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Pareri & Sentenze Mediappalti
Consiglio di Stato, Sez. V, 20/1/2021, n. 632
Requisiti di ordine generale: Un obbligo dichiarativo privo della individuazione di un generale limite di
operatività temporale potrebbe rilevarsi eccessivamente oneroso per gli operatori economici
“Va infine dato atto, in una prospettiva ricostruttiva delle questioni qui di interesse, degli approdi cui
è pervenuta la recente giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, partendo dal rilievo che un obbligo
dichiarativo privo della individuazione di un generale limite di operatività temporale “potrebbe rilevarsi
eccessivamente onerosa per gli operatori economici imponendo loro di ripercorrere a beneficio della stazione
appaltante vicende professionali ampiamente datate o, comunque, del tutto insignificanti nel contesto della
vita professionale di una impresa” (Cons. Stato, V, 22 luglio 2019, n. 5171; 3 settembre 2018, n. 5142).
La necessità di un limite generale di operatività degli obblighi dichiarativi è stata correlata all’art. 57, §
7, della direttiva 2014/24/UE, che ha fissato in tre anni dalla data del fatto la rilevanza del grave illecito
professionale, seguita dalle linee guida ANAC n. 6/2016, precedute dal parere della Commissione speciale
del Consiglio di Stato n. 2286 del 26 ottobre 2016, che ha affermato, tra altro, la diretta applicazione
nell’ordinamento nazionale della previsione di cui al predetto paragrafo. L’efficacia diretta c.d. “verticale”
della disposizione comunitaria nell’ordinamento interno è stata riconosciuta da questa Sezione del
Consiglio di Stato anche al di là di ogni questione inerente il non completo recepimento della predetta
direttiva nel comma 10 dell’art. 80 [che, nella versione originaria, prevedeva la moratoria quinquennale
solo con riferimento alla condanna definitiva in sede penale alla pena accessoria dell’incapacità a contrarre
con la pubblica amministrazione, nulla disponendo per le cause di esclusione di cui ai commi 4, relative
alle violazione fiscali e contributive, e 5, con particolare riferimento alla lett. c), relativa ai gravi illeciti
professionali, reputandosi così inidonee ai fini dell’esclusione dell’operatore economico dalla gara le
risoluzioni ante triennio (Cons. Stato, V, 21 novembre 2018, n. 6576)].”
Corte di Giustizia Europea, Sez. IV, 14/1/2021, n. C-387/19
Non costituisce obbligo dell’operatore economico fornire di propria iniziativa la prova della sua affidabilità
“L’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento
delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, deve essere interpretato nel senso
che esso osta a una prassi in forza della quale un operatore economico è tenuto a fornire spontaneamente,
al momento della presentazione della sua domanda di partecipazione o della sua offerta, la prova dei
provvedimenti di ravvedimento operoso adottati per dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza,
nei suoi confronti, di un motivo di esclusione facoltativo di cui all’articolo 57, paragrafo 4, di detta direttiva,
come modificata dal regolamento delegato 2015/2170, qualora un simile obbligo non risulti né dalla
normativa nazionale applicabile né dai documenti di gara. Per contro, l’articolo 57, paragrafo 6, di detta
direttiva, come modificata dal regolamento delegato 2015/2170, non osta a un siffatto obbligo qualora
esso sia previsto in modo chiaro, preciso e univoco nella normativa nazionale applicabile e sia portato a
conoscenza dell’operatore economico interessato mediante i documenti di gara.”
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