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                 Consiglio di Stato, Sez. V, 26/01/2021, n. 804

                 È inapplicabile il soccorso istruttorio per la mancanza della garanzia provvisoria


                 “La giurisprudenza di questa Sezione ha più volte affermato che ai sensi dell’art. 83, comma 9 del codice
                 dei contratti pubblici, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio le “carenze di
                 qualsiasi elemento formale della domanda”, con esclusione di quelli “afferenti all’offerta”.
                 La “garanzia provvisoria” – destinata a coprire la “mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione”
                 per fatto non imputabile alla stazione appaltante (cfr. art. 93, comma 6 d. lgs. n. 50 cit.) – non costituisce
                 un elemento formale, ma, in quanto posta a “corredo” dell’offerta (cfr. art. 93, comma 1), deve ritenersi
                 “afferente” alla stessa – e non alla documentazione relativa alla dimostrazione del possesso dei requisiti
                 di  partecipazione  –  essendo  come  tale  sottratta  –  per  il  principio  che  impedisce,  a  salvaguardia  della
                 par condicio, la modifica delle proposte negoziali da parte dei concorrenti – alla possibilità di soccorso
                 istruttorio.”




                 Consiglio di Stato, Sez. V, 07/01/2021, n. 208


                 Sulla nomina del RUP a commissario o presidente della commissione giudicatrice

                 “Sulla questione della nomina del r.u.p. a membro o presidente di una commissione giudicatrice nell’ambito
                 di una procedura di gara per l’affidamento di una pubblica commessa la giurisprudenza amministrativa è
                 ormai consolidata nel senso di escludere una incompatibilità automatica per il cumulo delle funzioni, per
                 essere, invece, indispensabile procedere ad una valutazione caso per caso che tenga conto dell’esistenza
                 di una qualche comprovata ragione di interferenza o condizionamento, con la necessaria precisazione per
                 la quale né l’una, né l’altra, può desumersi dal fatto che lo stesso soggetto abbia svolto funzioni nelle fasi
                 della predisposizione della legge di gara e della sua concreta applicazione, ribaltandosi altrimenti il rapporto
                 tra principio generale ed eccezione, in quanto spettanti al r.u.p. normalmente gli atti della procedura (in tal
                 senso Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2018, n. 6082, secondo cui l’aggiunta apportata all’art. 77, comma
                 4, del codice dei contratti pubblici (“La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con
                 riferimento alla singola procedura”) costituisce null’altro che il recepimento legislativo di un orientamento
                 formatosi già nella vigenza del precedente codice; condividono l’orientamento descritto, Cons. Stato, sez.
                 V, 27 luglio 2019, n. 5308; 14 gennaio 2019, n. 283).”





                 Consiglio di Stato, Sez. V, 04/01/2021, n. 62


                 Le dichiarazioni omesse, false o fuorvianti non implicano esclusione automatica dalla gara ma la stazione
                 appaltante deve valutare in concreto come per le altre ipotesi previste dall’art. 80, comma 5, lett. c),
                 c-bis), c-ter) e c-quater) del d.lgs. 50/2016

                 “...  in  ordine  regime  delle  dichiarazioni  omissive,  reticenti,  fuorvianti  o  propriamente  false  rese  dagli
                 operatori  economici  in  sede  di  partecipazione  alle  procedure  di  evidenzia  pubblica  si  è  pronunziata,  di
                 recente, l’adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato (Cons. Stato, Ad. plen. 28 agosto 2020, n. 16),
                 che ha formulato principi di carattere generale in ordine all’interpretazione delle cause di esclusione di
                 cui all’art. 80, comma 5, del d.lgs. n. n. 50 del 2016....in presenza di dichiarazioni “fuorvianti” (anche di
                 carattere omissivo, come nel caso di specie) si rivela imprescindibile una valutazione “in concreto” della

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