Page 59 - MediAppalti, Anno X - N. 4
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti







                 l’indirizzo internet dove sono accessibili i documenti di gara … nonché attraverso ogni altro strumento che
                 la stazione appaltante ritenga opportuno”... Nell’interpretare la riportata formulazione deve ritenersi che
                 l’attivazione di iniziative aggiuntive alla sola pubblicazione sul sito internet ricada nell’alveo di una valutazione
                 discrezionale della stazione appaltante. A non diverse conclusioni induce la presenza della congiunzione
                 “nonché”, la quale altro non fa che introdurre una clausola generale che suggella il carattere “elastico”
                 della soluzione di volta in volta  rimessa, sul punto,  al giudizio  di “opportunità”  dell’amministrazione....
                 Peraltro, se è pur vero che la modulazione degli strumenti aggiuntivi alla pubblicazione sul sito è rimessa
                 allo scrutinio discrezionale  dell’amministrazione,  ciò non  toglie che  la  scelta  in concreta  operata  possa
                 essere vagliata - sia pure nei limiti del sindacato sull’eccesso di potere - nel suo stesso fondamento di
                 “adeguatezza  ed opportunità”,  alla luce  dei generali principi di leale  cooperazione  e  proporzionalità e,
                 quindi, secondo i paradigmi di “buona fede” e “correttezza”, enucleabili dal più ampio concetto di “buon
                 andamento”  della  funzione  amministrativa...Tanto  vale,  a  maggior  ragione,  all’interno  di  procedure
                 telematiche caratterizzate da termini particolarmente ristretti e nelle quali risulta fondamentale l’utilizzo di
                 modalità idonee e coerenti per comunicare lo svolgimento delle operazioni di gara, onde evitare di imporre
                 ai concorrenti  degli oneri di diligenza  sostanzialmente  sproporzionati, che  possono condurre  alla loro
                 estromissione per omissioni facilmente evitabili e, quindi, all’ingiustificata compromissione del principio
                 della massima partecipazione....Nel caso di specie, deve ritenersi che la sola mera pubblicazione dell’avviso
                 sul  sito  internet  non  si  sia  rivelata  adeguata  e  sufficiente  a  ritenere  adempiuto  l’obbligo  di  pubblicità
                 imposto dalla richiamata norma, ed a tanto si sovviene in quanto: i) l’inserimento dell’avviso telematico di
                 per sé non ne garantisce l’immediata conoscenza da parte dei destinatari - i quali potrebbero mancare di
                 accedere al sito o farlo tardivamente, una volta decorso inutilmente il termine; ii) l’eventualità di un simile
                 inconveniente nel caso de quo assumeva specifica concretezza proprio in virtù del carattere esiguo della
                 posticipazione del termine (...); iii) di contro, l’attivazione di un ulteriore canale di comunicazione avrebbe
                 comportato per la stazione un impegno aggiuntivo ed un correlato sacrifico assai modesti (l’invio di una
                 pec), del tutto coerente con le indicazioni contenute nel disciplinare di gara (ove si prevede chiaramente,
                 all’art.  2.3,  che  le  comunicazioni  tra  committente  e  concorrente  avvengano  tramite  piattaforma  e  con
                 l’ausilio di “notifiche all’indirizzo PEC … indicato dai concorrenti nella documentazione di gara”); iv) l’inoltro
                 di comunicazioni individuali si sarebbe posto in linea consequenziale ai precedenti contatti con i quali gli
                 stessi concorrenti avevano, poco tempo prima, segnalato il guasto e sollecitato la controparte pubblica a
                 fornire indicazioni sulle modalità di riattivazione del sistema.”



                 Autorità Nazionale Anticorruzione

                 DELIBERA N. 462 DEL 27 maggio 2020
                 PREC 73/2020/L-F

                 Contratto misto e requisiti di partecipazione

                 “...l’operatore economico che partecipa alla gara per l’affidamento di un contratto misto deve possedere i
                 requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal Codice per ciascuna prestazione prevista nel contratto.
                 Ciò non  comporta,  tuttavia,  un  divieto  assoluto  di ricorso  al  subappalto:  dal  combinato  disposto degli
                 artt. 28 e 105 del Codice, si deve ritenere che nei contratti misti sia consentito il ricorso al subappalto
                 facoltativo;  inoltre,  non  sembra  potersi  escludere  che  in  relazione  a  ciascuna  categoria  di  prestazione
                 oggetto  dell’affidamento,  il  concorrente  possa  ricorrere  al  cd.  subappalto  qualificante  purché  risulti  in
                 possesso dei requisiti atti a garantire lo svolgimento in proprio della percentuale di prestazione che, ex lege
                 per i lavori o, secondo la specifica disciplina di gara per le forniture e i servizi, non è subappaltabile e, in
                 ogni caso, nel rispetto dell’art. 12, comma 2, del d.l. 47/2014....”



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