Page 13 - MediAppalti, Anno XIII - N. 3
P. 13

Mediappalti






               La  Relazione  illustrativa  a  tal  proposito  ha   ad integrare il grave illecito professionale; (ii) alla
               osservato  che  «si  è  fatto  riferimento  ad  uno   idoneità del grave illecito professionale ad incidere
               standard probatorio di livello elevato, mutuandosi   sull’affidabilità e integrità dell’operatore; (iii) alla
               la  indicazione  di  cui  all’art.  273  c.p.p.  in  punto   adeguatezza dei mezzi di prova di cui al predetto
               di adozione  di misure  cautelari  personali  o  reali   comma 6.
               (si ricorda  che  nel  primo  commento  al  codice  di
               procedura penale del 1988 del Professore Cordero   La Relazione illustrativa al riguardo evidenzia che
               così era stato presentato il disposto dell’art. 273   il  comma  7  è,  quindi,  volto  a  precisare  l’onere
               c.p.p.:  “arie  civilistiche  spirano  nel processo   motivazionale  che  incombe  sull’amministrazione
               penale”);  ciò  è  sembrato  preferibile  rispetto  ad   allorché  desuma  la  sussistenza  di una  causa  di
               una partita elencazione che violerebbe il generale   esclusione da  una  sentenza  di condanna  non
               principio di libertà della prova.               definitiva  ovvero  da  provvedimenti  emessi  nel
                                                               procedimento  penale  a  questa  prodromici  (atti
               Quanto  allo “spettro”  dei soggetti presi in   comportanti  l’esercizio dell’azione  penale  ex  art.
               considerazione, si fa riferimento a quanto chiarito   405,  comma  1,  c.p.p.,  decreto  che  dispone  il
               nella relazione al comma 1 del presente articolo:   giudizio, art. 429 c.p.p.) ovvero di natura cautelare,
               soltanto per i fatti di reato rientranti nel perimetro   reale (artt. 136, 321 c.p.p.) o personale (artt. 281-
               di  cui  all’art.  94,  comma  1,  cui  fa  riferimento  la   286  c.p.p.;  artt.  288-290  c.p.p.).  Sul  solco  della
               lett. g) del comma 4 e per quelli di cui alla lett. h)   giurisprudenza prevalente, la disposizione chiarisce
               del comma 4 del presente articolo (già contenuti   che la stazione appaltante non può limitarsi a fare
               nelle Linee Guida dell’ANAC n. 6 che si è ritenuto   riferimento  all’esistenza  di  tali  “fatti  storici”,  ma
               di “recepire”),  è  stato  previsto  il c.d.  “contagio”   che  debba,  seppur  sinteticamente,  dar  conto  dei
               dell’operatore economico da parte dei soggetti di   motivi per cui li considera rilevanti a fini escludenti;
               cui al comma 3 dell’art. 94.                    in un sistema costituzionale quale quello italiano,
                                                               assistito dalla c.d.  presunzione  di innocenza,  ex
               Infine,  il  riferimento  contenuto  alla  lett.  a)  del   art. 27 Cost., essa sembra indispensabile.
               comma 6 (che “ribadisce” quello di cui al comma
               4,  lett.  a),  al  provvedimento  sanzionatorio   È  evidente  che  la  portata  dimostrativa  di una
               “esecutivo”, vale a chiarire la non valutabilità del   sentenza  di condanna,  ancorché  non  passata  in
               medesimo  ove  sospeso  nella propria  esecutività   giudicato, è ben maggiore rispetto ai provvedimenti
               (e a fortiori, ove annullato, ancorché con sentenza   a  questa  prodromici,  ed  a  quelli  di  natura
               non regiudicata non sospesa)».                  cautelare:  in  queste  ultime  ipotesi,  soprattutto,
                                                               più  approfondita  dovrà  essere  la  valutazione
                                                               resa  dall’Amministrazione  ove  essa  ne  tragga
                  1.6. La motivazione del provvedimento di     elementi  per  disporre  l’esclusione  (facoltativa)
                      esclusione: i commi 7 e 8 dell’articolo   dell’operatore.
                      98
                                                               Nell’Atto di segnalazione dell’ANAC n. 3 del 27 luglio
               I  commi  7  e  8  in  esame  stabiliscono,  in  caso  di   2022 si era fatta presente l’opportunità di “chiarire
               esclusione, un onere di motivazione rafforzato.   la  rilevanza  delle  violazioni  non  definitivamente
               Ai  sensi  del  comma  7  della  disposizione  in   accertate  e  introdurre  la  possibilità  di graduare
               commento  la stazione appaltante  valuta  i     in  misura  proporzionale  sia  le  conseguenze  delle
               provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui   condotte  che  l’obbligo di  motivazione  posto  a
               al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei   carico  della stazione  appaltante  in relazione  alle
               medesimi a incidere sull’affidabilità e sull’integrità   scelte adottate”.
               dell’offerente.  Viene  specificato  che  l’eventuale
               impugnazione  dei  medesimi   è  considerata    La  Commissione  ha  ritenuto  di non  “graduare”
               nell’ambito  della  valutazione  volta  a  verificare  la   l’obbligo motivazionale  (che  incombe  sempre
               sussistenza della causa escludente.             sull’amministrazione nel cui interesse  è  bandita
                                                               la  gara  ove  si  pronunci  sulla  ricorrenza  di  una
               Il  successivo  comma  8  della  disposizione,  a   causa  di esclusione  “non  automatica”)  né  le
               chiusura,  statuisce  che  il provvedimento  di   conseguenze delle condotte; quanto a tale ultimo
               esclusione deve essere motivato in relazione a tutte   profilo, si sarebbe rischiato di introdurre elementi
               e tre le condizioni stabilite dal comma 2 ovvero in   di incertezza sulla durata del possibile periodo di
               relazione (i) alla sussistenza di elementi sufficienti   esclusione (al quale si è invece voluto “imprimere”

                                                           13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18