Page 58 - MediAppalti, Anno X - N. 4
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Mediappalti Pareri & Sentenze
In altri termini, la facoltà di riduzione del raggruppamento nei casi previsti dalla legge – connotati dal
carattere oggettivo e imprevedibile degli eventi sopravvenuti alla presentazione dell’offerta, legittimanti
la modifica – comporta la necessità di redistribuire le quote. Ed infatti, i commi 17 e 19 dell’art. 48, nella
versione applicabile ratione temporis alla fattispecie sub iudice, non prevedono affatto che la quota della
nuova mandataria debba esattamente corrispondere a quella precedente, ma richiedono unicamente che
l’operatore economico subentrante abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori oggetto dell’appalto.
Opinando diversamente, le quote di qualificazione e di esecuzione della mandataria originaria e di
quella subentrante (originaria mandante) dovrebbero essere identiche sin dall’origine (ossia, sin dalla
presentazione dell’offerta), il che condurrebbe sostanzialmente ad un’inammissibile interpretatio abrogans
della disciplina che ammette le modifiche soggettive, di fatto imponendo in via cautelativa la costituzione di
raggruppamenti sovrabbondanti e così immobilizzando inutilmente (e dunque irragionevolmente) i fattori
produttivi aziendali di molte imprese....”
TAR Roma, Sez. II-quater, 28/07/2020, n. 8821
“È da ritenere che, in linea di principio, il partecipante alla gara abbia l’obbligo di dichiarare tutte le
condanne penali subite, o anche solo le contestazioni mosse nell’ambito di procedimenti penali, anche
qualora la lex specialis di gara non lo stabilisca espressamente”
“In corrispondenza al paragrafo 1 dell’art. 57 della direttiva 2014/24/UE, l’art. 80, comma 1, elenca
tassativamente i reati, la condanna per i quali comporta obbligatoriamente l’esclusione della impresa dalla
gara.
Ciò, tuttavia, non significa che le ulteriori ipotesi di reato previste dalla legge penale non abbiano rilievo:
in relazione al paragrafo 4 dell’art. 57 citato, l’art. 80, comma 5, lett. c) consente alla stazione appaltante
di escludere il concorrente che si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la
sua integrità o affidabilità....Posto che esse sono una spia altamente indicativa della sussistenza di profili,
in capo al concorrente, meritevoli di valutazione (la presunta violazione della norma penale costituisce
la più grave rottura della legalità, anche alla luce del carattere di extrema ratio che essa riveste), è da
ritenere che, in linea di principio, il partecipante alla gara abbia l’obbligo di dichiarare tutte le condanne
penali subite, o anche solo le contestazioni mosse nell’ambito di procedimenti penali, anche qualora la lex
specialis di gara non lo stabilisca espressamente (Cons. Stato, n. 7749 del 2019).
È ovvio, infatti, che la stazione appaltante non è in grado, di regola, di ricostruire i fatti da cui desumere il
grave illecito professionale, ove essi non siano stati segnalati dal concorrente: questi ha perciò l’obbligo di
indicarli, e viene infatti escluso se presenta dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis), o se
ometta le informazioni dovute (art. 80, comma 5, lett. c-bis).
Ne segue il cd. principio di omnicomprensività della dichiarazione, che deve farsi carico di fornire “quante
più informazioni possibili” (Cons. Stato, n. 5142/18), purché pertinenti, in linea astratta, rispetto al giudizio
della stazione appaltante in ordine alla affidabilità ed integrità del concorrente (Cons. Stato, n. 5136 del
2018).”
Consiglio di Stato, Sez. III, 29/7/2020, n. 4811
La riapertura/proroga del termine di presentazione delle offerte necessita di adeguata pubblicità: In caso
di procedura telematica la mera pubblicazione dell’avviso sul sito internet non è adeguata nè sufficiente
“La norma impone che della riapertura/proroga del termine di presentazione delle offerte la stazione
appaltante fornisca adeguata pubblicità “attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso
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