Page 13 - MediAppalti, Anno XIII - N. 3
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Mediappalti
La Relazione illustrativa a tal proposito ha ad integrare il grave illecito professionale; (ii) alla
osservato che «si è fatto riferimento ad uno idoneità del grave illecito professionale ad incidere
standard probatorio di livello elevato, mutuandosi sull’affidabilità e integrità dell’operatore; (iii) alla
la indicazione di cui all’art. 273 c.p.p. in punto adeguatezza dei mezzi di prova di cui al predetto
di adozione di misure cautelari personali o reali comma 6.
(si ricorda che nel primo commento al codice di
procedura penale del 1988 del Professore Cordero La Relazione illustrativa al riguardo evidenzia che
così era stato presentato il disposto dell’art. 273 il comma 7 è, quindi, volto a precisare l’onere
c.p.p.: “arie civilistiche spirano nel processo motivazionale che incombe sull’amministrazione
penale”); ciò è sembrato preferibile rispetto ad allorché desuma la sussistenza di una causa di
una partita elencazione che violerebbe il generale esclusione da una sentenza di condanna non
principio di libertà della prova. definitiva ovvero da provvedimenti emessi nel
procedimento penale a questa prodromici (atti
Quanto allo “spettro” dei soggetti presi in comportanti l’esercizio dell’azione penale ex art.
considerazione, si fa riferimento a quanto chiarito 405, comma 1, c.p.p., decreto che dispone il
nella relazione al comma 1 del presente articolo: giudizio, art. 429 c.p.p.) ovvero di natura cautelare,
soltanto per i fatti di reato rientranti nel perimetro reale (artt. 136, 321 c.p.p.) o personale (artt. 281-
di cui all’art. 94, comma 1, cui fa riferimento la 286 c.p.p.; artt. 288-290 c.p.p.). Sul solco della
lett. g) del comma 4 e per quelli di cui alla lett. h) giurisprudenza prevalente, la disposizione chiarisce
del comma 4 del presente articolo (già contenuti che la stazione appaltante non può limitarsi a fare
nelle Linee Guida dell’ANAC n. 6 che si è ritenuto riferimento all’esistenza di tali “fatti storici”, ma
di “recepire”), è stato previsto il c.d. “contagio” che debba, seppur sinteticamente, dar conto dei
dell’operatore economico da parte dei soggetti di motivi per cui li considera rilevanti a fini escludenti;
cui al comma 3 dell’art. 94. in un sistema costituzionale quale quello italiano,
assistito dalla c.d. presunzione di innocenza, ex
Infine, il riferimento contenuto alla lett. a) del art. 27 Cost., essa sembra indispensabile.
comma 6 (che “ribadisce” quello di cui al comma
4, lett. a), al provvedimento sanzionatorio È evidente che la portata dimostrativa di una
“esecutivo”, vale a chiarire la non valutabilità del sentenza di condanna, ancorché non passata in
medesimo ove sospeso nella propria esecutività giudicato, è ben maggiore rispetto ai provvedimenti
(e a fortiori, ove annullato, ancorché con sentenza a questa prodromici, ed a quelli di natura
non regiudicata non sospesa)». cautelare: in queste ultime ipotesi, soprattutto,
più approfondita dovrà essere la valutazione
resa dall’Amministrazione ove essa ne tragga
1.6. La motivazione del provvedimento di elementi per disporre l’esclusione (facoltativa)
esclusione: i commi 7 e 8 dell’articolo dell’operatore.
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Nell’Atto di segnalazione dell’ANAC n. 3 del 27 luglio
I commi 7 e 8 in esame stabiliscono, in caso di 2022 si era fatta presente l’opportunità di “chiarire
esclusione, un onere di motivazione rafforzato. la rilevanza delle violazioni non definitivamente
Ai sensi del comma 7 della disposizione in accertate e introdurre la possibilità di graduare
commento la stazione appaltante valuta i in misura proporzionale sia le conseguenze delle
provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui condotte che l’obbligo di motivazione posto a
al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei carico della stazione appaltante in relazione alle
medesimi a incidere sull’affidabilità e sull’integrità scelte adottate”.
dell’offerente. Viene specificato che l’eventuale
impugnazione dei medesimi è considerata La Commissione ha ritenuto di non “graduare”
nell’ambito della valutazione volta a verificare la l’obbligo motivazionale (che incombe sempre
sussistenza della causa escludente. sull’amministrazione nel cui interesse è bandita
la gara ove si pronunci sulla ricorrenza di una
Il successivo comma 8 della disposizione, a causa di esclusione “non automatica”) né le
chiusura, statuisce che il provvedimento di conseguenze delle condotte; quanto a tale ultimo
esclusione deve essere motivato in relazione a tutte profilo, si sarebbe rischiato di introdurre elementi
e tre le condizioni stabilite dal comma 2 ovvero in di incertezza sulla durata del possibile periodo di
relazione (i) alla sussistenza di elementi sufficienti esclusione (al quale si è invece voluto “imprimere”
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