Page 61 - MediAppalti, Anno X - N. 8
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Pareri & Sentenze Mediappalti
stazione appaltante, come per le altre ipotesi previste dalla medesima lettera c), ed ora articolate nelle
lettere c-bis), c-ter) e c-quater), per effetto delle modifiche da ultimo introdotte dal d.l. n. 32 del 2019.
In particolare, la stazione appaltante non può (a mera presa d’atto della riscontrata omissione), disporre
senz’altro l’estromissione della concorrente, ma deve volta a volta accertare e stabilire: a) se l’informazione
(fornita od omessa) sia effettivamente falsa o fuorviante; b) se, in tal caso, la stessa “fosse in grado di
sviare le proprie valutazioni” (trattandosi, con ciò, di omissione “rilevante”); c) se il comportamento tenuto
dall’operatore economico “incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità” (trattandosi, allora, di
omissione “significativa”).”
Consiglio di Stato, Sez. V, 15/12/2020, n. 8030
“Presupposto logico del principio di rotazione è l’omogeneità del servizio posto a gara rispetto a quello
svolto dal soggetto nei cui confronti opera l’inibizione”
“L’art. 36, comma 1, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, impone alle stazioni appaltanti nell’affidamento
dei contratti d’appalto sotto soglia il rispetto del “principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti”...
In questa ottica, non è casuale la scelta del legislatore di imporre il rispetto del principio della rotazione
già nella fase dell’invito degli operatori alla procedura di gara; lo scopo, infatti, è quello di evitare che
il gestore uscente, forte della conoscenza della strutturazione del servizio da espletare acquisita nella
precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici pur se anch’essi chiamati
dalla stazione appaltante a presentare offerta e, così, posti in competizione tra loro (Cons. Stato, V, 12
giugno 2019, n. 3943; 5 marzo 2019, n. 1524; 13 dicembre 2017, n. 5854).
Indefettibile presupposto logico del principio di rotazione è dunque l’omogeneità del servizio posto a gara
rispetto a quello svolto dal soggetto nei cui confronti opera l’inibizione (Cons. Stato, V, 5 marzo 2019, n.
1524).”
Autorità Nazionale Anticorruzione
Delibera n. 682 del 29/07/2020
PREC 134/2020/S- PB
“Soltanto le modifiche importanti e dotate di significativa portata innovativa della disciplina di gara
giustificano una proroga purché essa sia disposta in virtù dell’interesse pubblico prevalente rispetto a
quello dei singoli concorrenti e nel rispetto del principio di partecipazione”
“… la stazione appaltante nel fornire chiarimenti specifica che dieci dipendenti rappresenta il numero
ritenuto minimo indispensabile ma non vincola l’impresa che potrà stabilire il personale ritenuto necessario
per lo svolgimento del progetto posto a base dell’offerta specificando in dettaglio quanto già stabilito
all’art. 26 del capitolato speciale d’appalto, pertanto non si riscontra una modifica della disciplina di gara
come sostenuto dall’istante;...e l’art. 79, comma 3 lettera b) del d. lgs. n. 50/2016 prevede le modifiche
significative ai documenti di gara quale presupposto della proroga dei termini per la ricezione delle offerte;
quindi non ogni modifica o precisazione determina la necessità di una proroga dei termini ma soltanto una
modifica sostanziale che possa indurre i concorrenti a riformulare il contenuto delle proprie offerte (vd. ex
multis Cons. di Stato 21.03.20 n.1283 in cui vi era una modifica e integrazione dei criteri di valutazione
delle offerte); ... non sussistono i presupposti normativamente previsti per la richiesta di proroga;”
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