Page 73 - MediAppalti, Anno XIII - N. 3
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In Pillole Mediappalti
che possono essere anche eventualmente anche La valutazione discrezionale dell’amministrazione,
diverse da quelle indicate dalla norma primaria non può essere messa in discussione dal giudice
– come peraltro attestato anche dall’evoluzione amministrativo, il quale è chiamato a ripercorrere il
normativa cui si è sopra fatto cenno, poiché ragionamento seguito dall’Amministrazione al fine
qualunque sia la modalità di scelta, va comunque di verificare in modo puntuale, anche in riferimento
salvaguardato il principio vincolante di cui all’art. alla regola tecnica adottata, la ragionevolezza,
77 comma 1 del d.Lgs. 50/2016.” la logicità, la coerenza dell’iter logico seguito
dall’amministrazione, senza però potervi sostituire
Un’estrinsecazione di quanto innanzi detto, è una valutazione propria.
nell’espressione della discrezionalità tecnico-
valutativa di cui l’amministrazione è titolare. Ecco quindi in tal senso la sentenza n. 105/2023
Interessante dunque in tal senso, il Consiglio di del Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa
Stato, Sez. V, 14 aprile 2023, n. 3811, il quale Trentino Alto Adige Bolzano, ove si legge che:
precisa che:
“Le scelte valutative fatte dalla Commissione
“La valutazione di anomalia dell’offerta costituisce giudicatrice in ordine alla qualità dei materiali in
espressione della discrezionalità tecnica, di cui linea generale sono sottratte alla sindacabilità
l’amministrazione è titolare per il conseguimento del giudice amministrativo, salvo che le stesse
e la cura dell’interesse pubblico ad essa affidato risultino affette da illogicità manifesta, erroneità
dalla legge, e, come tale, sfugge al sindacato di dei presupposti di fatto, incoerenza della procedura
legittimità del giudice amministrativo, salvo che di valutativa e dei relativi esiti, non plausibilità dei
non sia manifestamente inficiata da illogicità, criteri valutativi e della loro applicabilità. Ed invero,
arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità dinanzi ad una valutazione tecnica complessa,
o travisamento dei fatti; in altri termini, il come lo è sicuramente la valutazione di qualità di
sindacato del giudice amministrativo sulle dispositivi medicinali, il giudice amministrativo è
valutazioni operate dalla stazione appaltante chiamato a ripercorrere il ragionamento seguito
in ordine al giudizio di anomalia dell’offerta non dall’Amministrazione al fine di verificare in modo
può estendersi oltre l’apprezzamento della loro puntuale, anche in riferimento alla regola tecnica
intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché adottata, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza
della congruità della relativa istruttoria, essendo dell’iter logico seguito dalla medesima, senza però
preclusa all’organo giurisdizionale la possibilità di potervi sostituire un sistema valutativo differente
svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti da lui stesso individuato: infatti, il sindacato del
tecnici) un’autonoma verifica circa la sussistenza, giudice amministrativo sull’esercizio dell’attività
o meno, dell’anomalia, trattandosi di questione valutativa della Commissione giudicatrice non può
riservata all’esclusiva discrezionalità tecnica sostituirsi a quello dell’Amministrazione, in quanto
dell’amministrazione (cfr., fra le tante, Cons. la valutazione delle offerte nonché l’attribuzione
Stato, V, 28 marzo 2022, n. 2269; 17 marzo 2022, dei punteggi da parte della Commissione rientrano
n. 1946; 9 febbraio 2022, n. 939; 3 febbraio 2022, nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a
n. 764). tale organo. Ne consegue che, per sovvertire il
Pacificamente, nel giudizio di anomalia non è giudizio tecnico della Commissione giudicatrice,
ammessa la comparazione con altre gare. non è sufficiente rilevare la mera non condivisibilità
Ed invero, la valutazione di congruità delle offerte di detta valutazione, ma è necessario dimostrare
deve tenere conto delle caratteristiche previste la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità
dalla lex specialis della singola procedura cui essa di tale giudizio tecnico.
si riferisce, essendo per definizione impossibile Dal momento che la valutazione delle offerte
un confronto con offerte presentate in altre e nonché l’attribuzione dei punteggi da parte
differenti gare, connotate anch’esse dalle proprie della Commissione giudicatrice rientra
caratteristiche e peculiarità. “Il raffronto fra offerte nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta
differenti non è indicativo al fine di dimostrare la all’Amministrazione, esula dunque dal potere di
congruità di una di esse” (cfr. Cons. Stato, V, 28 sindacato giurisdizionale la richiesta di ripercorrere
giugno 2021, n. 4868; 19 ottobre 2020, n. 6307; interamente una fase di gara mediante
28 gennaio 2019, n. 690).” un’attività sostituiva di quella già effettuata
dall’Amministrazione.
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