Page 19 - MediAppalti, Anno X - N. 7
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Sotto la lente Mediappalti
di informazione antimafia interdittiva emessa ai delle operazioni di completamento della gara
sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo sono puntualmente precisate dal richiamato art.
6 settembre 2011, n. 159 […] a seguito 32, comma 8, del codice degli appalti che affida
dell’annullamento dell’aggiudicazione vi sarà all’aggiudicatario la scelta di disimpegnarsi o meno
l’escussione della garanzia provvisoria”. dal vincolo negoziale senza incorrere in alcuna
sanzione.
Accanto a questa norma, non va dimenticato il
riferimento presente nel comma 3 dell’articolo 103 Si è quindi riservata all’aggiudicatario, nell’ambito
in tema di presentazione della garanzia definitiva. delle sue autonome determinazioni imprenditoriali,
“La mancata costituzione della garanzia di la scelta se “confermare” la sua offerta ormai
cui al comma 1, determina la decadenza scaduta, addivenendo egualmente alla stipula,
dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione ovvero esercitare il suo diritto di recesso e sottrarsi
provvisoria presentata in sede di offerta da parte ad essa.
della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto
o la concessione al concorrente che segue nella Tale facoltà è stata tuttavia subordinata, per
graduatoria”. evidenti ragioni di certezza dei rapporti giuridici e di
tutela dell’affidamento, al rispetto di una tassativa
Cosa si intende quando si parla di ogni fatto modalità di comunicazione alla stazione appaltante
riconducibile all’affidatario? del venir meno dell’interesse alla conclusione del
Si intende qualunque ostacolo alla stipulazione contratto.
a lui riconducibile, e tra cui anche il difetto di un
requisito partecipativo. Recita infatti testualmente l’art. 32, comma 8, cit.,
che “Se la stipulazione del contratto non avviene
In conclusione, per comprendere l’importanza nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante
di una tale disposizione, ci affidiamo al pensiero atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi
del giudice amministrativo in una recentissima da ogni vincolo o recedere dal contratto…”.
sentenza (Tar Cagliari numero 660 del 16 novembre
2020). Per contro, la Stazione Appaltante, a seguito del
“il termine di 180 giorni previsto dall’art. 32, decorso del termine anzidetto (e in assenza di
comma 4, del codice deve considerarsi quale formale comunicazione dell’aggiudicatario), non
“spatium deliberandi” massimo per addivenire alla perde ogni potere, ma anzi, laddove persista il
sottoscrizione del contratto ed ha il fine di evitare pubblico interesse sotteso all’attivazione della
che l’ulteriore protrarsi del vincolo possa arrecare procedura concorsuale, può ed anzi è tenuta a
danno all’impresa concorrente (vincolata alla sua stipulare il contratto con l’aggiudicatario.
offerta) ovvero alla stessa stazione appaltante (ove
costretta ad un’aggiudicazione non più rispondente Orbene, nel caso di specie, anche se erano
alle finalità pubbliche perseguite con la gara). ampiamente decorsi sia il termine di 180 giorni
previsto per la vincolatività dell’offerta sia il
La sopravvenuta scadenza del termine di validità termine di 60 giorni per la stipula del contratto,
dell’offerta a seguito dell’eccessivo prolungamento la società ricorrente non ha esercitato la predetta
delle operazioni di gara consente quindi facoltà di recesso mediante notifica di apposito
all’aggiudicatario la scelta di disimpegnarsi da atto alla stazione appaltante.
ogni vincolo negoziale senza incorrere in alcuna
sanzione. In sostanza, è riservata all’aggiudicatario, Il suo inadempimento alle richieste di
nell’ambito delle sue autonome determinazioni presentazione della documentazione necessaria
imprenditoriali, la scelta se confermare la sua alla stipula del contratto, seppur successive al
offerta ormai scaduta, addivenendo alla stipula, decorso di tale termine, dunque, si configura come
ovvero esercitare il suo diritto di recesso dalla fase una sottrazione al dovere (che ancora aveva) di
della stipula. fornire la documentazione – indicata nelle note di
sollecito sopra menzionate, che assegnavano per
Infatti, le conseguenze della sopravvenuta l’adempimento il termine di 10 giorni – necessaria
scadenza del termine massimo di validità per addivenire alla stipula del contratto.
dell’offerta a seguito dell’eccessivo prolungamento Ne segue, in ragione della validità e
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