Page 66 - MediAppalti, Anno X - N. 5
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Mediappalti In Pillole
L’incidenza di un errore ed il limite
alla possibilità di rimediare ad esso
IN
PIL
di Giuseppe Croce LOLE
Nell’espletamento delle funzioni di commissario, Commissione giudicatrice, organo di natura
di Rup, di concorrente o partecipante all’atto della prettamente tecnica, di esame e valutazione delle
predisposizione di un’offerta, ma più in generale offerte formulate dai concorrenti nell’ambito di
nel segmento procedimentale della gara d’appalto, una specifica gara. La sua attività si esaurisce
come per ogni ambito della vita comune, la soltanto con l’approvazione del suo operato da
possibilità dell’errore procedurale e/o valutativo è parte dei competenti organi dell’Amministrazione
dietro l’angolo. Talvolta l’incidenza dell’errore sulla appaltante, mediante l’adozione del provvedimento
risultanza finale è di modesta incidenza e pertanto di aggiudicazione. Fino a questo momento la
trascurabile, talaltra il suo peso specifico rileva Commissione conserva il potere di riesaminare
a tal punto da rendere indeterminata un’offerta, l’operato al fine di emendarlo da eventuali errori.”
incomprensibile una valutazione, o più in generale,
ingiustificata una decisione. Concetto ben chiaro, che evidentemente non
imbriglia o limita l’operato della commissione,
Alcune pronunce dell’ultimo periodo, ci portano ed in linea con quanto le stesse Linee guida n. 5
a riflettere proprio sul concetto di errore e sui dell’ANAC dedicata proprio a “Criteri di scelta dei
limiti entro cui muoversi per rimediare ad esso, commissari di gara e di iscrizione degli esperti
senza cadere nell’illegittimità o peggio ancora nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti
nell’illegalità penalmente rilevante di una condotta. delle commissioni giudicatrici”, ove si ribadisce che
Il Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza nella valutazione dell’offerta tecnica la commissione
n. 5711 del 28.09.2020, trattando di riesame di gara opera in piena autonomia rispetto alla
dell’offerta e di riunione della commissione per la stazione appaltante e deve valutare il contenuto
valutazione della stessa, ha chiarito che: “Quanto dell’offerta secondo i criteri motivazionali presenti
alla nuova riunione della Commissione, ritiene il nei documenti di gara. Le stazioni appaltanti
Collegio di condividere l’interpretazione seguita dal assicurano gli strumenti di ausilio ai commissari di
primo giudice e riproposta dalla parti appellate. Si gara per risolvere questioni di tipo amministrativo
tratta, nella specie, evidentemente dell’esercizio al fine di non determinare interferenze nel processo
dello specifico potere di riesame che spetta alla di valutazione delle offerte.
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