Page 8 - MediAppalti, Anno XIII - N. 3
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                    1. Analisi della nuova disciplina del grave   deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre
                      illecito professionale                   2017 facevano riferimento a tutti i soggetti di cui
                                                               al comma 3 dell’art. 80 del decreto legislativo n.
               L’analisi  si  concentrerà  sulla  disposizione di   50/2016  (disposizione,  quest’ultima,  riprodotta
               cui  all’art.  98  dedicato  per  l’appunto  all’illecito   con  modifiche  al  terzo  comma  dell’art.  94).  A
               professionale grave. In relazione a tale fattispecie   tal proposito le suddette  Linee Guida aggiornate
               i  codificatori  hanno  preferito,  nell’ottica  della   recitano,  infatti,  che  “I  gravi  illeciti  professionali
               chiarezza e semplificazione, regolamentare in modo   assumono  rilevanza  ai  fini  dell’esclusione  dalla
               autonomo  tale  fattispecie  non  automaticamente   gara quando sono riferiti direttamente all’operatore
               escludente.                                     economico  o  ai  soggetti  individuati  dall’art.  80,
                                                               comma 3 e comma 5, del Codice”.
               Mentre, lo si rammenta, nell’impianto del vecchio
               Codice trova(va) disciplina - assieme alle altre cause   Sempre l’ANAC, nel proprio Atto di segnalazione n.
               facoltative di esclusione - all’interno del comma 5,   3 del 27 luglio 2022 (delibera n. 370 del 27 luglio
               dell’art. 80, lett. c), alla luce del quale l’esclusione   2022), al capo 2.2.2. aveva evidenziato la necessità
               poteva avvenire allorquando la stazione appaltante   di una presa di posizione su tale delicata questione
               dimostrasse  con  mezzi adeguati  che  l’operatore   del  c.d.  “contagio”  dell’operatore  economico  da
               economico si era reso colpevole                                 parte della persona fisica.
               di  gravi  illeciti  professionali,
               tali da  rendere dubbia la sua        La fattispecie            Al comma 1 si è prevista, quale
               integrità o affidabilità.              dell’illecito            regola  generale, quella di
                                               professionale rilevante,        non estendere la fattispecie
               L’articolo  98  individua,  quindi,   salve le ipotesi          dell’illecito  professionale
               per  l’illecito  professionale   delineate al comma 3,          rilevante  all’ipotesi  di c.d.
               grave      le     fattispecie   lettere g) ed h), non è di      “contagio”   dell’operatore
               rilevanti  ed  i mezzi  di prova,                               economico  da  parte  della
               chiarendo    al   contempo      norma estesa all’ipotesi        persona fisica.
               la  portata  e   l’estensione       di c.d. “contagio”
               dell’obbligo  motivazionale del      dell’operatore             Da   questa   perimetrazione
               provvedimento di esclusione.      economico da parte            esulano  i  fatti  rilevanti  ai
               La linea seguita è stata quella   della persona fisica.         sensi delle lettere g) ed h) del
               di  elencare  le  fattispecie  che                              comma 4.
               possono condurre alla adozione                                  In sostanza,  laddove ci si
               di una  deliberazione  motivata                                 trovi  al  cospetto  dei  reati
               di esclusione “non  automatica”  con l’intento di   contemplati dal comma 1 dell’art. 94 (disposizione,
               eliminare  gli elementi  di incertezza  che  hanno   quest’ultima, “corrispondente” all’art. 80, comma
               comportato un contenzioso imponente in materia.  1, del decreto legislativo n. 50/2016) e degli altri
                                                               reati  mutuati  dalla indicazione contenuta  nelle
                                                               Linee  Guida  ANAC  n.  6  (lett.  h  del  comma  4)  è
                   1.1.   La   perimetrazione   soggettiva     sembrato  corretto  prevedere  la  rilevanza  del  c.d
                        dell’illecito  professionale  grave:   “contagio” laddove dette fattispecie di reato siano
                        comma 1 dell’articolo 98               riferibili  (non  soltanto  direttamente  all’operatore
                                                               economico,  ma  anche)  alle  figure  soggettive
               Al primo comma, viene stabilita la regola generale   contemplate dall’art. 94, comma 3.
               che   l’illecito  professionale  grave  rileva
               allorquando è compiuto dall’operatore economico   Tale scelta è giustificata, quanto alle fattispecie di
               offerente, fatto salvo quanto previsto dal comma   cui alla lett. g) del comma 4, sia per la rilevante
               3, lettere g) ed h), di cui si dirà meglio a breve.  gravità delle condotte ivi contemplate, ma anche
                                                               perché,  proprio  con  riferimento  alle  medesime,
               Nella Relazione  illustrativa  testé  citata,  al   opinare  diversamente  avrebbe  comportato
               riguardo, si evidenzia che il comma 1 enuclea una   l’incomprensibile aporia di impedire la valutazione
               scelta  perimetrativa.  Le  Linee  Guida  ANAC  n.  6   di una possibile causa non automatica di esclusione
               approvate  dal  Consiglio dell’Autorità  con  delibera   unicamente  a  cagione  della  non  definitività
               n.  1293  del  16  novembre  2016,  aggiornate  al   della  condanna,  pur  con  riferimento  a  figure
               decreto  legislativo  n.  56  del  19  aprile  2017  con   professionali per le quali, la stessa fattispecie, ove

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