Page 56 - MediAppalti, Anno X - N. 4
P. 56

Mediappalti                                                                    Pareri & Sentenze





                 Pareri &                     PARERI

                 Sentenze                       E SEN
                                                 TENZE



















                 TAR Campania, Sez. I, 01/09/2020, n. 3713

                 Commissari di gara e legittimità di espressione di punteggio identico

                 “... la regola dell’individualità della valutazione dei commissari di gara non è violata dalla circostanza che
                 essa sia stata uniforme per tutti i commissari, atteso che “la coincidenza di giudizi non costituisce infatti
                 un sicuro sintomo di condizionamento potendo anche astrattamente essere giustificata con la concordanza
                 di  valutazioni  effettuate  nell’ambito  di  un  collegio  perfetto,  in  difetto  di  disposizioni  che  prevedano  la
                 segretezza del valutazioni espresse dai singoli commissari (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3994/2017 e Sez.
                 V, n. 1428/2014)” (TAR Campania, sez. I, 16 giugno 2020, n. 2429 e n. 324/2020).”



                 Consiglio di Stato, Sez. V, 26/08/2020, n. 5228

                 La mancata ostensione di un pregresso illecito anteriore al triennio pur non costituendo causa automatica
                 di esclusione si ritiene rilevante, a fini espulsivi, non già in sé, bensì in funzione dell’apprezzamento della
                 stazione appaltante, il quale va a sua volta eseguito in considerazione anzitutto della consistenza del fatto
                 omesso


                 “Vale premettere, in termini generali, che la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr., da ultimo,
                 Cons. Stato, sez. V, 13 dicembre 2019, n. 8480) ha già posto in risalto come, ai sensi dell’art. 80, comma
                 10, d.lgs. n. 50 del 2016, “il periodo di esclusione per grave illecito professionale consistito nelle significative
                 carenze  nell’esecuzione  di un  precedente  contratto  di appalto  che  ne  hanno  causato  la  risoluzione
                 anticipata, non contestata in giudizio, in applicazione diretta della direttiva 2014/24/UE, art. 57, § 7, ha
                 durata triennale dalla data del fatto, vale a dire dalla data di adozione della determinazione dirigenziale di
                 risoluzione unilaterale” con la precisazione che “il triennio va computato a ritroso, dalla data del bando alla
                 data del fatto” (Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2018, n. 6576; in senso diverso, cfr. peraltro Cons. Stato,
                 sez. V, 19 novembre 2018, n. 6530). Il principio risulta affermato anche in relazione a fattispecie anteriori
                 all’entrata in vigore del d. lgs. n. 56 del 2017 ... la mancata ostensione di un pregresso illecito è rilevante
                 – a fini espulsivi – non già in sé, bensì in funzione dell’apprezzamento della stazione appaltante, il quale va
                 a sua volta eseguito in considerazione anzitutto della consistenza del fatto omesso.
                 Nel  caso  di  specie,  coincidendo  il  fatto  omesso  con  una  pregressa  condotta  in  sé  non  rilevante  a  fini
                 escludenti, difettano senz’altro i presupposti dell’illecito in relazione alla corrispondente omissione nella
                 prospettiva – qui in esame – della «falsa dichiarazione o falsa documentazione» ovvero della esibizione di
                 «dati o documenti non veritieri».”

                                                             56
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61