Page 68 - MediAppalti, Anno X - N. 5
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                 dell’azione della Pubblica Amministrazione, sia di   indicare  con accuratezza  e  analiticità i singoli
                 alterazioni  della  concorrenza  tra  imprese:  profili   elementi che compongono la prestazione e il loro
                 tutti giudizialmente scrutinabili (C.d.S., Sez. III, n.   valore.  Le  stesse  devono  procedere  già  in fase
                 6355/2019, cit.). Si è affermato, al riguardo, che in   di programmazione alla  stima  del  fabbisogno
                 un giudizio avverso il bando di gara “la misura del   effettivo  in  termini  di numero  di ore  di lavoro/
                 prezzo a base d’asta non implica una mera scelta   interventi/prestazioni e alla predeterminazione del
                 di convenienza e opportunità, ma una valutazione   costo complessivo di ciascuna  prestazione”.  Da
                 alla stregua di cognizioni tecniche (…..) sulla quale   ultimo, si è sottolineato che “la correttezza della
                 è possibile il sindacato del giudice amministrativo,   determinazione della base d’asta con attinenza alla
                 con la precisazione che tale sindacato è limitato ai   situazione di mercato rileva ai fini dell’utilizzazione
                 casi di complessiva inattendibilità delle operazioni e   di tutto il  potenziale differenziale  previsto per
                 valutazioni tecniche operate dall’amministrazione,   il  prezzo nell’ambito delle gare  da  aggiudicarsi
                 alla  illogicità  manifesta,  alla  disparità  di  con  il criterio dell’offerta  economicamente  più
                 trattamento”,  non  essendo  consentito  al giudice   vantaggiosa, al fine di evitare uno svuotamento di
                 di giungere  egli stesso  alla determinazione  del   efficacia sostanziale della componente economica
                 prezzo  congruo  (T.A.R.  Sardegna,  Cagliari,   dell’offerta (cfr. Cons. Stato, V, 7 giugno 2017, n.
                 Sez.  I,  18  ottobre  2011,  n.  992).  Sono  state   2739, 22 marzo 2016, n. 1186, 15 luglio 2013, n.
                 richiamate  in argomento  anche  le linee guida   3802, 31 marzo 2012, n. 1899)” (C.d.S., Sez. III,
                 espresse  dall’A.N.A.C.  con  deliberazione  n.  32   n. 6533/2019, cit.).
                 del  20  gennaio  2016,  le  quali,  sebbene  attinenti
                 all’affidamento di servizi ad Enti del terzo settore   L’analisi rapidissima delle pronunce innanzi indicate,
                 ed  alle cooperative  sociali, contengono  al  parag.   certamente  non esaurisce  la disamina  del tema
                 11  un’indicazione  di principio, lì dove  affermano   che si pone nel panorama giurisprudenziale, come
                 che  “le  stazioni appaltanti,  nella  determinazione   certamente  ampio  e  complesso,  ma  mutuando
                 dell’importo  a  base  di  gara  per  l’affidamento  dei   una frase celebre dello scrittore statunitense Kurt
                 servizi, non  possono limitarsi ad  una  generica  e   Vonnegut: “Un passo indietro, dopo aver fatto una
                 sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono   strada sbagliata, è un passo nella giusta direzione.”










































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