2016,  n.  50,  che  li  eleva  a  canoni  basilari
               dell’affidamento  di  appalti  e  concessioni.  Anche
               l’aver conferito peso preponderante ai fattori on/
               off rispetto a quelli descrittivo discrezionali rimonta
               ad  una  scelta  discrezionale  dell’Amministrazione,
               insindacabile  dal  Giudice  amministrativo  fatte
               salve le ipotesi di emersione di macroscopici vizi
               logici, irragionevolezza o travisamento.”




























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