Page 65 - MediAppalti, Anno X - N. 4
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In Pillole Mediappalti
Discrezionalità valutativa della stazione
appaltante e dichiarazioni rese dagli
operatori economici
IN
PIL
di Giuseppe Croce
LOLE
Dando un’occhiata ad ampio spettro sulle pronunce riconducibile all’ipotesi prevista dalla lettera c)
giurisprudenziali recenti, ne emergono alcune [ora c-bis)] dell’art. 80, comma 5, del codice dei
meritevoli di nota che focalizzando l’attenzione contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile
sulla valutazione discrezionale operata dalla 2016, n. 50;
stazione appaltante e correlativa riduzione degli
spazi di esclusione degli operatori economici dalla – in conseguenza di ciò la stazione appaltante
procedura di gara. è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e
affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima
Merita certamente rilievo la pronuncia del Consiglio disposizione, senza alcun automatismo espulsivo;
di Stato, Adunanza Plenaria, del 28 agosto 2020,
n.16, la quale, esprimendo i seguenti principi di – alle conseguenze ora esposte conduce anche
diritto, modula l’accezione indicativa del termine l’omissione di informazioni dovute ai fini del
“escludono” posto in apertura del comma 5 corretto svolgimento della procedura di selezione,
dell’art. 80 d.lgs. 50/2016, rendendo altresì tra nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto
loro complementari le lettere c-bis) (nell’attuale di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o
stesura dell’art. 80 comma 5) e f-bis) (residuale dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente
rispetto alla prima). Così si esprime l’Adunanza: incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore
economico;
– la falsità di informazioni rese dall’operatore
economico partecipante a procedure di affidamento – la lettera f-bis) dell’art. 80, comma 5, del codice
di contratti pubblici e finalizzata all’adozione dei dei contratti pubblici ha carattere residuale e si
provvedimenti di competenza della stazione applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in
appaltante concernenti l’ammissione alla gara, quelle previste dalla lettera c) [ora c-bis)] della
la selezione delle offerte e l’aggiudicazione, è medesima disposizione. 1
1. Dall’applicazione dei principi ora enunciati l’appello principale va accolto, per cui, in riforma della sentenza
del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – sezione staccata di Lecce (sezione prima) n. 846 del
2019, va annullata l’esclusione dalla gara disposta nei confronti della società appellante.
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