Page 56 - MediAppalti, Anno X - N. 4
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Mediappalti Pareri & Sentenze
Pareri & PARERI
Sentenze E SEN
TENZE
TAR Campania, Sez. I, 01/09/2020, n. 3713
Commissari di gara e legittimità di espressione di punteggio identico
“... la regola dell’individualità della valutazione dei commissari di gara non è violata dalla circostanza che
essa sia stata uniforme per tutti i commissari, atteso che “la coincidenza di giudizi non costituisce infatti
un sicuro sintomo di condizionamento potendo anche astrattamente essere giustificata con la concordanza
di valutazioni effettuate nell’ambito di un collegio perfetto, in difetto di disposizioni che prevedano la
segretezza del valutazioni espresse dai singoli commissari (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3994/2017 e Sez.
V, n. 1428/2014)” (TAR Campania, sez. I, 16 giugno 2020, n. 2429 e n. 324/2020).”
Consiglio di Stato, Sez. V, 26/08/2020, n. 5228
La mancata ostensione di un pregresso illecito anteriore al triennio pur non costituendo causa automatica
di esclusione si ritiene rilevante, a fini espulsivi, non già in sé, bensì in funzione dell’apprezzamento della
stazione appaltante, il quale va a sua volta eseguito in considerazione anzitutto della consistenza del fatto
omesso
“Vale premettere, in termini generali, che la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr., da ultimo,
Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 2019, n. 8480) ha già posto in risalto come, ai sensi dell’art. 80, comma
10, d.lgs. n. 50 del 2016, “il periodo di esclusione per grave illecito professionale consistito nelle significative
carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che ne hanno causato la risoluzione
anticipata, non contestata in giudizio, in applicazione diretta della direttiva 2014/24/UE, art. 57, § 7, ha
durata triennale dalla data del fatto, vale a dire dalla data di adozione della determinazione dirigenziale di
risoluzione unilaterale” con la precisazione che “il triennio va computato a ritroso, dalla data del bando alla
data del fatto” (Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2018, n. 6576; in senso diverso, cfr. peraltro Cons. Stato,
sez. V, 19 novembre 2018, n. 6530). Il principio risulta affermato anche in relazione a fattispecie anteriori
all’entrata in vigore del d. lgs. n. 56 del 2017 ... la mancata ostensione di un pregresso illecito è rilevante
– a fini espulsivi – non già in sé, bensì in funzione dell’apprezzamento della stazione appaltante, il quale va
a sua volta eseguito in considerazione anzitutto della consistenza del fatto omesso.
Nel caso di specie, coincidendo il fatto omesso con una pregressa condotta in sé non rilevante a fini
escludenti, difettano senz’altro i presupposti dell’illecito in relazione alla corrispondente omissione nella
prospettiva – qui in esame – della «falsa dichiarazione o falsa documentazione» ovvero della esibizione di
«dati o documenti non veritieri».”
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