Page 70 - MediAppalti, Anno XIII - N. 3
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Mediappalti In Pillole
La commissione giudicatrice e i recenti
approdi. Tra discrezionalità e nuovo
assetto normativo; il perimetro operativo
e le sue regole
IN
PIL
LOLE
Il nuovo d.lgs. 36/2023 già pone spunti interessanti sotto soglia, chiarisce inequivocabilmente che:
su tematiche concrete che dubbi e perplessità “Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui
avevano ingenerato in passato, nell’agire pratico alla presente Parte con il criterio dell’offerta
degli operatori del settore; una tra tutte legata alla economicamente più vantaggiosa, alla
Commissione giudicatrice, alla sua composizione commissione giudicatrice può partecipare il
e alle attività valutative da essa espletate. Resta RUP, anche in qualità di presidente”.
inteso che la convivenza più o meno forzata tra
l’attuale normativa (in particolare con gli art. L’art. 93 (cioè in piena Parte V del Libro II) a
77 e ss. del d.lgs. 50/2016) e il nuovo assetto proposito della Commissione giudicatrice, si
normativo di cui al decreto n. 36, già delinea legge che:
differenze importanti tra il prima e il dopo e con
ragionevole certezza ci consente di affermare che “Ai fini della selezione della migliore offerta nelle
possono ritenersi (col nuovo impalcato normativo), procedure di aggiudicazione di contratti di appalti
superati, molteplici dubbi operativi palesati nel con il criterio dell’offerta economicamente più
tempo dagli operatori del settore. vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per
Vediamo l’attuale scenario. la presentazione delle offerte, è nominata una
commissione giudicatrice, che, su richiesta del
L’art. 51, collocato come da sistematica, in RUP, svolge anche attività di supporto per la
seno al libro II – Parte I dedicata ai contratti verifica dell’anomalia.
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