Page 59 - MediAppalti, Anno X - N. 4
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Pareri & Sentenze Mediappalti
l’indirizzo internet dove sono accessibili i documenti di gara … nonché attraverso ogni altro strumento che
la stazione appaltante ritenga opportuno”... Nell’interpretare la riportata formulazione deve ritenersi che
l’attivazione di iniziative aggiuntive alla sola pubblicazione sul sito internet ricada nell’alveo di una valutazione
discrezionale della stazione appaltante. A non diverse conclusioni induce la presenza della congiunzione
“nonché”, la quale altro non fa che introdurre una clausola generale che suggella il carattere “elastico”
della soluzione di volta in volta rimessa, sul punto, al giudizio di “opportunità” dell’amministrazione....
Peraltro, se è pur vero che la modulazione degli strumenti aggiuntivi alla pubblicazione sul sito è rimessa
allo scrutinio discrezionale dell’amministrazione, ciò non toglie che la scelta in concreta operata possa
essere vagliata - sia pure nei limiti del sindacato sull’eccesso di potere - nel suo stesso fondamento di
“adeguatezza ed opportunità”, alla luce dei generali principi di leale cooperazione e proporzionalità e,
quindi, secondo i paradigmi di “buona fede” e “correttezza”, enucleabili dal più ampio concetto di “buon
andamento” della funzione amministrativa...Tanto vale, a maggior ragione, all’interno di procedure
telematiche caratterizzate da termini particolarmente ristretti e nelle quali risulta fondamentale l’utilizzo di
modalità idonee e coerenti per comunicare lo svolgimento delle operazioni di gara, onde evitare di imporre
ai concorrenti degli oneri di diligenza sostanzialmente sproporzionati, che possono condurre alla loro
estromissione per omissioni facilmente evitabili e, quindi, all’ingiustificata compromissione del principio
della massima partecipazione....Nel caso di specie, deve ritenersi che la sola mera pubblicazione dell’avviso
sul sito internet non si sia rivelata adeguata e sufficiente a ritenere adempiuto l’obbligo di pubblicità
imposto dalla richiamata norma, ed a tanto si sovviene in quanto: i) l’inserimento dell’avviso telematico di
per sé non ne garantisce l’immediata conoscenza da parte dei destinatari - i quali potrebbero mancare di
accedere al sito o farlo tardivamente, una volta decorso inutilmente il termine; ii) l’eventualità di un simile
inconveniente nel caso de quo assumeva specifica concretezza proprio in virtù del carattere esiguo della
posticipazione del termine (...); iii) di contro, l’attivazione di un ulteriore canale di comunicazione avrebbe
comportato per la stazione un impegno aggiuntivo ed un correlato sacrifico assai modesti (l’invio di una
pec), del tutto coerente con le indicazioni contenute nel disciplinare di gara (ove si prevede chiaramente,
all’art. 2.3, che le comunicazioni tra committente e concorrente avvengano tramite piattaforma e con
l’ausilio di “notifiche all’indirizzo PEC … indicato dai concorrenti nella documentazione di gara”); iv) l’inoltro
di comunicazioni individuali si sarebbe posto in linea consequenziale ai precedenti contatti con i quali gli
stessi concorrenti avevano, poco tempo prima, segnalato il guasto e sollecitato la controparte pubblica a
fornire indicazioni sulle modalità di riattivazione del sistema.”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 462 DEL 27 maggio 2020
PREC 73/2020/L-F
Contratto misto e requisiti di partecipazione
“...l’operatore economico che partecipa alla gara per l’affidamento di un contratto misto deve possedere i
requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal Codice per ciascuna prestazione prevista nel contratto.
Ciò non comporta, tuttavia, un divieto assoluto di ricorso al subappalto: dal combinato disposto degli
artt. 28 e 105 del Codice, si deve ritenere che nei contratti misti sia consentito il ricorso al subappalto
facoltativo; inoltre, non sembra potersi escludere che in relazione a ciascuna categoria di prestazione
oggetto dell’affidamento, il concorrente possa ricorrere al cd. subappalto qualificante purché risulti in
possesso dei requisiti atti a garantire lo svolgimento in proprio della percentuale di prestazione che, ex lege
per i lavori o, secondo la specifica disciplina di gara per le forniture e i servizi, non è subappaltabile e, in
ogni caso, nel rispetto dell’art. 12, comma 2, del d.l. 47/2014....”
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