Page 58 - MediAppalti, Anno X - N. 4
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Mediappalti                                                                    Pareri & Sentenze






                 In altri termini, la facoltà di riduzione del raggruppamento nei casi previsti dalla legge – connotati dal
                 carattere oggettivo e imprevedibile degli eventi sopravvenuti alla presentazione dell’offerta, legittimanti
                 la modifica – comporta la necessità di redistribuire le quote. Ed infatti, i commi 17 e 19 dell’art. 48, nella
                 versione applicabile ratione temporis alla fattispecie sub iudice, non prevedono affatto che la quota della
                 nuova mandataria debba esattamente corrispondere a quella precedente, ma richiedono unicamente che
                 l’operatore economico subentrante abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori oggetto dell’appalto.
                 Opinando  diversamente,  le  quote  di  qualificazione  e  di  esecuzione  della  mandataria  originaria  e  di
                 quella  subentrante  (originaria  mandante)  dovrebbero  essere  identiche  sin  dall’origine  (ossia,  sin  dalla
                 presentazione dell’offerta), il che condurrebbe sostanzialmente ad un’inammissibile interpretatio abrogans
                 della disciplina che ammette le modifiche soggettive, di fatto imponendo in via cautelativa la costituzione di
                 raggruppamenti sovrabbondanti e così immobilizzando inutilmente (e dunque irragionevolmente) i fattori
                 produttivi aziendali di molte imprese....”



                 TAR Roma, Sez. II-quater, 28/07/2020, n. 8821


                 “È  da  ritenere  che,  in  linea  di  principio,  il  partecipante  alla  gara  abbia  l’obbligo  di  dichiarare  tutte  le
                 condanne penali  subite,  o  anche  solo  le  contestazioni  mosse  nell’ambito  di  procedimenti  penali,  anche
                 qualora la lex specialis di gara non lo stabilisca espressamente”

                 “In  corrispondenza  al  paragrafo  1  dell’art.  57  della  direttiva  2014/24/UE,  l’art.  80,  comma  1,  elenca
                 tassativamente i reati, la condanna per i quali comporta obbligatoriamente l’esclusione della impresa dalla
                 gara.
                 Ciò, tuttavia, non significa che le ulteriori ipotesi di reato previste dalla legge penale non abbiano rilievo:
                 in relazione al paragrafo 4 dell’art. 57 citato, l’art. 80, comma 5, lett. c) consente alla stazione appaltante
                 di escludere il concorrente che si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la
                 sua integrità o affidabilità....Posto che esse sono una spia altamente indicativa della sussistenza di profili,
                 in capo al concorrente, meritevoli di valutazione (la presunta violazione della norma penale costituisce
                 la più grave rottura della legalità, anche alla luce del carattere di extrema ratio che essa riveste), è da
                 ritenere che, in linea di principio, il partecipante alla gara abbia l’obbligo di dichiarare tutte le condanne
                 penali subite, o anche solo le contestazioni mosse nell’ambito di procedimenti penali, anche qualora la lex
                 specialis di gara non lo stabilisca espressamente (Cons. Stato, n. 7749 del 2019).
                 È ovvio, infatti, che la stazione appaltante non è in grado, di regola, di ricostruire i fatti da cui desumere il
                 grave illecito professionale, ove essi non siano stati segnalati dal concorrente: questi ha perciò l’obbligo di
                 indicarli, e viene infatti escluso se presenta dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis), o se
                 ometta le informazioni dovute (art. 80, comma 5, lett. c-bis).
                 Ne segue il cd. principio di omnicomprensività della dichiarazione, che deve farsi carico di fornire “quante
                 più informazioni possibili” (Cons. Stato, n. 5142/18), purché pertinenti, in linea astratta, rispetto al giudizio
                 della stazione appaltante in ordine alla affidabilità ed integrità del concorrente (Cons. Stato, n. 5136 del
                 2018).”




                 Consiglio di Stato, Sez. III, 29/7/2020, n. 4811

                 La riapertura/proroga del termine di presentazione delle offerte necessita di adeguata pubblicità: In caso
                 di procedura telematica la mera pubblicazione dell’avviso sul sito internet non è adeguata nè sufficiente

                 “La  norma  impone  che  della  riapertura/proroga  del  termine  di  presentazione  delle  offerte  la  stazione
                 appaltante fornisca adeguata pubblicità “attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso

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