Page 58 - MediAppalti, Anno XIII - N. 1
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               Autorità Nazionale Anticorruzione

               DELIBERA N. 25 del 17 gennaio 2023
               PREC 175/2022/SL-PB (ex PREC-DIR 74/2022/SL)


               “L’iscrizione alla white list è un requisito obbligatorio per la partecipazione alle gare e l’affidamento di
               appalti pubblici nei settori individuati come a maggior rischio di infiltrazione mafiosa. La mancata iscrizione
               alla white list per  le attività oggetto  di appalto,  anche  solo  parzialmente  riconducibili  a  quelle indicate
               dall’articolo 1,  comma  53  della legge  n.190/2012  determina  “a  monte”  l’inammissibilità  dell’impresa
               a  partecipare  alla  gara  e,  quindi,  la  sua  necessaria  esclusione.  Tale  mancato  possesso  non  è  sanabile
               mediante soccorso istruttorio.”

               “L’articolo 1, comma 52, della legge n. 190/2012 stabilisce, infatti, che «Per le attività imprenditoriali di
               cui al comma 53 la comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria […] è obbligatoriamente acquisita
               […] attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi
               ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa». Il successivo comma 53 contiene
               l’elenco delle attività maggiormente esposte a tentativo di infiltrazione mafiosa e il comma 54 indica le
               modalità per l’aggiornamento dell’elenco. Le suddette disposizioni non operano alcun distinguo tra le attività
               principali e le attività secondarie o accessorie svolte dalle imprese né istituiscono un regime differenziato in
               ragione della natura dell’impresa o della tipologia di utenza che beneficia dell’attività; prevedono, piuttosto,
               che laddove l’operatore economico operi in uno dei settori ritenuti particolarmente sensibili, sia tenuto a
               richiedere l’iscrizione alle white list della Prefettura territorialmente competente (ovvero quella del luogo
               ove ha sede legale l’impresa). Per la medesima ragione, quando il bando di gara preveda l’esecuzione di
               servizi, anche solo parzialmente rientranti nell’elenco di cui all’art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la
               Stazione appaltante è tenuta ad accertare che l’impresa che vi partecipa e che dichiara di eseguirla risulti
               iscritta alle white list. La giurisprudenza ha infatti osservato come «la mancata iscrizione alla white list per
               le attività oggetto di appalto, anche solo parzialmente riconducibili a quelle indicate dall’articolo 1, comma
               53 della legge n.190/2012 determina “a monte” l’inammissibilità dell’impresa a partecipare alla gara e,
               quindi, la sua necessaria esclusione» (cfr. in tal senso, da ultimo, ANAC delibere n. 127 del 16 marzo 2022
               e n. 43 del 2 febbraio 2022; TAR Piemonte, 4 gennaio 2019, n. 19);”



































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