Page 73 - MediAppalti, Anno XIII - N. 3
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In Pillole                                                                           Mediappalti






               che  possono  essere  anche  eventualmente  anche   La valutazione discrezionale dell’amministrazione,
               diverse  da  quelle  indicate  dalla  norma  primaria   non può essere messa in discussione dal giudice
               –  come  peraltro  attestato  anche  dall’evoluzione   amministrativo, il quale è chiamato a ripercorrere il
               normativa  cui  si  è  sopra  fatto  cenno,  poiché   ragionamento seguito dall’Amministrazione al fine
               qualunque sia la modalità di scelta, va comunque   di verificare in modo puntuale, anche in riferimento
               salvaguardato il principio vincolante di cui all’art.   alla  regola  tecnica  adottata,  la  ragionevolezza,
               77 comma 1 del d.Lgs. 50/2016.”                 la logicità, la coerenza  dell’iter logico seguito
                                                               dall’amministrazione, senza però potervi sostituire
               Un’estrinsecazione  di  quanto  innanzi  detto,  è   una valutazione propria.
               nell’espressione  della discrezionalità tecnico-
               valutativa  di cui  l’amministrazione  è  titolare.   Ecco quindi in tal senso la sentenza n. 105/2023
               Interessante  dunque  in  tal  senso,  il  Consiglio  di   del  Tribunale  Regionale  Giustizia Amministrativa
               Stato,  Sez.  V,  14  aprile  2023,  n.  3811,  il  quale   Trentino Alto Adige Bolzano, ove si legge che:
               precisa che:
                                                               “Le  scelte  valutative  fatte  dalla  Commissione
               “La valutazione di anomalia dell’offerta costituisce   giudicatrice  in ordine  alla qualità dei materiali in
               espressione  della  discrezionalità  tecnica,  di  cui   linea generale  sono sottratte alla sindacabilità
               l’amministrazione  è  titolare  per  il conseguimento   del  giudice  amministrativo,  salvo  che  le  stesse
               e  la  cura  dell’interesse  pubblico  ad  essa  affidato   risultino  affette  da  illogicità  manifesta,  erroneità
               dalla  legge,  e,  come  tale,  sfugge  al  sindacato  di   dei presupposti di fatto, incoerenza della procedura
               legittimità  del  giudice  amministrativo,  salvo  che   di valutativa e dei relativi esiti, non plausibilità dei
               non  sia  manifestamente  inficiata  da  illogicità,   criteri valutativi e della loro applicabilità. Ed invero,
               arbitrarietà,   irragionevolezza,   irrazionalità   dinanzi  ad  una  valutazione  tecnica  complessa,
               o  travisamento  dei  fatti;  in  altri  termini,  il   come lo è sicuramente la valutazione di qualità di
               sindacato  del  giudice  amministrativo  sulle  dispositivi  medicinali,  il  giudice  amministrativo  è
               valutazioni  operate  dalla  stazione  appaltante   chiamato  a  ripercorrere  il ragionamento  seguito
               in  ordine  al  giudizio  di  anomalia  dell’offerta  non   dall’Amministrazione al fine di verificare in modo
               può  estendersi  oltre  l’apprezzamento  della  loro   puntuale, anche in riferimento alla regola tecnica
               intrinseca  logicità  e  ragionevolezza,  nonché   adottata, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza
               della  congruità  della  relativa  istruttoria,  essendo   dell’iter logico seguito dalla medesima, senza però
               preclusa all’organo giurisdizionale la possibilità di   potervi sostituire un sistema valutativo differente
               svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti   da  lui  stesso  individuato:  infatti,  il  sindacato  del
               tecnici) un’autonoma verifica circa la sussistenza,   giudice amministrativo sull’esercizio dell’attività
               o  meno,  dell’anomalia,  trattandosi  di  questione   valutativa della Commissione giudicatrice non può
               riservata  all’esclusiva  discrezionalità  tecnica  sostituirsi a quello dell’Amministrazione, in quanto
               dell’amministrazione  (cfr.,  fra  le  tante,  Cons.   la  valutazione  delle  offerte  nonché  l’attribuzione
               Stato, V, 28 marzo 2022, n. 2269; 17 marzo 2022,   dei punteggi da parte della Commissione rientrano
               n. 1946; 9 febbraio 2022, n. 939; 3 febbraio 2022,   nell’ampia  discrezionalità tecnica  riconosciuta  a
               n. 764).                                        tale  organo.  Ne  consegue  che,  per  sovvertire  il
               Pacificamente,  nel  giudizio  di  anomalia  non  è   giudizio  tecnico  della  Commissione  giudicatrice,
               ammessa la comparazione con altre gare.         non è sufficiente rilevare la mera non condivisibilità
               Ed invero, la valutazione di congruità delle offerte   di detta valutazione, ma è necessario dimostrare
               deve  tenere  conto delle caratteristiche previste   la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità
               dalla lex specialis della singola procedura cui essa   di tale giudizio tecnico.
               si  riferisce,  essendo  per  definizione  impossibile   Dal  momento  che  la  valutazione  delle  offerte
               un  confronto  con  offerte  presentate  in  altre  e   nonché  l’attribuzione  dei  punteggi  da  parte
               differenti gare, connotate anch’esse dalle proprie   della   Commissione   giudicatrice   rientra
               caratteristiche e peculiarità. “Il raffronto fra offerte   nell’ampia  discrezionalità tecnica  riconosciuta
               differenti non è indicativo al fine di dimostrare la   all’Amministrazione,  esula  dunque  dal  potere  di
               congruità di una di esse” (cfr. Cons. Stato, V, 28   sindacato giurisdizionale la richiesta di ripercorrere
               giugno 2021, n. 4868; 19 ottobre 2020, n. 6307;   interamente   una   fase   di   gara   mediante
               28 gennaio 2019, n. 690).”                      un’attività  sostituiva  di  quella  già  effettuata
                                                               dall’Amministrazione.

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