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Mediappalti In Pillole
contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali, di soluzione contrastante con i principi appena
essendo invece sufficiente che da essa emerga richiamati di matrice europea, accolti ormai da
l’impegno contrattuale a prestare e a mettere a tempo dal Consiglio di Stato.
disposizione dell’ausiliata la complessiva solidità I medesimi argomenti non tengono peraltro
finanziaria e il patrimonio esperienziale. E’ stato conto del fatto che la giurisprudenza del giudice
infatti statuito che “l’avvalimento di garanzia non amministrativo ha chiarito che benché il bando, il
richiede di essere riferito a beni capitali descritti e disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto
individuati con precisione, mirando esclusivamente abbiano ciascuno una propria autonomia ed una
ad asseverare (mediante il formale impegno propria peculiare funzione nell’economia della
dell’ausiliaria di messa a disposizione della propria procedura, il primo fissando le regole della gara, il
solidità finanziaria e professionale) la generale secondo disciplinando in particolare il procedimento
capacità dell’offerente di onorare gli obblighi di gara ed il terzo integrando eventualmente le
contrattuali, di contro quello operativo impone disposizioni del bando, tutti insieme costituiscono
l’individuazione specifica dei mezzi, giacché la lex specialis della gara (Cons. Stato, sez. VI, 15
concerne (recte, condiziona) la stessa esecuzione dicembre 2014, n. 6154; id., sez. V, 5 settembre
della prestazione”. 2011, n. 4981; id. 25 maggio 2010, n. 3311;
id. 12 dicembre 2009, n. 7792), in tal modo
I ragionamenti sui requisiti da far transitare sottolineandosi il carattere vincolante che (tutte)
attraverso lo strumento dell’avvalimento, conduce quelle disposizioni assumono non solo nei confronti
inoltre a vagliare la posizione di un altro requisito dei concorrenti, ma anche dell’amministrazione
tecnico dalle “sorti controverse”, la certificazione appaltante, in attuazione dei principi costituzionali
di qualità. Sul punto il Consiglio di Stato, sez. fissati dall’art. 97 (v. Cons. Stato, Sez. III, n. 1804
IV, 16.01.2023 n. 502 dando preliminarmente del 2021).
atto che Giurisprudenza prevalente, dopo alcuni La giurisprudenza amministrativa ha infatti
contrari avvisi, ne ammette oramai pacificamente precisato a più riprese (v. da ultimo Cons. Stato,
l’ammissibilità (ex multis, Cons. Stato, Ad. plen. 4 Sez. V, n. 2515 del 2022) che, qualora oggetto
novembre 2016, n. 23; V, 27 luglio 2017, n. 3710; di avvalimento sia la certificazione di qualità, è
17 maggio 2018, n. 2953; III, 8 ottobre 2018, n. indispensabile che l’impresa ausiliaria metta a
5765; V, 10 settembre 2018, n. 5287; 20 novembre disposizione dell’impresa ausiliata tutta la propria
2018, n. 6551; 18 marzo 2019, n. 1730), chiarisce organizzazione aziendale comprensiva di tutti
che “nelle gare pubbliche la certificazione di qualità, i fattori della produzione e di tutte le risorse
essendo connotata dal precipuo fine di valorizzare che, complessivamente considerate, le hanno
gli elementi di eccellenza dell’organizzazione consentito di acquisire la certificazione di qualità
complessiva, è da considerarsi anch’essa requisito (cfr. Cons. Stato, sez. V, 13 settembre 2021,
di idoneità tecnico organizzativa dell’impresa, da n. 6271; Sez. V, 18 marzo 2019, n. 1730; sez.
inserirsi tra gli elementi idonei a dimostrarne la V, 27 luglio 2017, n. 3710), poiché si tratta di
capacità tecnico professionale assicurando che avvalimento complessivo o, meglio, avente ad
l’impresa, cui sarà affidato il servizio o la fornitura, oggetto un requisito “inscindibile” nel senso che la
sarà in grado di effettuare la prestazione nel medesima organizzazione aziendale non può essere
rispetto di un livello minimo di qualità accertato da contemporaneamente utilizzata dall’ausiliata e
un organismo a ciò predisposto” (così Cons. Stato, messa a disposizione dell’ausiliaria.
Sez. V, 20 dicembre 2013, n. 6125, vedi anche L’avvalimento deve quindi essere effettivo e non
Sez. V, 6 marzo 2013, n. 1368; Sez. IV, n. 4958 fittizio, non potendosi ammettere il c.d. “prestito”
del 2014; Sez. V, n. 3517 del 2015; Sez. V, n. della sola certificazione di qualità quale mero
2953 del 2018). In caso di avvalimento, quindi, documento e senza quel minimo d’apparato
l’impresa ausiliata può senz’altro utilizzare tutti i dell’ausiliaria atta a dar senso al prestito stesso,
requisiti afferenti alla capacità economica e tecnica a seconda dei casi i mezzi, il personale, il know
dell’impresa ausiliaria, non esclusa la certificazione how, le prassi e tutti gli altri elementi aziendali
di qualità. qualificanti (cfr. così, Cons. St., Sez. V, n. 3574
Gli argomenti dedotti dall’appellante sono volti a del 2014; Sez. III, n. 3517 del 2015).
limitare la possibilità di avvalimento nel caso di La certificazione di qualità, in quanto finalizzata
specie, identificando la certificazione di qualità con ad assicurare l’espletamento del servizio o della
i requisiti minimi di partecipazione. Si tratterebbe fornitura da una impresa secondo il livello qualitativo
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