Page 67 - MediAppalti, Anno X - N. 5
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In Pillole Mediappalti
Restando ancora in tema di operato della incongruenza rispetto al corretto modus procedendi
Commissione e di errori nei giudizi, al limite del prescritto dalla lex specialis di gara, ciò che colora
concetto di erroneo utilizzo della metodologia le valutazioni effettuate dell’eccesso di potere,
valutativa del metodo del confronto a coppie, si che costituisce il tipico vizio della discrezionalità
richiama la sentenza TAR Genova, 28.09.2020 amministrativa (cfr., in fattispecie analoga, T.A.R
n. 661, in essa si legge: “Orbene, nel caso di Liguria, II, 4.3.2019, n. 171; nello stesso senso
specie, l’assoluta e totale uniformità di ogni cfr. Cons. di St., III, 15.11.2018, n. 6439, in una
valutazione quanto alla preferenza ed al suo fattispecie in cui l’identità delle valutazioni non era
grado, che si ripete indefettibilmente per tutti neppure totale). Né rileva che, nel verbale n. 13,
i parametri di valutazione, appare, in relazione sia stato indicato che ognuno dei componenti della
alle numerose variabili potenziali costituite dal commissione abbia “autonomamente esaminato la
numero dei commissari (5), dei coefficienti (6), documentazione delle offerte tecniche presentate”,
dei criteri di valutazione (4) e delle offerte (5), il non potendo l’autonomia dell’esame della
frutto di un previo concerto tra i commissari circa il documentazione essere equiparata all’autonoma
modus procedendi, contrario a quello chiaramente espressione di una valutazione, che è ciò che
predicato dal disciplinare di gara. Ciò che integra richiedeva il disciplinare di gara.
sicura spia dell’eccesso di potere, sotto il profilo
del cattivo uso della discrezionalità amministrativa Mentre, uscendo un attimo dal momento valutativo
e della falsa applicazione delle disposizioni del dell’offerta e volgendo lo sguardo al momento
disciplinare di gara sui criteri di valutazione preliminare dell’affidamento, interessante
dell’offerta tecnica, che in un primo tempo doveva risulta anche la pronuncia resa dal Consiglio di
essere effettuata autonomamente da ciascun Stato, sez. III, 28.09.2020 n. 5634, la quale
commissario, e, soltanto dopo, essere trasformata trattando dell’errore connesso alla correttezza
in una media e riparametrata sulla base della nella determinazione del valore del servizio da
media massima. L’assoluta identità di tutte le porre a base di gara ha rammentato che: Come
valutazioni effettuate dai singoli commissari affermato dalla giurisprudenza, è necessario che
per tutti i criteri di valutazione – identità che la determinazione della base d’asta sia effettuata
è pacifica e non contestata – non può certo dalla stazione appaltante facendo riferimento a
definirsi una contingente coincidenza, ma denota criteri verificabili ed acquisendo attendibili elementi
piuttosto il perseguimento dell’unanimità su ogni di conoscenza, al fine di scongiurare il rischio di
singola valutazione, laddove la commissione non una base d’asta arbitraria perché manifestamente
doveva invece operare – quantomeno in prima sproporzionata, con conseguente alterazione della
battuta – quale organo collegiale, richiedendo la concorrenza (cfr. C.d.S., Sez. III, 24 settembre
legge di gara che i coefficienti fossero attribuiti 2019, n. 6355, e 10 maggio 2017, n. 2168; Sez.
dai singoli commissari secondo il loro personale V, 28 agosto 2017, n. 4081). Va rimarcato, sul
giudizio, per essere – soltanto successivamente punto, come nel nuovo Codice degli appalti le
– trasformati in una “media”. E’ noto che, per stazioni appaltanti debbano garantire la qualità
costante giurisprudenza, nell’ambito del criterio delle prestazioni, non solo nella fase di scelta del
di aggiudicazione dell’offerta economicamente contraente (v. art. 97 del d.lgs. 50/2016 in tema di
più vantaggiosa, le valutazioni della commissione esclusione delle offerte anormalmente basse), ma
giudicatrice circa l’attribuzione dei punteggi anche nella fase di predisposizione dei parametri
ai diversi elementi dell’offerta tecnica sono della gara (v. art. 30, comma 1). Orbene, questa
espressione di discrezionalità tecnica. Sezione ha già avuto modo di richiamare l’indirizzo
della prevalente giurisprudenza amministrativa, al
Tale discrezionalità non è peraltro completamente quale si ritiene anche in questa sede di aderire,
insensibile al sindacato (estrinseco) del giudice secondo cui la determinazione del prezzo posto a
amministrativo, quante volte non risulti esercitata base d’asta non può prescindere da una verifica
in linea con i criteri predefiniti dalla lex specialis della reale congruità in relazione alle prestazioni e
di gara, o presenti inattendibilità o macroscopiche ai costi per l’esecuzione del servizio, comprese le
irrazionalità ed incongruenze. condizioni di lavoro che consentano ai concorrenti
la presentazione di una proposta concreta e
Nel caso di specie, l’operato della commissione realistica, a rischio, in caso contrario, sia di
concreta – a parere del collegio – una palese carenze di effettività delle offerte e di efficacia
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