Page 72 - MediAppalti, Anno XIII - N. 3
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               interpretato in modo costante dalla giurisprudenza   Sulla  stessa  lunghezza  d’onda,  anche  il Tar
               nel senso che la competenza  ed  esperienza     Campania  Napoli,  il  quale  con  la  sentenza  n.
               richieste ai commissari deve essere riferita ad aree   2430/2023,   disquisendo   della   competenza
               tematiche  omogenee  e  non  anche  alle  singole  e   professionale  dei  commissari  nominati,  tanto
               specifiche attività oggetto dell’appalto (Cons. St.,   rileva:
               Sez. V, 11/9/2019 n. 6135;  Cons. St., Sez. V, 18
               luglio 2019, n. 5058; Cons. St., Sez. V, 1 ottobre   “…  Rilevato  che  l’art.  77  comma  1  del  decreto
               2018  n.  5603;  id.,  Sez.  IV,  20  aprile  2016,  n.   legislativo  50/2016,  applicabile  ratione  temporis
               1556; id., Sez. V, 18 giugno 2018, n. 3721; Sez.   (ma anche l’art. 93 del codice dei contratti pubblici
               V, 15 gennaio 2018, n. 181; Sez. V, 11 dicembre   di  cui  al  più  recente  decreto  legislativo  36/2023
               2017, n. 5830).                                 che ha solo abrogato il sistema di individuazione,
                                                               basato secondo la disciplina attuale sugli albi gestiti
               Non è richiesta, cioè, una perfetta corrispondenza   dall’ANAC),  stabilisce  un  principio  di  competenza
               tra la competenza dei membri della commissione,   professionale  volto  a  garantire  l’adeguatezza  e
               anche  cumulativamente  considerata,  ed  i  diversi   quindi  efficacia  della  scelta  tecnico-discrezionale,
               ambiti materiali  che  concorrono  alla  integrazione   imponendo  alla  stazione  appaltante  l’obbligo  di
               del  complessivo  oggetto  del  contratto  (cfr.,  da   ricorrere ad esperti, quando viene indicato per la
               ultimo,  Cons. St., Sez. V, 28/10/2021, n. 7235;    selezione  il  criterio  dell’offerta  economicamente
               Cons.  St.,  Sez.  III,  28  giugno  2019,  n.  4458;   più vantaggiosa;
               Cons. St., Sez. III, 24 aprile 2019, n. 2638), come   Considerato che:
               viceversa mostra di ritenere la società ricorrente,   - la commissione giudicatrice è infatti un organo
               che pretende che i commissari di gara (… omissis …)   straordinario,   temporaneo   e   con   funzioni
               siano esperti nello specifico settore della nutrizione,   “consultive”  svolte  a  favore  della  stazione
               dell’alimentazione e  nei  prodotti alimentari  e   appaltante,  nominato  appositamente  per  la
               relativi  processi  di  produzione,  competenze  che   specifica procedura in questione e che, in coerenza
               sarebbero radicalmente da escludersi sulla scorta   con  il  criterio  di  selezione  che  valorizza  i  profili
               dei curricula prodotti in atti.                 tecnici dell’offerta, e non solo quelli economici, si
                                                               giustifica  proprio  per  la  sua  competenza  tecnica,
               (Omissis)  Quanto  alle valutazioni tecniche  della   ovvero  in  ragione  della  professionalità  tecnica  e
               commissione di gara, è noto che il sindacato del   scientifica  che  i  suoi  membri  vantano  rispetto  al
               giudice amministrativo sull’esercizio dell’attività   settore oggetto dell’appalto;
               valutativa  di  tale  organo  non  può  sostituirsi  a   -  esigenze  di  efficienza  organizzativa  possono
               quello della pubblica amministrazione, in quanto la   al  limite  giustificare  una  lettura  non  formalistica
               valutazione delle offerte nonché l’attribuzione dei   dell’art. 77, nel senso che la presenza di “esperti”
               punteggi da parte della Commissione giudicatrice   (su cui, cfr. in generale, T.A.R. Campania, Napoli,
               rientra  nell’ampia   discrezionalità  tecnica  sez.  III,  30  maggio  2022,  n.  3687),  può  anche
               riconosciuta a tale organo (Cons. St., Sez. III, 2   riguardare non la totalità dei membri, ma la sola
               settembre  2019,  n.  6058;  altresì,  IV,  15  marzo   maggioranza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3721/2018);
               2022,  n.  1797;  V,  3  giugno  2021,  n.  4224;  III,   o  può  essere  desunta,  non  dal  titolo  di  studio,
               28  settembre  2020,  n.  5634;  TAR  Lombardia,   ma  anche  da  attività  professionali  o  incarichi
               Mi.,  IV,  3  novembre  2022,  n.  2438;  27  maggio   espletati comunque in precedenza dal componente
               2022, n. 1227; 23 febbraio 2022, n. 452; T.A.R.   e  ovviamente  documentati  dal  curriculum  (Cons.
               Valle  d’Aosta,  I,  20  dicembre  2021,  n.  73;  TAR   Stato, Sez. III, 8700/2019);
               Lombardia, Milano, II, 14 giugno 2021, n. 1445; 9   -  tuttavia,  modalità  che  rispondono  all’efficienza
               aprile 2021, n. 915).                           dell’attività  amministrativa  non  possono  aggirare
                                                               il  principio  di  competenza,  in  cui  si  riassume  la
               Come  da  consolidato  indirizzo  giurisprudenziale,   necessità  che  vi  siano  “esperti”,  che  garantisce
               infatti, per sconfessare il giudizio della Commissione   l’efficacia  dell’attività  di  valutazione  dell’offerta
               giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera   tecnico-economica  presentata  dagli  operatori
               non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare   economici, …
               la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità   (omissis)  … Il principio della competenza
               del giudizio tecnico compiuto (T.A.R. Milano, sez.   professionale va distinto pertanto dalle modalità di
               IV, 27/02/2023, n.494).                         individuazione dei componenti della commissione,

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