Page 65 - MediAppalti, Anno XIII - N. 1
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In Pillole                                                                           Mediappalti






               della scadenza del termine di presentazione delle   sez. II, 19 dicembre 2022 n. 1463 rammenta che:
               offerte.                                        “Laddove la stazione appaltante intenda garantirsi
               Nel caso  di specie, peraltro,  si verte  al cospetto   affinchè  il  contratto  venga  affidato  a  un’impresa
               di  un   contratto  sottoscritto  digitalmente,  che presenti sufficiente “spessore” sotto il profilo
               rispetto  al  quale  la  manipolazione  della  data   economico,  finanziario  o  tecnico,  richiede  allora
               della  sottoscrizione  dell’impresa  ausiliata  risulta   requisiti di partecipazione  rivolti al passato,  atti
               certamente  più  complessa;  dalla  certificazione   cioè a garantirla sulla solidità sia finanziaria che di
               versata in atti emerge che “omissis” (e, per essa,   capacità tecnica della concorrente. Quando invece
               il  legale rappresentante  sig. “omissis”) abbia   intende  condizionare  l’esecuzione  dell’appalto  al
               sottoscritto il contratto in data 18 agosto 2019. Non   possesso di determinate risorse, ritenute necessarie
               può dunque escludersi che il certificato della firma   per  la  buona  riuscita  del  medesimo,  richiede
               apposta  telematicamente  dall’impresa  ausiliata,   requisiti di partecipazione  rivolti al  futuro  e  cioè
               risalente, come detto, al 18 agosto 2019, rilevi, ai   destinati ad operare, in caso di aggiudicazione, nel
               sensi dell’art. 2704 Cod. civ., come fatto idoneo a   corso dell’attuazione del programma negoziale. In
               dimostrare l’anteriorità del documento rispetto al   quest’ultimo caso verrà allora richiesto il possesso
               termine di scadenza per la proposizione dell’offerta   di  livelli  sufficienti  di  professionalità  in  capo  alle
               (2 settembre 2019).                             maestranze dell’aggiudicataria, congiuntamente o
                                                               meno alla disponibilità di specifici mezzi e requisiti
               Peraltro,  anche  ad  ammettere  che,  ai  sensi   tecnici. Non è quest’ultimo il caso di specie, poiché
               dell’art.  20  del  C.A.D.  (di  cui  al  d.lgs.  7  marzo   il bando espressamente richiedeva una condizione
               2005, n. 82), l’unica prova della data certa sia la   verificatasi in passato, ovvero l’avere venduto un
               c.d. marcatura temporale (processo  con cui un   determinato numero di autobus ad alimentazione
               certificatore accreditato crea ed appone su di un   elettrica.
               documento  informatico,  digitale  od  elettronico,   Questo  requisito,  e  non  il  possesso  di  specifiche
               una  “firma  digitale  del  documento”  alla  quale   professionalità  o  mezzi tecnici per  l’esecuzione
               sono associate le informazioni relative alla data ed   dell’appalto, era ritenuto necessario per la buona
               all’ora di creazione, opponibili a terzi allorchè siano   riuscita  della  fornitura  in  gara.  Si  tratta  dunque
               state  seguite  le regole  tecniche  sulla validazione   di un requisito rivolto al passato  e  prescritto  al
               temporale),  formalità  peraltro  non  richiesta  dalla   fine  di  garantire  che  il  contratto  fosse  stipulato
               lex  specialis,  nella  fattispecie  controversa,  come   con  un’impresa  avente  solidità nel  mercato.
               si  è  già  precedentemente  osservato,  il  problema   E’  un  requisito assimilabile  a  quelli di capacità
               può ritenersi superato dal “recepimento”, da parte   economica e finanziaria dei candidati ad una gara
               dell’impresa  ausiliata,  degli  effetti  del  contratto   d’appalto,  per  i quali  la  giurisprudenza  ammette
               sottoscritto  unilateralmente  (e  cioè  dalla  sola   pacificamente il ricorso all’avvalimento in garanzia.
               ausiliaria), con conseguente perfezionamento del   In  questo  caso  l’impresa  ausiliaria  si  fa  garante,
               contratto  dal  momento  della  produzione  dello   con la sua solidità economica o, come nel caso di
               stesso agli atti del procedimento unitamente alla   specie,  tecnica  in termini di posizionamento sul
               offerta. 3                                      mercato,  dello spessore  richiesto  dalla  stazione
                                                               appaltante  all’impresa  candidata  ad  eseguire  il
               Altra interessante questione riguarda la tematica   contratto  in gara.  Trattandosi  di avvalimento  in
               del c.d. avvalimento di garanzia, talvolta collegata   garanzia, al fine della validità del relativo contratto
               alla  natura  intangibile  del  requisito  speciale  da   è  sufficiente  che  dallo  stesso  emerga  l’impegno
               mettere  a  disposizione del  concorrente  da  parte   dell’impresa ausiliaria a mettere a disposizione  il
               dell’ausiliario. Sulla disamina  della tipologia  di   suo valore aggiunto in termini di solidità, senza che
               requisito, un interessante TAR Toscana – Firenze,   la dichiarazione negoziale costitutiva dell’impegno




               3. Sul punto si richiama anche il recentissimo intervento dell’ANAC – Delibera n. 75 del 22 febbraio 2023
               – nel quale si legge che: La mancata presentazione del contratto di avvalimento è sanabile mediante
               documenti  aventi  data  certa  anteriori  al  termine  fissato  per  la  presentazione  delle  offerte.  In  caso  di
               contratto  di  avvalimento  firmato  digitalmente,  ai  fini  dell’opponibilità  ai  terzi  della  data  è  necessaria
               l’apposizione della marcatura temporale o il ricorso ad una delle altre modalità di validazione temporale
               previste dalla vigente normativa.

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