Page 62 - MediAppalti, Anno XIII - N. 1
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Mediappalti A. D. R.
6 Quali sono i limiti delle convenzioni 7 Negli appalti di servizi e forniture
finanziati con fondi PNRR le
Stazioni Appaltanti hanno la
ex art. 5 della Legge n. 381/1991?
accelerazione?
L’art. 5 della legge n. 381 del 1991 contiene la facoltà di inserire il c.d. premio di
disciplina del rapporto fra pubblica amministrazione
e cooperative sociali. Le convenzioni della legge No, le Stazioni Appaltanti non possono inserire
n. 381 del 1991, possono essere stipulate fra il c.d. premio di accelerazione negli appalti di
le cooperative sociali di tipo B e la pubblica servizi e forniture in quanto, dal tenore letterale
amministrazione e costituiscono delle forme dell’art. 50 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio
specifiche di affidamento di servizi attraverso 2021 n. 77 avendo il legislatore espressamente
modalità che non coincidono con quelle del Codice fatto riferimento “all’ultimazione dei lavori”, si
dei contratti pubblici. La ratio della previsione è evince chiaramente che tale premio è riferito
da rintracciare nello scopo di “creare opportunità solo agli appalti di lavori finanziati dal PNRR e
di lavoro per le persone svantaggiate”, attraverso PNC. Inoltre, il MIMS ha indicato che il premio
lo strumento della convenzione. Gli affidamenti ex di accelerazione previsto per l’ultimazione dei
art. 5 della Legge n. 381/1991 presentano dei limiti lavori in anticipo rispetto al termine previsto, è
sia di tipo soggettivo che ti tipo oggettivo. Sotto applicabile a tutti i contratti, indipendentemente
il profilo soggettivo le convenzioni possono essere dalla procedura di affidamento utilizzata
concluse fra tutte le pubbliche amministrazioni (Parere MIMS n. 1341/2022).
e le sole cooperative sociali cosiddette di tipo B,
a condizioni che le stesse siano iscritte all’albo
regionale delle società cooperative. Sotto il profilo
oggettivo, può essere conclusa una convenzione
fra le cooperative sociali di tipo B e la pubblica
amministrazione a condizione che: 1) abbiano ad
oggetto la sola fornitura di beni e servizi strumentali
resi a favore della pubblica amministrazione e
riferibili ad esigenze strumentali della stessa e
non riguardino la fornitura di beni e servizi di tipo
socio-sanitario ed educativo. Trattandosi di una
norma derogatoria, l’ambito di applicazione non
può essere esteso in via interpretativa (Consiglio
di Stato, sez V., 27 marzo 2015, n. 1620); 2) la
finalità perseguita deve essere non solo quella
di fornire un determinato bene o servizio alla
pubblica amministrazione, bensì pure la creazione
di occasioni di lavoro per i soggetti svantaggiati;
in tal senso, come ricordano le linee guida Anac
n. 32 del 2016, “la scelta di avvalersi del modulo
convenzionale costituisce frutto di una valutazione
discrezionale, che, come tale, deve essere
adeguatamente motivata in relazione alle ragioni
di fatto e di convenienza che la giustificano”; 3)
il valore della convenzione, al netto dell’Iva, sia
inferiore alla soglia.
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