Page 59 - MediAppalti, Anno X - N. 8
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti







                 Consiglio di Stato, Sez. V, 20/1/2021, n. 632

                 Requisiti  di  ordine  generale:  Un  obbligo  dichiarativo  privo  della  individuazione  di  un  generale  limite  di
                 operatività temporale potrebbe rilevarsi eccessivamente oneroso per gli operatori economici

                 “Va  infine  dato  atto,  in  una  prospettiva  ricostruttiva  delle  questioni  qui  di  interesse,  degli  approdi  cui
                 è pervenuta la recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, partendo dal rilievo che un obbligo
                 dichiarativo privo della individuazione di un generale limite di operatività temporale “potrebbe rilevarsi
                 eccessivamente onerosa per gli operatori economici imponendo loro di ripercorrere a beneficio della stazione
                 appaltante vicende professionali ampiamente datate o, comunque, del tutto insignificanti nel contesto della
                 vita professionale di una impresa” (Cons. Stato, V, 22 luglio 2019, n. 5171; 3 settembre 2018, n. 5142).
                 La necessità di un limite generale di operatività degli obblighi dichiarativi è stata correlata all’art. 57, §
                 7, della direttiva 2014/24/UE, che ha fissato in tre anni dalla data del fatto la rilevanza del grave illecito
                 professionale, seguita dalle linee guida ANAC n. 6/2016, precedute dal parere della Commissione speciale
                 del Consiglio di Stato n. 2286 del 26 ottobre 2016, che ha affermato, tra altro, la diretta applicazione
                 nell’ordinamento nazionale della previsione di cui al predetto paragrafo. L’efficacia diretta c.d. “verticale”
                 della  disposizione  comunitaria  nell’ordinamento  interno  è  stata  riconosciuta  da  questa  Sezione  del
                 Consiglio di Stato anche al di là di ogni questione inerente il non completo recepimento della predetta
                 direttiva nel comma 10 dell’art. 80 [che, nella versione originaria, prevedeva la moratoria quinquennale
                 solo con riferimento alla condanna definitiva in sede penale alla pena accessoria dell’incapacità a contrarre
                 con la pubblica amministrazione, nulla disponendo per le cause di esclusione di cui ai commi 4, relative
                 alle violazione fiscali e contributive, e 5, con particolare riferimento alla lett. c), relativa ai gravi illeciti
                 professionali,  reputandosi  così  inidonee  ai  fini  dell’esclusione  dell’operatore  economico  dalla  gara  le
                 risoluzioni ante triennio (Cons. Stato, V, 21 novembre 2018, n. 6576)].”




                 Corte di Giustizia Europea, Sez. IV, 14/1/2021, n. C-387/19


                 Non costituisce obbligo dell’operatore economico fornire di propria iniziativa la prova della sua affidabilità

                 “L’articolo  57,  paragrafo  6,  della  direttiva  2014/24/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  26
                 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento
                 delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, deve essere interpretato nel senso
                 che esso osta a una prassi in forza della quale un operatore economico è tenuto a fornire spontaneamente,
                 al  momento  della  presentazione  della  sua  domanda  di  partecipazione  o  della  sua  offerta,  la  prova  dei
                 provvedimenti di ravvedimento operoso adottati per dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza,
                 nei suoi confronti, di un motivo di esclusione facoltativo di cui all’articolo 57, paragrafo 4, di detta direttiva,
                 come  modificata  dal  regolamento  delegato  2015/2170,  qualora  un  simile  obbligo  non  risulti  né  dalla
                 normativa nazionale applicabile né dai documenti di gara. Per contro, l’articolo 57, paragrafo 6, di detta
                 direttiva, come modificata dal regolamento delegato 2015/2170, non osta a un siffatto obbligo qualora
                 esso sia previsto in modo chiaro, preciso e univoco nella normativa nazionale applicabile e sia portato a
                 conoscenza dell’operatore economico interessato mediante i documenti di gara.”











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