Page 67 - MediAppalti, Anno XIII - N. 1
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               accertato dall’apposito organismo e sulla base di   complessivamente  considerata,  le ha  consentito
               parametri rigorosi delineati a livello internazionale   di acquisire la certificazione di qualità da mettere
               —che danno rilievo all’organizzazione complessiva   a  disposizione  (cfr.  Cons.  Stato,  sez.  V,  23
               della relativa attività ed all’intero svolgimento delle   febbraio  2017,  n.  852;  Cons.  Stato.,  sez.  V,  12
               diverse fasi di lavoro —, non può essere oggetto   maggio 2017, n. 2225, con considerazioni riferite
               di avvalimento  senza  la  messa  a  disposizione di   al prestito dell’attestazione S.O.A., che valgono a
               tutto o di quella parte del complesso aziendale del   maggior ragione per il prestito della certificazione
               soggetto al quale è stato riconosciuto il sistema di   di qualità). La  qualità risulta, infatti, inscindibile
               qualità, occorrente per l’effettuazione del servizio   dal complesso dell’impresa  che  rimane  in capo
               o della fornitura. Occorre infatti che il requisito di   all’ausiliaria  (Cons.  Stato,  Sez.  V,  n.  3710  del
               ammissione dimostrato dall’impresa  partecipante   2017).
               mediante  l’avvalimento  rassicuri  la  stazione   L’avvalimento riferito alla certificazione di qualità
               appaltante  circa  l’affidabilità  della  futura  offerta   ha dunque carattere complessivo o, meglio, ha ad
               allo stesso modo in cui ciò avverrebbe se il requisito   oggetto un requisito “inscindibile” nel senso che la
               fosse  posseduto  in via diretta dalla partecipante   medesima organizzazione aziendale (comprensiva,
               alla  gara  (v.  ex  multis,  Cons.  Stato,  Sez.  III,  n.   non  solo del personale  operativo,  ma  anche  di
               3517 del 2015; Sez. V, n. 3710 del 2017).       quello preposto al controllo di qualità, degli audit
               In  altri  termini,  l’ausiliaria  deve  mettere  a   periodici) non  può  essere  contemporaneamente
               disposizione dell’ausiliata  l’intera  organizzazione   utilizzata  dall’ausiliata  e  messa  a  disposizione
               aziendale,  comprensiva  di  tutti  i  fattori  dell’ausiliaria (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. V,
               della  produzione  e  di tutte  le  risorse,  che,   n. 2515 del 2022).” 4




               4. in particolare rilevando, come di recente, che “I certificati rilasciati da organismi indipendenti di cui all’art.
               87 del Codice dei contratti pubblici sono pur sempre attinenti a capacità tecniche e professionali dell’impresa,
               così come definite dall’art. 58, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE (“requisiti per garantire che gli
               operatori economici possiedono le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto
               con adeguato standard di qualità”), di modo che, ai sensi del successivo art. 63, ben possono essere oggetto
               di avvalimento” (Cons. Stato, V, 13 settembre 2021, n. 6271)” (Cons. Stato, sez. V, n. 7370 del 2021).
               Come  questo  Consiglio  di  Stato  ha  sottolineato  (cfr.  Cons.  Stato,  Sez.  III,  n.  5765  del  2018,
               Sez.  V,  n.  2953  del  2018)  in  linea  generale  l’istituto  dell’avvalimento  è  stato  introdotto
               nell’ordinamento nazionale in attuazione di puntuali prescrizioni dell’ordinamento U.E. ed esso
               risulta  volto,  secondo  quanto  chiarito  dalla  giurisprudenza  della  Corte  di  giustizia  dell’U.E.,  a
               conseguire l’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza nella misura più ampia possibile.
               Si  tratta,  secondo  la  Corte,  di  un  obiettivo  perseguito  dalle  direttive  a  vantaggio  non
               soltanto  degli  operatori  economici,  ma   parimenti  delle  amministrazioni  aggiudicatrici
               (in  tal  senso,   sentenza  del   23   dicembre   2009   in  causa   C-305/08,   CoNISMa).
               L’enucleazione  dell’istituto  mira  inoltre  a  facilitare  l’accesso  delle  piccole  e  medie  imprese  agli
               appalti  pubblici,  cui  tende  altresì  la  direttiva  2004/18,  come  posto  in  rilievo  dal  considerando
               32  (in  tal  senso  la  sentenza  del  10  ottobre  2013  in  causa  C-94/12,  SWM  Costruzioni).
               Trattandosi  di  obiettivi  generali  dell’ordinamento  eurounitario  (e  sulla  base  di  generali  canoni
               ermeneutici  di  matrice  U.E.), grava  sull’operatore nazionale  l’obbligo di interpretare  le categorie  del
               diritto nazionale in senso loro conforme (c.d. criterio dell’interpretazione conforme) e di non introdurre
               in  relazione  ad  essi  vincoli  e  limiti  ulteriori  e  diversi  rispetto  a  quelli  che  operano  in  relazione  alle
               analoghe figure del diritto interno (si tratta di un corollario applicativo dei generali principi di parità di
               trattamento e di non discriminazione che devono assistere le posizioni giuridiche e gli istituti di matrice
               eurounitaria); in particolare, in assenza di motivate condizioni eccezionali, l’applicazione dei richiamati
               principi di parità di trattamento e di non discriminazione osta all’introduzione da parte dei legislatori
               nazionali  di  vincoli  e  limiti  alla  generale  possibilità  per  gli  operatori  di  fare  affidamento  sulle  capacità
               di  altri  soggetti  (in  tal  senso  la  sentenza  7  aprile  2016  in  causa  C-324/14,  Partner  Apelski  Dariusz).
               Allargando lo spettro di indagine, sempre in tema di requisiti speciali e avvalimento parziale e frazionato,
               si richiama inoltre l’attenzione sulla pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 gennaio 2023, n. 620
               il  quale  afferma  l’ammissibilità  dell’avvalimento  “parziale”  e  dell’avvalimento  “frazionato”.  Entrambi
               ammissibili sulla base dell’orientamento della Corte di Giustizia, Sez. V, del 10 ottobre 2013, causa C94/12
               e di conseguenza, a tutto concedere, non può ritenersi illegittimo il cumulo del requisito del concorrente
               con il requisito dell’ausiliaria ai fini del raggiungimento della “soglia” prescritta dal bando (l’avvalimento
               plurimo o frazionato non può essere consentito solo con riferimento ai c.d. requisiti di punta che tuttavia
               nel caso in esame non sono richiesti – cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 luglio 2017, n.3364).

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