Page 57 - MediAppalti, Anno X - N. 4
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Pareri & Sentenze Mediappalti
Consiglio di Stato, Sez. III, 19/08/2020, n. 5140
Conseguenze derivanti dalle difformità dell’offerta tecnica
“È principio pacifico, invero, che le difformità dell’offerta tecnica che rivelano l’inadeguatezza del progetto
proposto dall’impresa offerente rispetto ai requisiti minimi previsti dalla Stazione appaltante per il contratto
da affidare legittimano l’esclusione dalla gara e non già la mera penalizzazione dell’offerta nell’attribuzione
del punteggio, perché determinano la mancanza di un elemento essenziale per la formazione dell’accordo
necessario per la stipula del contratto (cfr. Consiglio di Stato , sez. III , 26/02/2019 , n. 1333; Cons.
Stato, Sez. III, 26 aprile 2017, n. 1926) ... Parimenti nemmeno è possibile ovviare alle divisate carenze
strutturali dell’offerta tecnica ricorrendo, come pur prospettato dall’appellante, ad un approfondimento
istruttorio, atteso che le rilevate lacune riflettono una carenza essenziale dell’offerta, tale da determinarne
incertezza assoluta o indeterminatezza del suo contenuto e, come tali, non sono suscettive né di soccorso
istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (cfr. Consiglio di Stato , sez.
V , 13/02/2019 , n. 1030) né di un intervento suppletivo del giudice.”
Consiglio di Stato, Sez. VI, 13/8/2020, n. 5026
Il metodo di attribuzione dei punteggi fondato sul principio “on/off” non esclude la possibilità che tra gli
offerenti si svolga comunque un effettivo confronto concorrenziale, ove siano definiti criteri di valutazione
sufficientemente selettivi
“I criteri a struttura binaria, incentrati sul principio “on/off”, consentono alla stazione appaltante di definire
gli elementi tecnici valorizzabili per valutare il merito tecnico di ciascuna offerta e di prevedere, in relazione
a ciascun elemento, l’assegnazione di un punteggio predeterminato, non graduabile discrezionalmente.
Pertanto, ove l’offerente soddisfi l’elemento tecnico oggetto di valutazione, potrà procedersi all’attribuzione
del punteggio (“on”); in caso contrario, nessun punteggio potrà essere riconosciuto (“off”).
Tale tipologia di criteri non può, di per sé, ritenersi incompatibile con la disciplina vigente in materia di
offerta economicamente più vantaggiosa.
Difatti, in primo luogo, non è riscontrabile un’apposita previsione normativa che imponga alla stazione
appaltante di definire criteri caratterizzati dal punteggio graduabile, implicante l’esercizio di un potere
discrezionale in fase applicativa, all’atto della valutazione delle singole offerte acquisite in sede
procedimentale.... il metodo di attribuzione dei punteggi fondato sul principio “on/off”, di per sé, seppure
limiti la capacità progettuale e organizzativa del singolo concorrente, precludendo agli offerenti la possibilità
di modulare, sotto il profilo qualitativo, la propria proposta e imponendo una sola risposta binaria (si/no)
in corrispondenza dei criteri valutativi all’uopo valorizzati nella documentazione di gara, non esclude la
possibilità che tra gli offerenti si svolga comunque un effettivo confronto concorrenziale, ove siano definiti
criteri di valutazione sufficientemente selettivi, a fronte dei quali, pertanto, non può ritenersi certo che tutti
i concorrenti soddisferanno gli elementi tecnici richiesti.”
Consiglio di Stato, Sez. VI, 30/7/2020, n. 4858
La riduzione del raggruppamento nei casi previsti dalla legge comporta la necessità di redistribuire le quote
“... Invero, una volta consentita la modifica riduttiva della compagine del raggruppamento nei casi
previsti dai commi 17 ss. dell’art. 48 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sorge l’esigenza – prima ancora
logica che giuridica – di attribuire la quota dell’impresa uscita dal raggruppamento a quelle superstiti.
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