Page 65 - MediAppalti, Anno X - N. 4
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In Pillole                                                                           Mediappalti






                 Discrezionalità valutativa della stazione

                 appaltante e dichiarazioni rese dagli

                 operatori economici


                                                                                           IN
                                                                                         PIL
                 di Giuseppe Croce
                                                                                        LOLE





















                 Dando un’occhiata ad ampio spettro sulle pronunce   riconducibile  all’ipotesi  prevista  dalla  lettera  c)
                 giurisprudenziali recenti,  ne  emergono  alcune   [ora c-bis)] dell’art. 80, comma 5, del codice dei
                 meritevoli  di  nota  che  focalizzando  l’attenzione   contratti  di  cui  al  decreto  legislativo  18  aprile
                 sulla  valutazione  discrezionale  operata  dalla   2016, n. 50;
                 stazione  appaltante  e  correlativa  riduzione degli
                 spazi di esclusione degli operatori economici dalla   –  in  conseguenza  di  ciò  la  stazione  appaltante
                 procedura di gara.                             è  tenuta  a  svolgere  la  valutazione  di  integrità  e
                                                                affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima
                 Merita certamente rilievo la pronuncia del Consiglio   disposizione, senza alcun automatismo espulsivo;
                 di Stato, Adunanza Plenaria, del 28 agosto 2020,
                 n.16,  la  quale,  esprimendo  i  seguenti  principi  di   –  alle  conseguenze  ora  esposte  conduce  anche
                 diritto,  modula  l’accezione  indicativa  del termine   l’omissione  di  informazioni  dovute  ai  fini  del
                 “escludono”  posto  in  apertura  del  comma  5   corretto svolgimento della procedura di selezione,
                 dell’art.  80  d.lgs.  50/2016,  rendendo  altresì  tra   nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto
                 loro  complementari  le  lettere  c-bis)  (nell’attuale   di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o
                 stesura  dell’art.  80  comma  5)  e  f-bis)  (residuale   dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente
                 rispetto alla prima). Così si esprime l’Adunanza:  incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore
                                                                economico;
                 –  la  falsità  di  informazioni  rese  dall’operatore
                 economico partecipante a procedure di affidamento   – la lettera f-bis) dell’art. 80, comma 5, del codice
                 di  contratti  pubblici  e  finalizzata  all’adozione  dei   dei  contratti  pubblici  ha  carattere  residuale  e  si
                 provvedimenti  di  competenza  della  stazione   applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in
                 appaltante  concernenti  l’ammissione  alla  gara,   quelle  previste  dalla  lettera  c)  [ora  c-bis)]  della
                 la  selezione  delle  offerte  e  l’aggiudicazione,  è   medesima disposizione. 1




                 1. Dall’applicazione dei principi ora enunciati l’appello principale va accolto, per cui, in riforma della sentenza
                 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia – sezione staccata di Lecce (sezione prima) n. 846 del
                 2019, va annullata l’esclusione dalla gara disposta nei confronti della società appellante.

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