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                 Autorità Nazionale Anticorruzione

                 DELIBERA N.353 DEL 22 aprile 2020
                 PREC 62/2020/L/PB

                 “l’operazione del taglio delle ali è solo virtuale e consiste nel temporaneo accantonamento delle offerte che
                 presentano valori estremi ai soli fini del computo della soglia di anomalia”

                 “l’Autorità si è di recente, nuovamente, pronunciata sulla questione chiarendo che «Il legislatore, nella
                 nuova formulazione della lett. a) del comma 2-bis dell’art. 97 […], ha cristallizzato il principio in base al
                 quale l’operazione del taglio delle ali è solo virtuale e consiste nel temporaneo accantonamento delle offerte
                 che presentano valori estremi ai soli fini del computo della soglia di anomalia. Tale principio va applicato
                 anche  in  una  procedura  sotto  soglia  nella  quale  la  lex  specialis  prevede  il  meccanismo  dell’esclusione
                 automatica delle offerte, ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del Codice, nell’ambito delle quali le offerte
                 “accantonate”  vanno  considerate  come  offerte  ammesse  alla  gara  da  assoggettare  al  meccanismo
                 dell’esclusione automatica o alla diversa valutazione di congruità (nel caso in cui non operi l’esclusione”



                 Autorità Nazionale Anticorruzione

                 DELIBERA N. 299 DEL 1 aprile 2020
                 PREC 46/20/F


                 “nella  formula  bilineare  di  attribuzione  del  punteggio  economico,  le  variabili  Ai,  Amax  e  Asoglia  fanno
                 riferimento  al  valore  dei  ribassi,  inteso  come  differenza  tra  la  base  d’asta  e  l’offerta,  e  non  al  valore
                 dell’offerta”

                 “L’art.  11  (Aggiudicazione  della  fornitura)  del  disciplinare  di  gara  prevede,  ai  fini  della  determinazione
                 del  punteggio  economico,  l’utilizzo  del  metodo  bilineare  secondo  la  formula  indicata  dall’Autorità  nelle
                 Linee guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente piuÌ€
                 vantaggiosa”, ovvero:
                 Ci (per A≤A)= X * Ai /Asoglia
                 Ci (perAi >Asoglia)= X+(1−X) * [ (Ai – Asoglia ) / (Amax – Asoglia) ]
                 Come noto, si tratta di una formula, o meglio della combinazione di due formule, che si caratterizza per
                 attribuire punteggi linearmente crescenti fino ad un valore soglia, per poi flettere e crescere ad un ritmo
                 più limitato, scoraggiando in tal modo offerte con ribassi eccessivi, che vedono assegnarsi un punteggio
                 incrementale ridotto, e di limitare l’inconveniente di valorizzare eccessivamente differenze contenute in
                 termini di prezzo.
                 Nelle richiamate Linee guida, l’Autorità ha chiarito il significato delle variabili nei termini seguenti:
                 Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
                 Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
                 Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
                 X = 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90
                 Amax = valore dell’offerta (ribasso) piuÌ€ conveniente
                 La combinazione delle due formule, una per le offerte recanti un ribasso pari o inferiore ad un valore soglia
                 individuato nella media dei ribassi offerti, e l’altra per le offerte recanti un ribasso superiore, è costruita
                 per “premiare”, seppure con un andamento non lineare, i ribassi offerti, intesi come differenza tra la base
                 d’asta e l’offerta, per cui, maggiore è il ribasso, maggiore è il punteggio conseguito.
                 Se, come ha inteso fare la stazione appaltante, si sostituisce, nelle variabili Ai, Amax e Asoglia, al valore dei

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