Page 74 - MediAppalti, Anno XIII - N. 3
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Mediappalti
Peraltro, allorché si utilizzino criteri tabellari on/
off (si/no) questi non sono neppure riconducibili
alla discrezionalità tecnica e non necessitano
di una ulteriore motivazione, perché accordati
a caratteristiche obiettivamente rilevabili: non
risulta, pertanto, necessario che il punteggio
attribuito debba essere idoneamente giustificate
anche con una motivazione adeguata per
assicurare la trasparenza dei punteggi: sul criterio
di valutazione on/off la condivisa giurisprudenza
ha statuito che il sistema di valutazione on/
off non è di per sé incompatibile con il criterio
di aggiudicazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa. Ai sensi dell’art. 95, d. lgs.
n. 50/2016, infatti, è necessario assicurare,
attraverso i criteri valutativi, la valorizzazione delle
offerte tecniche e un confronto concorrenziale
tra i partecipanti, rientrando nell’ampia
discrezionalità della stazione appaltante la loro
concreta individuazione e ponderazione, chiarendo
inoltre che la preminenza valutativa accordata a
fattori oggettivamente riscontrabili sulla scorta
di analisi tabellare, scevri quindi da giudizi
discrezionali, risponde ad un’avvertita istanza di
arginamento e compressione della discrezionalità
dell’Amministrazione appaltante in armonia con
i principi di trasparenza e non discriminazione
enunciati all’art. 30, comma 1, d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50, che li eleva a canoni basilari
dell’affidamento di appalti e concessioni. Anche
l’aver conferito peso preponderante ai fattori on/
off rispetto a quelli descrittivo discrezionali rimonta
ad una scelta discrezionale dell’Amministrazione,
insindacabile dal Giudice amministrativo fatte
salve le ipotesi di emersione di macroscopici vizi
logici, irragionevolezza o travisamento.”
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