Page 67 - MediAppalti, Anno X - N. 5
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In Pillole                                                                           Mediappalti







                 Restando  ancora  in  tema  di operato  della   incongruenza rispetto al corretto modus procedendi
                 Commissione  e  di errori  nei  giudizi, al  limite del   prescritto dalla lex specialis di gara, ciò che colora
                 concetto  di erroneo  utilizzo della metodologia   le  valutazioni  effettuate  dell’eccesso  di  potere,
                 valutativa  del  metodo  del  confronto  a  coppie,  si   che  costituisce il tipico vizio  della discrezionalità
                 richiama la sentenza TAR Genova, 28.09.2020    amministrativa  (cfr.,  in  fattispecie  analoga,  T.A.R
                 n. 661,  in  essa  si  legge:  “Orbene,  nel  caso  di   Liguria,  II,  4.3.2019,  n.  171;  nello  stesso  senso
                 specie,  l’assoluta  e  totale  uniformità  di  ogni   cfr. Cons. di St., III, 15.11.2018, n. 6439, in una
                 valutazione  quanto  alla  preferenza  ed  al  suo   fattispecie in cui l’identità delle valutazioni non era
                 grado,  che  si  ripete  indefettibilmente  per  tutti   neppure totale). Né rileva che, nel verbale n. 13,
                 i parametri di valutazione,  appare,  in relazione   sia stato indicato che ognuno dei componenti della
                 alle  numerose  variabili potenziali costituite dal   commissione abbia “autonomamente esaminato la
                 numero  dei  commissari  (5),  dei  coefficienti  (6),   documentazione delle offerte tecniche presentate”,
                 dei criteri di valutazione (4) e delle offerte (5), il   non  potendo  l’autonomia  dell’esame  della
                 frutto di un previo concerto tra i commissari circa il   documentazione  essere  equiparata  all’autonoma
                 modus procedendi, contrario a quello chiaramente   espressione  di una  valutazione,  che  è  ciò  che
                 predicato dal disciplinare di gara. Ciò che integra   richiedeva il disciplinare di gara.
                 sicura  spia  dell’eccesso  di  potere,  sotto  il  profilo
                 del cattivo uso della discrezionalità amministrativa   Mentre, uscendo un attimo dal momento valutativo
                 e  della  falsa  applicazione  delle  disposizioni  del   dell’offerta  e  volgendo  lo  sguardo  al  momento
                 disciplinare di gara  sui  criteri  di valutazione   preliminare   dell’affidamento,   interessante
                 dell’offerta tecnica, che in un primo tempo doveva   risulta anche  la pronuncia  resa  dal  Consiglio  di
                 essere  effettuata  autonomamente  da  ciascun   Stato,  sez. III, 28.09.2020 n.  5634,  la  quale
                 commissario, e, soltanto dopo, essere trasformata   trattando  dell’errore  connesso  alla correttezza
                 in una  media  e  riparametrata  sulla base  della   nella  determinazione  del valore  del servizio da
                 media  massima.  L’assoluta  identità  di tutte  le   porre  a base  di gara ha  rammentato  che:  Come
                 valutazioni  effettuate  dai  singoli    commissari   affermato  dalla  giurisprudenza,  è  necessario  che
                 per  tutti  i  criteri  di valutazione  –  identità  che   la determinazione della base d’asta sia effettuata
                 è  pacifica  e  non  contestata  –  non  può  certo   dalla stazione  appaltante  facendo  riferimento  a
                 definirsi una contingente coincidenza, ma denota   criteri verificabili ed acquisendo attendibili elementi
                 piuttosto il perseguimento dell’unanimità su  ogni   di  conoscenza,  al  fine  di  scongiurare  il  rischio  di
                 singola  valutazione,  laddove  la  commissione  non   una base d’asta arbitraria perché manifestamente
                 doveva  invece  operare  –  quantomeno  in  prima   sproporzionata, con conseguente alterazione della
                 battuta  –  quale  organo  collegiale,  richiedendo  la   concorrenza  (cfr.  C.d.S.,  Sez.  III,  24  settembre
                 legge  di  gara  che  i  coefficienti  fossero  attribuiti   2019, n. 6355, e 10 maggio 2017, n. 2168; Sez.
                 dai  singoli commissari  secondo  il loro  personale   V,  28  agosto  2017,  n.  4081).  Va  rimarcato,  sul
                 giudizio,  per  essere  –  soltanto  successivamente   punto,  come  nel  nuovo  Codice  degli  appalti  le
                 –  trasformati  in  una  “media”.  E’  noto  che,  per   stazioni appaltanti  debbano  garantire  la qualità
                 costante  giurisprudenza,  nell’ambito  del criterio   delle prestazioni, non solo nella fase di scelta del
                 di  aggiudicazione  dell’offerta  economicamente   contraente (v. art. 97 del d.lgs. 50/2016 in tema di
                 più vantaggiosa, le valutazioni della commissione   esclusione delle offerte anormalmente basse), ma
                 giudicatrice  circa  l’attribuzione  dei  punteggi   anche nella fase di predisposizione dei parametri
                 ai  diversi  elementi  dell’offerta  tecnica  sono   della gara (v. art. 30, comma 1). Orbene, questa
                 espressione di discrezionalità tecnica.        Sezione ha già avuto modo di richiamare l’indirizzo
                                                                della prevalente giurisprudenza amministrativa, al
                 Tale discrezionalità non è peraltro completamente   quale  si  ritiene  anche  in  questa  sede  di  aderire,
                 insensibile al  sindacato  (estrinseco)  del  giudice   secondo cui la determinazione del prezzo posto a
                 amministrativo, quante volte non risulti esercitata   base  d’asta  non  può  prescindere  da  una  verifica
                 in linea con i criteri predefiniti dalla lex specialis   della reale congruità in relazione alle prestazioni e
                 di gara, o presenti inattendibilità o macroscopiche   ai costi per l’esecuzione del servizio, comprese le
                 irrazionalità ed incongruenze.                 condizioni di lavoro che consentano ai concorrenti
                                                                la  presentazione  di una  proposta  concreta  e
                 Nel caso di specie,  l’operato della commissione   realistica,  a  rischio, in  caso  contrario,  sia  di
                 concreta  – a  parere  del collegio – una  palese   carenze  di  effettività  delle  offerte  e  di  efficacia

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