Page 68 - MediAppalti, Anno XIII - N. 1
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               Un  posto  di  rilievo  si  ritaglia  sicuramente  la   Nondimeno  è  da  escludere  che  il dato  formale
               pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, 9 febbraio   possa prevalere sul dato sostanziale dell’esistenza
               2023,  n.  1449  dedicata  al  c.d.  avvalimento   agli atti della stazione appaltante di dichiarazioni
               premiale,  l’evoluzione dell’istituto in vista  non   dell’impresa ausiliaria aventi i contenuti prescritti
               soltanto  dell’esigenza  da  soddisfare  da  parte   dall’art.  89,  comma  1,  rivolte nei  confronti  della
               del  concorrente  di  acquisizione  del  requisito  di   medesima  stazione  appaltante  e  sottoscritte
               partecipazione di cui è privo, ma anche della stretta   dall’ausiliaria, anche se non contenute in documenti
               connessione  con  l’esigenza  di ottenere  punteggi   separati dal contratto di avvalimento, ma inserite
               addizionali per la qualità dell’offerta tecnica.   all’interno  del testo contrattuale,  come accaduto
                                                               nel  caso  di specie.  (..)  Giova  precisare  che  è
               Si  precisa  infatti  che:  “l’art.  89,  comma  1,  del   indispensabile per  la validità  dell’avvalimento,
               d.lgs. n. 50 del 2016 prevede che le dichiarazioni   quindi  rilevante  a  fini  escludenti  (senza  che  sia
               da rendersi dall’impresa ausiliaria siano distinte dal   all’uopo  necessaria  un’apposita  previsione  del
               contratto  di avvalimento.  Tuttavia  la distinzione   disciplinare di gara (..)), sia che l’impresa ausiliaria
               desumibile dal confronto tra i diversi periodi della   renda le dichiarazioni d’obbligo nei confronti della
               norma  è fondata  sulla direzione soggettiva  delle   stazione appaltante ex art. 89, comma 1, sia che
               dichiarazioni; e precisamente:                  risultino sottoscritte in data antecedente a quella
               – quelle contrattuali, di cui al penultimo periodo,   di scadenza del termine per la presentazione delle
               contengono la dichiarazione d’obbligo dell’impresa   offerte.
               ausiliaria  “nei  confronti  del concorrente  a  fornire   Non compromette invece la validità dell’avvalimento
               i  requisiti e  a  mettere  a  disposizione le  risorse   la mancanza del requisito formale della separatezza
               necessarie  per  tutta  la durata  del contratto”,   delle dichiarazioni dal contratto di avvalimento.
               di modo  che  l’assunzione  della corrispondente   E’ legittima la situazione in cui l’avvalimento  è
               obbligazione entra  a  far  parte  del sinallagma   utilizzato per il suo scopo tipico, cioè quello di fare
               contrattuale;  quindi è  rilevante  nei rapporti,  di   conseguire  all’impresa  concorrente  il requisito di
               natura privatistica, fra le parti contraenti;   partecipazione di cui è priva, ma tale utilizzazione
               –  la  dichiarazione  “sottoscritta  dall’impresa   non può andare disgiunta da quella valevole anche
               ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga … a mettere   per  ottenere  punteggi  addizionali  per  la  qualità
               a  disposizione per  tutta  la  durata  dell’appalto  le   dell’offerta  tecnica  “giacché  le  risorse,  i  beni  e
               risorse necessarie di cui è carente il concorrente”   le capacità dell’impresa  ausiliaria contemplati
               (che  si aggiunge  alla  dichiarazione  della stessa   nel contratto  di avvalimento  entrano  a far  parte
               impresa attestante il possesso dei requisiti tecnici   organica della complessiva offerta presentata dalla
               e  delle risorse  oggetto  di  avvalimento,  di  cui  al   concorrente” (come testualmente affermato già da
               periodo  precedente  dello stesso  art.  89,  comma   C.G.A. 15 aprile 2016, n. 109, ma più chiaramente
               1) è invece rivolta (oltre che al concorrente) alla   esplicitato da Cons. Stato, V, 25 marzo 2021, n.
               stazione  appaltante;  essa  è  indispensabile  per   2526,  alla  cui  motivazione  è  qui  sufficiente  fare
               rendere  opponibile a  quest’ultima  il contratto   integrale rinvio, specie nella parte in cui qualifica
               stipulato  inter  alios,  quindi per  coinvolgere   come  fisiologica  “l’eventualità  che  l’operatore
               l’impresa  ausiliaria,  già  nella  fase  della gara,   economico  concorrente  ricorra  all’avvalimento
               a  condividere il  “prestito” dei requisiti, nonché   al  fine  di  conseguire  i  requisiti  di  cui  è  carente
               per  consentire  l’assunzione  di responsabilità “in   e, nello strutturare e formulare la propria offerta
               relazione alle prestazioni oggetto del contratto” che   tecnica,  contempli  nell’ambito della stessa  anche
               l’art. 89, comma 5, estende all’impresa ausiliaria   beni o prodotti forniti dall’impresa ausiliaria ovvero
               nei  confronti  della stazione  appaltante,  rilevante   mezzi,  attrezzature,  risorse  e  personale  messi a
               nella fase esecutiva (arg. ex art. 89, comma 9).  disposizione  da  quest’ultima:  nel  quale  caso  è
               La   separatezza  formale  delle  dichiarazioni  evidente che i termini dell’offerta negoziale devono
               dell’impresa  ausiliaria  rivolte  alla  stazione  essere  apprezzati e  valutati  in quanto  tali, con
               appaltante rispetto agli impegni contrattuali rivolti   l’attribuzione dei relativi punteggi, nella prospettiva
               all’impresa concorrente, quale si desume dal testo   di un’effettiva  messa  a  disposizione della
               di legge, è funzionale all’esecuzione delle verifiche   stazione appaltante  all’esito dell’aggiudicazione
               della documentazione  amministrativa  in fase  di   e  dell’affidamento  del  contratto”).  Si  tratta  di
               gara, da effettuarsi secondo quanto disposto dallo   interpretazione  che  si lascia preferire  all’altra,
               stesso art. 89, comma 3.                        più  rigorosa,  che  esclude  che  l’avvalimento

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