Page 58 - MediAppalti, Anno X - N. 8
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                 Pareri &                     PARERI

                 Sentenze                       E SEN
                                                 TENZE



































                 Consiglio di Stato, Sez. V, 28/1/2021, n. 833


                 La “certificazione negativa, come la mancanza di un DURC regolare, comporta una presunzione legale, juris
                 et de jure, di gravità, che obbliga la stazione appaltante ad estromettere il concorrente dalla procedura
                 evidenziale, senza poterne sindacare, nel merito, il contenuto”


                 “Ne  discende  che  anche  la  certificazione  negativa,  come  la  mancanza  di  un  DURC  regolare,  comporta
                 una presunzione legale, juris et de jure, di gravità, che obbliga la stazione appaltante ad estromettere
                 il concorrente dalla procedura evidenziale, senza poterne sindacare, nel merito, il contenuto (cfr. Cons.
                 Stato, sez. V, 19 febbraio 2019, n. 1141).
                 Né la gravità viene meno per effetto della postuma sanatoria della posizione contributiva (cfr. Cons. Stato,
                 sez. V, 26 giugno 2020, n. 4100) e ciò in quanto:
                 a) l’impresa deve essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla
                 presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del
                 rapporto con la stazione appaltante, compresa la fase di esecuzione del contratto (Cons. Stato, Ad. plen,,
                 29 febbraio 2016, n. 15);
                 b) le procedure di invito alla regolarizzazione (per esempio, nel caso del c.d. preavviso di DURC negativo,
                 previsto dall’art. 31, co. 8, d.l. 69/2013, convertito dalla l. n. 98/2013) sono destinate ad operare solo
                 sul piano dei rapporti tra impresa ed ente previdenziale, ossia con riferimento alla certificazione richiesta
                 dall’impresa  e  non  anche  a  quella  richiesta  dalla  stazione  appaltante  per  la  verifica  della  veridicità
                 dell’autodichiarazione resa ai fini della partecipazione alla gara d’appalto);
                 c) lo stesso art. 80, comma 4, ad finem sterilizza l’attitudine escludente dell’irregolarità – con previsione
                 che, per la sua natura eccezionale, deve ritenersi di stretta interpretazione – solo in caso di pagamento (o
                 di vincolante impegno a pagare) assunto e formalizzato “prima della scadenza del termine di presentazione
                 delle domande”.”

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