Page 51 - MediAppalti, Anno X - N. 4
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Il Punto Mediappalti
Al riguardo, va rilevato in premessa come la casi di sospensione delle attività esecutive, con
versione finale del testo in conversione posponga conseguente risoluzione del contratto laddove
l’arco temporale di durata dei diversi regimi in una rapida ripresa degli interventi bloccati risulti
deroga disposti dal decreto, dal 31 luglio a tutto il non percorribile, incluso quando ciò dipenda
2021; allo stesso modo rileva, per gli enti locali, il da difficoltà finanziarie dell’appaltatore; ii) la
parallelo intervento operato dal cosiddetto decreto possibilità di affidare il completamento delle
agosto (14 agosto 2020, n. 104) che assegna opere sospese utilizzando la graduatoria di gara
ulteriori fondi per progettazioni e lavori (art. 45 alle condizioni da ciascun concorrente offerte;
e 46), da utilizzarsi nell’ambito del programma iii) l’utilizzo, nei casi più rilevanti ed urgenti,
di pronta spesa avviato con la legge di bilancio dei poteri commissariali già previsti dal decreto
per il 2019, e già rifinanziato quest’anno, che “sbloccacantieri” 2019 (legge 14 giugno 2019,
potrebbe dare buoni risultati in termini di rapido n.55), peraltro nell’occasione rivisitati.
assorbimento ed utilizzo delle risorse da tradurre
in cantieri e relativo indotto. Nel terzo si inquadrano: i) le novità in tema
di responsabilità per danno erariale, che la
escludono nel caso di colpa grave, ma solo
2. Le logiche originarie del decreto relativamente a comportamenti di matrice attiva,
semplificazioni non già per quelli omissivi; ii) la riscrittura della
fattispecie riguardante il reato di abuso d’ufficio;
Tornando, peraltro, al senso complessivo della iii) per i lavori, la rivisitazione dell’istituto del
manovra alla base del decreto semplificazioni, Collegio Consultivo Tecnico, destinato a dare
alla prima delle logiche sopra individuate si pratico supporto alle amministrazioni chiamate
ascrivono: i) gli affidamenti diretti fino a 150.000 a decidere, con indicazioni che, se applicate,
euro, con un sub limite a 75.000 introdotto in escludono la responsabilità per danno erariale,
sede di conversione per forniture e servizi, inclusi altrimenti oggetto di valutazione, fatto salvo
gli incarichi tecnici che ad essi risultano, a questo beninteso il caso di dolo.
punto, del tutto equiparati; ii) la generalizzazione
del ricorso alle procedure negoziate, ancorché Il senso della manovra si completa con le misure
con alcune modifiche da analizzare con attenzione di sostegno economico già disposte da precedenti
apportate anche qui dalla legge di conversione, decreti legge, Cura Italia e Rilancio in particolare,
per importi pari o superiori a detti valori e che relativamente alla materia che qui riguarda
fino alla soglia di operatività delle normative erano intervenuti sull’istituto dell’anticipazione
comunitarie; iii) la generalizzazione della contrattuale, portandola dal 20 al 30% dell’importo
gestione di tutte le procedure contrattuale, rendendola
di affidamento a termini peraltro concedibile anche
abbreviati; iv) l’introduzione Una manovra del Governo laddove in passato esclusa
di tempistiche massime per che non si esaurisce con o di fatto non utilizzata; ciò
giungere all’individuazione il decreto 76 con l’ulteriore possibilità di
degli affidatari delle fruirne da subito, anche in
commesse, unitamente presenza della sola consegna
all’obbligo di procedere alla in via d’urgenza, ai sensi
stipula dei contratti anche in presenza di ricorsi dell’articolo 32, comma 8, del Codice, altro
giurisdizionali, laddove i giudici aditi non abbiano istituto reso di applicazione generale, superando
ritenuto, in base a parametri più restrittivi il suo tradizionale carattere di eccezionalità.
rispetto al passato, ancorchè addolciti in sede
di conversione, di sospendere la procedura; v) Va, infine, aggiunto il cosiddetto SAL istantaneo, da
la previsione di responsabilità specifiche, per la corrispondersi entro 35 giorni dalla pubblicazione
parte pubblica oltre che per quella privata, in caso del decreto legge 76, adempimento questo da
di tardivo avvio delle attività esecutive. ritenersi peraltro già attuato.
Alla seconda è possibile ricondurre: i) la nuova
restrittiva disciplina, peraltro riferita ai soli
lavori di importo comunitario, riguardante i
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