Page 61 - MediAppalti, Anno X - N. 8
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti







                 stazione appaltante, come per le altre ipotesi previste dalla medesima lettera c), ed ora articolate nelle
                 lettere c-bis), c-ter) e c-quater), per effetto delle modifiche da ultimo introdotte dal d.l. n. 32 del 2019.
                 In particolare, la stazione appaltante non può (a mera presa d’atto della riscontrata omissione), disporre
                 senz’altro l’estromissione della concorrente, ma deve volta a volta accertare e stabilire: a) se l’informazione
                 (fornita od omessa) sia effettivamente falsa o fuorviante; b) se, in tal caso, la stessa “fosse in grado di
                 sviare le proprie valutazioni” (trattandosi, con ciò, di omissione “rilevante”); c) se il comportamento tenuto
                 dall’operatore economico “incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità” (trattandosi, allora, di
                 omissione “significativa”).”




                 Consiglio di Stato, Sez. V, 15/12/2020, n. 8030


                 “Presupposto logico del principio di rotazione è l’omogeneità del servizio posto a gara rispetto a quello
                 svolto dal soggetto nei cui confronti opera l’inibizione”


                 “L’art. 36, comma 1, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, impone alle stazioni appaltanti nell’affidamento
                 dei contratti d’appalto sotto soglia il rispetto del “principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti”...
                 In questa ottica, non è casuale la scelta del legislatore di imporre il rispetto del principio della rotazione
                 già nella fase dell’invito degli operatori alla procedura di gara; lo scopo, infatti, è quello di evitare che
                 il  gestore  uscente,  forte  della  conoscenza  della  strutturazione  del  servizio  da  espletare  acquisita  nella
                 precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici pur se anch’essi chiamati
                 dalla stazione appaltante a presentare offerta e, così, posti in competizione tra loro (Cons. Stato, V, 12
                 giugno 2019, n. 3943; 5 marzo 2019, n. 1524; 13 dicembre 2017, n. 5854).
                 Indefettibile presupposto logico del principio di rotazione è dunque l’omogeneità del servizio posto a gara
                 rispetto a quello svolto dal soggetto nei cui confronti opera l’inibizione (Cons. Stato, V, 5 marzo 2019, n.
                 1524).”




                 Autorità Nazionale Anticorruzione


                 Delibera n. 682 del 29/07/2020
                 PREC 134/2020/S- PB


                 “Soltanto  le  modifiche  importanti  e  dotate  di  significativa  portata  innovativa  della  disciplina  di  gara
                 giustificano  una  proroga  purché  essa  sia  disposta  in  virtù  dell’interesse  pubblico  prevalente  rispetto  a
                 quello dei singoli concorrenti e nel rispetto del principio di partecipazione”


                 “…  la  stazione  appaltante  nel  fornire  chiarimenti  specifica  che  dieci  dipendenti  rappresenta  il  numero
                 ritenuto minimo indispensabile ma non vincola l’impresa che potrà stabilire il personale ritenuto necessario
                 per  lo  svolgimento  del  progetto  posto  a  base  dell’offerta  specificando  in  dettaglio  quanto  già  stabilito
                 all’art. 26 del capitolato speciale d’appalto, pertanto non si riscontra una modifica della disciplina di gara
                 come sostenuto dall’istante;...e l’art. 79, comma 3 lettera b) del d. lgs. n. 50/2016 prevede le modifiche
                 significative ai documenti di gara quale presupposto della proroga dei termini per la ricezione delle offerte;
                 quindi non ogni modifica o precisazione determina la necessità di una proroga dei termini ma soltanto una
                 modifica sostanziale che possa indurre i concorrenti a riformulare il contenuto delle proprie offerte (vd. ex
                 multis Cons. di Stato 21.03.20 n.1283 in cui vi era una modifica e integrazione dei criteri di valutazione
                 delle offerte); ... non sussistono i presupposti normativamente previsti per la richiesta di proroga;”

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