Page 65 - MediAppalti, Anno XIII - N. 1
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In Pillole Mediappalti
della scadenza del termine di presentazione delle sez. II, 19 dicembre 2022 n. 1463 rammenta che:
offerte. “Laddove la stazione appaltante intenda garantirsi
Nel caso di specie, peraltro, si verte al cospetto affinchè il contratto venga affidato a un’impresa
di un contratto sottoscritto digitalmente, che presenti sufficiente “spessore” sotto il profilo
rispetto al quale la manipolazione della data economico, finanziario o tecnico, richiede allora
della sottoscrizione dell’impresa ausiliata risulta requisiti di partecipazione rivolti al passato, atti
certamente più complessa; dalla certificazione cioè a garantirla sulla solidità sia finanziaria che di
versata in atti emerge che “omissis” (e, per essa, capacità tecnica della concorrente. Quando invece
il legale rappresentante sig. “omissis”) abbia intende condizionare l’esecuzione dell’appalto al
sottoscritto il contratto in data 18 agosto 2019. Non possesso di determinate risorse, ritenute necessarie
può dunque escludersi che il certificato della firma per la buona riuscita del medesimo, richiede
apposta telematicamente dall’impresa ausiliata, requisiti di partecipazione rivolti al futuro e cioè
risalente, come detto, al 18 agosto 2019, rilevi, ai destinati ad operare, in caso di aggiudicazione, nel
sensi dell’art. 2704 Cod. civ., come fatto idoneo a corso dell’attuazione del programma negoziale. In
dimostrare l’anteriorità del documento rispetto al quest’ultimo caso verrà allora richiesto il possesso
termine di scadenza per la proposizione dell’offerta di livelli sufficienti di professionalità in capo alle
(2 settembre 2019). maestranze dell’aggiudicataria, congiuntamente o
meno alla disponibilità di specifici mezzi e requisiti
Peraltro, anche ad ammettere che, ai sensi tecnici. Non è quest’ultimo il caso di specie, poiché
dell’art. 20 del C.A.D. (di cui al d.lgs. 7 marzo il bando espressamente richiedeva una condizione
2005, n. 82), l’unica prova della data certa sia la verificatasi in passato, ovvero l’avere venduto un
c.d. marcatura temporale (processo con cui un determinato numero di autobus ad alimentazione
certificatore accreditato crea ed appone su di un elettrica.
documento informatico, digitale od elettronico, Questo requisito, e non il possesso di specifiche
una “firma digitale del documento” alla quale professionalità o mezzi tecnici per l’esecuzione
sono associate le informazioni relative alla data ed dell’appalto, era ritenuto necessario per la buona
all’ora di creazione, opponibili a terzi allorchè siano riuscita della fornitura in gara. Si tratta dunque
state seguite le regole tecniche sulla validazione di un requisito rivolto al passato e prescritto al
temporale), formalità peraltro non richiesta dalla fine di garantire che il contratto fosse stipulato
lex specialis, nella fattispecie controversa, come con un’impresa avente solidità nel mercato.
si è già precedentemente osservato, il problema E’ un requisito assimilabile a quelli di capacità
può ritenersi superato dal “recepimento”, da parte economica e finanziaria dei candidati ad una gara
dell’impresa ausiliata, degli effetti del contratto d’appalto, per i quali la giurisprudenza ammette
sottoscritto unilateralmente (e cioè dalla sola pacificamente il ricorso all’avvalimento in garanzia.
ausiliaria), con conseguente perfezionamento del In questo caso l’impresa ausiliaria si fa garante,
contratto dal momento della produzione dello con la sua solidità economica o, come nel caso di
stesso agli atti del procedimento unitamente alla specie, tecnica in termini di posizionamento sul
offerta. 3 mercato, dello spessore richiesto dalla stazione
appaltante all’impresa candidata ad eseguire il
Altra interessante questione riguarda la tematica contratto in gara. Trattandosi di avvalimento in
del c.d. avvalimento di garanzia, talvolta collegata garanzia, al fine della validità del relativo contratto
alla natura intangibile del requisito speciale da è sufficiente che dallo stesso emerga l’impegno
mettere a disposizione del concorrente da parte dell’impresa ausiliaria a mettere a disposizione il
dell’ausiliario. Sulla disamina della tipologia di suo valore aggiunto in termini di solidità, senza che
requisito, un interessante TAR Toscana – Firenze, la dichiarazione negoziale costitutiva dell’impegno
3. Sul punto si richiama anche il recentissimo intervento dell’ANAC – Delibera n. 75 del 22 febbraio 2023
– nel quale si legge che: La mancata presentazione del contratto di avvalimento è sanabile mediante
documenti aventi data certa anteriori al termine fissato per la presentazione delle offerte. In caso di
contratto di avvalimento firmato digitalmente, ai fini dell’opponibilità ai terzi della data è necessaria
l’apposizione della marcatura temporale o il ricorso ad una delle altre modalità di validazione temporale
previste dalla vigente normativa.
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