Page 57 - MediAppalti, Anno X - N. 4
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti







                 Consiglio di Stato, Sez. III, 19/08/2020, n. 5140

                 Conseguenze derivanti dalle difformità dell’offerta tecnica


                 “È principio pacifico, invero, che le difformità dell’offerta tecnica che rivelano l’inadeguatezza del progetto
                 proposto dall’impresa offerente rispetto ai requisiti minimi previsti dalla Stazione appaltante per il contratto
                 da affidare legittimano l’esclusione dalla gara e non già la mera penalizzazione dell’offerta nell’attribuzione
                 del punteggio, perché determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo
                 necessario per la stipula del contratto (cfr. Consiglio di Stato , sez. III , 26/02/2019 , n. 1333; Cons.
                 Stato, Sez. III, 26 aprile 2017, n. 1926) ... Parimenti nemmeno è possibile ovviare alle divisate carenze
                 strutturali  dell’offerta  tecnica  ricorrendo,  come  pur  prospettato  dall’appellante,  ad  un  approfondimento
                 istruttorio, atteso che le rilevate lacune riflettono una carenza essenziale dell’offerta, tale da determinarne
                 incertezza assoluta o indeterminatezza del suo contenuto e, come tali, non sono suscettive né di soccorso
                 istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (cfr. Consiglio di Stato , sez.
                 V , 13/02/2019 , n. 1030) né di un intervento suppletivo del giudice.”



                 Consiglio di Stato, Sez. VI, 13/8/2020, n. 5026


                 Il metodo di attribuzione dei punteggi fondato sul principio “on/off” non esclude la possibilità che tra gli
                 offerenti si svolga comunque un effettivo confronto concorrenziale, ove siano definiti criteri di valutazione
                 sufficientemente selettivi


                 “I criteri a struttura binaria, incentrati sul principio “on/off”, consentono alla stazione appaltante di definire
                 gli elementi tecnici valorizzabili per valutare il merito tecnico di ciascuna offerta e di prevedere, in relazione
                 a ciascun elemento, l’assegnazione di un punteggio predeterminato, non graduabile discrezionalmente.
                 Pertanto, ove l’offerente soddisfi l’elemento tecnico oggetto di valutazione, potrà procedersi all’attribuzione
                 del punteggio (“on”); in caso contrario, nessun punteggio potrà essere riconosciuto (“off”).
                 Tale tipologia di criteri non può, di per sé, ritenersi incompatibile con la disciplina vigente in materia di
                 offerta economicamente più vantaggiosa.
                 Difatti, in primo luogo, non è riscontrabile un’apposita previsione normativa che imponga alla stazione
                 appaltante  di  definire  criteri  caratterizzati  dal  punteggio  graduabile,  implicante  l’esercizio  di  un  potere
                 discrezionale  in  fase  applicativa,  all’atto  della  valutazione  delle  singole  offerte  acquisite  in  sede
                 procedimentale.... il metodo di attribuzione dei punteggi fondato sul principio “on/off”, di per sé, seppure
                 limiti la capacità progettuale e organizzativa del singolo concorrente, precludendo agli offerenti la possibilità
                 di modulare, sotto il profilo qualitativo, la propria proposta e imponendo una sola risposta binaria (si/no)
                 in corrispondenza dei criteri valutativi all’uopo valorizzati nella documentazione di gara, non esclude la
                 possibilità che tra gli offerenti si svolga comunque un effettivo confronto concorrenziale, ove siano definiti
                 criteri di valutazione sufficientemente selettivi, a fronte dei quali, pertanto, non può ritenersi certo che tutti
                 i concorrenti soddisferanno gli elementi tecnici richiesti.”




                 Consiglio di Stato, Sez. VI, 30/7/2020, n. 4858

                 La riduzione del raggruppamento nei casi previsti dalla legge comporta la necessità di redistribuire le quote

                 “...  Invero,  una  volta  consentita  la  modifica  riduttiva  della  compagine  del  raggruppamento  nei  casi
                 previsti  dai  commi  17  ss.  dell’art.  48  d.lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  sorge  l’esigenza  –  prima  ancora
                 logica  che  giuridica  –  di  attribuire  la  quota  dell’impresa  uscita  dal  raggruppamento  a  quelle  superstiti.

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