Page 16 - MediAppalti, Anno XIII - N. 3
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Mediappalti                                                                         Sotto la lente






                  2. Il principio del risultato                commesse pubbliche di qualità, al miglior prezzo
                                                               possibile  -  stante  la  qualità  attesa  -  e  nel  minor
               Come  sopra  accennato, il  primo articolo del   tempo  possibile.  Tale  risultato  –  che  riguarda
               D.  Lgs.  n.  36/2023  è  dedicato  ad  un  principio   espressamente  sia  la  fase  della  gara  che  quella
               fondamentale, che permea di sé l’intero impianto   della successiva esecuzione – è prioritario rispetto
               normativo e che esprime lo spirito “goals oriented”,   a  tutti  gli  altri  principi,  fatto  salvo  ovviamente  il
               cioè  “orientato  all’obiettivo”,  che  caratterizza  il   necessario rispetto del principio (rectius obbligo) di
               nuovo Codice: si tratta del principio del risultato.   legalità e dei principi di trasparenza e concorrenza
               Da un lato, esso richiama i principi fondamentali   che, tuttavia, sono funzionali a quello del risultato.
               su  cui  si  deve  fondare  l’azione  amministrativa,
               ovvero  l’efficacia,  l’efficienza  e  l’economicità,   Ciò  significa  anche  che  ciò  che  conta  non  è
               ben noti a tutti gli operatori del settore pubblico   (soltanto) l’espletamento di una gara ineccepibile
               in  quanto  espressione del  buon  andamento della   e  rispettosa  delle tempistiche  imposte  ma  anche
               pubblica  amministrazione  sancito  dall’art.  97   – e soprattutto – l’individuazione di un contraente
               della Costituzione, come  peraltro espressamente   in grado di eseguire la commessa a regola d’arte e
               precisato al comma 3 della disposizione in esame.   nei tempi stabiliti.
               Dall’altro però, tale principio è declinato in modo
               da porre il raggiungimento del risultato come fine   Come  detto,  poi, i principi di concorrenza  e  di
               fondamentale  al  quale  gli  altri  principi  diventano   trasparenza  non  sono  più da  intendersi  come
               funzionali.                                     fini  a  loro  stessi  ma  strumentali  rispetto  al
                                                               raggiungimento del risultato. La trasparenza infatti
               L’art.  1  infatti  così  recita  testualmente:  <<1.Le   è  funzionale  alla  massima  semplicità  e  celerità
               stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono   nella corretta applicazione delle regole del Codice
               il  risultato  dell’affidamento  del  contratto  e  della   e  ne  assicura  la  piena  verificabilità,  intesa  come
               sua  esecuzione  con  la  massima  tempestività  e  il   responsabilità dinanzi alla collettività per i risultati
               migliore  rapporto  possibile  tra  qualità  e  prezzo,   conseguiti (la c.d. accountability).
               nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e
               concorrenza.                                    La   concorrenza   invece   è   funzionale   al
               2.  La  concorrenza  tra  gli  operatori  economici   conseguimento  del miglior risultato possibile
               è  funzionale  a  conseguire  il  miglior  risultato   nell’affidare  ed  eseguire  i  contratti,  cioè  nello
               possibile  nell’affidare  ed  eseguire  i  contratti.  La   scegliere  il contraente  migliore,  che  garantisca
               trasparenza è funzionale alla massima semplicità e   l’esecuzione  delle prestazioni  richieste  con  il
               celerità nella corretta applicazione delle regole del   miglior  rapporto  qualità/prezzo  possibile  e  nel
               presente decreto, di seguito denominato «codice»   minor  tempo,  in una  parola,  nel conseguire  un
               e ne assicura la piena verificabilità.          risultato “virtuoso”, che soddisfi gli interessi della
               3. Il principio del risultato costituisce attuazione,   collettività e contribuisca al raggiungimento degli
               nel  settore  dei contratti  pubblici, del  principio   obiettivi dell’Unione europea.
               del buon andamento  e dei correlati principi
               di  efficienza,  efficacia  ed  economicità.  Esso  è   A differenza di quanto accadeva nel vecchio Codice,
               perseguito  nell’interesse  della  comunità  e  per  il   nel quale la concorrenza tra gli operatori economici
               raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea.  e la correlata massima apertura al mercato appariva
               4.  Il  principio  del  risultato  costituisce  criterio   come  un  principio  fondamentale  in  sé  e  per  sé,
               prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e   quasi slegato rispetto agli obiettivi di realizzazione
               per l’individuazione della regola del caso concreto,   di opere o servizi pubblici che le stazioni appaltanti
               nonché per:                                     si proponevano, nella nuova visione esso, essendo
               a) valutare  la responsabilità del personale  che   strumentale  al  conseguimento  del  risultato,  si
               svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi   pone in una posizione per così dire subalterna o,
               di programmazione, progettazione, affidamento ed   quantomeno, non di primazia assoluta.
               esecuzione dei contratti;
               b) attribuire gli  incentivi secondo  le modalità   Di  notevole  portata  è  il  comma  4,  nel  quale  è
               previste dalla contrattazione collettiva>>.     sancito  che  il principio del risultato  sia  il criterio
               Il  risultato  cui  le  stazioni appaltanti  devono   prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e
               mirare  è  l’affidamento  e  la  realizzazione  di   per l’individuazione della regola del caso concreto.

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