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In Pillole Mediappalti
accertato dall’apposito organismo e sulla base di complessivamente considerata, le ha consentito
parametri rigorosi delineati a livello internazionale di acquisire la certificazione di qualità da mettere
—che danno rilievo all’organizzazione complessiva a disposizione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23
della relativa attività ed all’intero svolgimento delle febbraio 2017, n. 852; Cons. Stato., sez. V, 12
diverse fasi di lavoro —, non può essere oggetto maggio 2017, n. 2225, con considerazioni riferite
di avvalimento senza la messa a disposizione di al prestito dell’attestazione S.O.A., che valgono a
tutto o di quella parte del complesso aziendale del maggior ragione per il prestito della certificazione
soggetto al quale è stato riconosciuto il sistema di di qualità). La qualità risulta, infatti, inscindibile
qualità, occorrente per l’effettuazione del servizio dal complesso dell’impresa che rimane in capo
o della fornitura. Occorre infatti che il requisito di all’ausiliaria (Cons. Stato, Sez. V, n. 3710 del
ammissione dimostrato dall’impresa partecipante 2017).
mediante l’avvalimento rassicuri la stazione L’avvalimento riferito alla certificazione di qualità
appaltante circa l’affidabilità della futura offerta ha dunque carattere complessivo o, meglio, ha ad
allo stesso modo in cui ciò avverrebbe se il requisito oggetto un requisito “inscindibile” nel senso che la
fosse posseduto in via diretta dalla partecipante medesima organizzazione aziendale (comprensiva,
alla gara (v. ex multis, Cons. Stato, Sez. III, n. non solo del personale operativo, ma anche di
3517 del 2015; Sez. V, n. 3710 del 2017). quello preposto al controllo di qualità, degli audit
In altri termini, l’ausiliaria deve mettere a periodici) non può essere contemporaneamente
disposizione dell’ausiliata l’intera organizzazione utilizzata dall’ausiliata e messa a disposizione
aziendale, comprensiva di tutti i fattori dell’ausiliaria (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. V,
della produzione e di tutte le risorse, che, n. 2515 del 2022).” 4
4. in particolare rilevando, come di recente, che “I certificati rilasciati da organismi indipendenti di cui all’art.
87 del Codice dei contratti pubblici sono pur sempre attinenti a capacità tecniche e professionali dell’impresa,
così come definite dall’art. 58, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE (“requisiti per garantire che gli
operatori economici possiedono le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto
con adeguato standard di qualità”), di modo che, ai sensi del successivo art. 63, ben possono essere oggetto
di avvalimento” (Cons. Stato, V, 13 settembre 2021, n. 6271)” (Cons. Stato, sez. V, n. 7370 del 2021).
Come questo Consiglio di Stato ha sottolineato (cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 5765 del 2018,
Sez. V, n. 2953 del 2018) in linea generale l’istituto dell’avvalimento è stato introdotto
nell’ordinamento nazionale in attuazione di puntuali prescrizioni dell’ordinamento U.E. ed esso
risulta volto, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’U.E., a
conseguire l’apertura degli appalti pubblici alla concorrenza nella misura più ampia possibile.
Si tratta, secondo la Corte, di un obiettivo perseguito dalle direttive a vantaggio non
soltanto degli operatori economici, ma parimenti delle amministrazioni aggiudicatrici
(in tal senso, sentenza del 23 dicembre 2009 in causa C-305/08, CoNISMa).
L’enucleazione dell’istituto mira inoltre a facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese agli
appalti pubblici, cui tende altresì la direttiva 2004/18, come posto in rilievo dal considerando
32 (in tal senso la sentenza del 10 ottobre 2013 in causa C-94/12, SWM Costruzioni).
Trattandosi di obiettivi generali dell’ordinamento eurounitario (e sulla base di generali canoni
ermeneutici di matrice U.E.), grava sull’operatore nazionale l’obbligo di interpretare le categorie del
diritto nazionale in senso loro conforme (c.d. criterio dell’interpretazione conforme) e di non introdurre
in relazione ad essi vincoli e limiti ulteriori e diversi rispetto a quelli che operano in relazione alle
analoghe figure del diritto interno (si tratta di un corollario applicativo dei generali principi di parità di
trattamento e di non discriminazione che devono assistere le posizioni giuridiche e gli istituti di matrice
eurounitaria); in particolare, in assenza di motivate condizioni eccezionali, l’applicazione dei richiamati
principi di parità di trattamento e di non discriminazione osta all’introduzione da parte dei legislatori
nazionali di vincoli e limiti alla generale possibilità per gli operatori di fare affidamento sulle capacità
di altri soggetti (in tal senso la sentenza 7 aprile 2016 in causa C-324/14, Partner Apelski Dariusz).
Allargando lo spettro di indagine, sempre in tema di requisiti speciali e avvalimento parziale e frazionato,
si richiama inoltre l’attenzione sulla pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 gennaio 2023, n. 620
il quale afferma l’ammissibilità dell’avvalimento “parziale” e dell’avvalimento “frazionato”. Entrambi
ammissibili sulla base dell’orientamento della Corte di Giustizia, Sez. V, del 10 ottobre 2013, causa C94/12
e di conseguenza, a tutto concedere, non può ritenersi illegittimo il cumulo del requisito del concorrente
con il requisito dell’ausiliaria ai fini del raggiungimento della “soglia” prescritta dal bando (l’avvalimento
plurimo o frazionato non può essere consentito solo con riferimento ai c.d. requisiti di punta che tuttavia
nel caso in esame non sono richiesti – cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 luglio 2017, n.3364).
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