Page 23 - MediAppalti, Anno X - N. 7
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 Resta tuttavia ferma la previsione di cui all’art. 23,   A livello comunitario, il percorso di liberalizzazione
                 comma 2, del D. Lgs. n. 261/1999, come modificato   del servizio postale  ha  avuto  avvio  in epoca
                 dal D. Lgs.  n. 58/2011,  secondo cui il  servizio   ormai  risalente.  La  prima  direttiva in materia  è
                 universale  -  inteso  come  il servizio  di  raccolta,   infatti  del  1997  (la  n.  97/67/CE), poi seguita  da
                 trasporto  e  smistamento  di invii, pacchi postali,   altre  due  direttive  postali nel  2002  e  nel  2008
                 ivi compresi quelli raccomandati e assicurati, che   (le  nn.  2002/39/CE e  2008/6/CE).  Con  esse  è
                 risponde  alla  necessità  di  offrire  un  servizio  tale   stata  favorita  una  graduale  apertura  dei  mercati
                 da  garantire  il rispetto  delle esigenze  essenziali,   nazionali nel  settore  dei servizi postali ad  una
                 senza discriminazioni, ininterrotto e di offrire agli   più ampia concorrenza oltre che ad una graduale
                 utenti,  in condizioni  analoghe,  un  trattamento   armonizzazione  delle  differenti  regole  vigenti  nei
                 identico e funzionale alle loro esigenze in continua   vari Stati membri.
                 evoluzione - è affidato a Poste Italiane S.p.A. per
                 un  periodo  di  quindici  anni.  Ogni  cinque  anni  il   La  Terza  direttiva  postale  è  quella  che,  più  delle
                 Ministero dello sviluppo economico deve  tuttavia   altre,  ha  segnato  il  passo  verso  il  definitivo
                 verificare che l’affidamento del servizio universale   superamento  della concezione  monopolistica
                 a Poste Italiane sia conforme a determinati criteri e   del  servizio  postale  in  capo  al  fornitore  del
                 che, nello svolgimento dello stesso, si registri un   servizio  universale  per  lasciare  spazio  alla  libera
                 miglioramento di efficienza, sulla base di indicatori   concorrenza.  In attuazione  della Terza  direttiva,
                 ben definiti, pena la revoca dell’affidamento.  infatti,  in  Italia  è  stato  emanato  il  D.  Lgs.  n.



                 2. L’art. 3 del D. Lgs. n. 261/1999 definisce così il servizio universale: <<1. È assicurata la fornitura del
                 servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente
                 in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e
                 montane, a prezzi accessibili all’utenza.
                 2. Il servizio universale, incluso quello transfrontaliero, comprende:
                 a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;
                 b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;
                 c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati.
                 (…) 5. Il servizio universale è caratterizzato come segue:
                 a) la qualità è definita nell’ambito di ciascun servizio e trova riferimento nella normativa europea;
                 b) il servizio è prestato in via continuativa per tutta la durata dell’anno;
                 c) la dizione «tutti i punti del territorio nazionale» trova specificazione, secondo criteri di ragionevolezza,
                 attraverso l’attivazione di un congruo numero di punti di accesso, al fine di tenere conto delle esigenze
                 dell’utenza. Detti criteri sono individuati con provvedimento dell’autorità di regolamentazione;
                 d)  la  determinazione  del  «prezzo  accessibile»  deve  prevedere  l’orientamento  ai  costi  in  riferimento  ad
                 un’efficiente gestione aziendale.
                 6. Il fornitore del servizio universale garantisce per almeno 5 giorni a settimana:
                 a) una raccolta;
                 b) una distribuzione al domicilio di ogni persona fisica o giuridica o, in via di deroga, alle condizioni stabilite
                 dall’autorità di regolamentazione in installazioni appropriate.
                 (…) 8. Il servizio universale risponde alle seguenti necessità:
                 a) offrire un servizio tale da garantire il rispetto delle esigenze essenziali;
                 b) offrire agli utenti, in condizioni analoghe, un trattamento identico;
                 c) fornire un servizio senza discriminazioni, soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico;
                 d) fornire un servizio ininterrotto, salvo casi di forza maggiore;
                 e) evolvere in funzione del contesto tecnico, economico e sociale, nonché delle esigenze dell’utenza.
                 (…)  11.  Il  fornitore  del  servizio  universale  è  designato  nel  rispetto  del  principio  di  trasparenza,  non
                 discriminazione e proporzionalità. La designazione è effettuata sulla base dell’analisi dei costi del servizio
                 universale nonché dei seguenti criteri:
                 a) garanzia della continuità della fornitura del servizio universale in considerazione del ruolo da questo
                 svolto nella coesione economica e sociale;
                 b) redditività degli investimenti;
                 c) struttura organizzativa dell’impresa;
                 d) stato economico dell’impresa nell’ultimo triennio;
                 e) esperienza di settore;
                 f) eventuali pregressi rapporti con la pubblica amministrazione nel settore specifico, con esito positivo.
                 (…)>>.

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